TAR Lecce, sez. II, sentenza 2020-12-15, n. 202001415

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2020-12-15, n. 202001415
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202001415
Data del deposito : 15 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/12/2020

N. 01415/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01163/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1163 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 47° Reggimento Fanteria n. 4;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;

per l'annullamento

quanto al ricorso principale:

- del Decreto del Ministero della Difesa n. -OMISSIS-, pos. n. -OMISSIS-/A, datato 15 maggio 2017, notificato il 5 giugno 2017, con cui è stata negata la dipendenza da causa di servizio delle patologie denunciate dal ricorrente, nonché del parere n. -OMISSIS- emesso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio nell'adunanza n. 331 del 2 maggio 2017 e di tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali, nonché per la declaratoria del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con conseguente liquidazione dell'equo indennizzo spettante;

quanto ai motivi aggiunti:

- del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, prot. n. M_D GPREV REG2018 -OMISSIS- datato 12 febbraio 2018, notificato a mezzo PEC in pari data, con cui l'anzidetto Dicastero ha confermato il precedente Decreto n. -OMISSIS- del 15 maggio 2017, con cui era stata negata la dipendenza da causa di servizio delle patologie denunciate dal ricorrente, nonché il parere n. -OMISSIS- emesso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio nell'adunanza n. 699 del 2 novembre 2017 e di tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali, nonché per la declaratoria del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con conseguente liquidazione dell'equo indennizzo spettante.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2020 il dott. Nino Dello Preite;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente - Sottufficiale dell’Aeronautica Militare, attualmente in servizio presso il -OMISSIS-e temporaneamente impiegato in distinte operazioni ONU in Albania, Kosovo ed Afghanistan svoltesi negli anni dal 2002 al 2008 (svolgendo ivi servizi di manutenzione, addestramento e antincendio) - espone che, con istanza del 28 maggio 2014, ha domandato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ Linfoma non Hodgkin a cellule B di tipo MALT con differenziazione plasmocitoide, associato ad amiloidosi nodulare ”.

1.1. Con il presente ricorso ha impugnato, domandandone l’annullamento:

- il decreto del Ministero della Difesa n. -OMISSIS- del 15 maggio 2017, notificato il 5 giugno 2017, con cui è stata negata la dipendenza da causa di servizio della patologia denunciata dal ricorrente (precisamente, “ Linfoma non Hodgkin a cellule B in Follow-up di tipo malt con differenziazione plasmocitoide, associato ad amiloidosi in buon compenso clinico" ”);

- il parere emesso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio nell’adunanza n. 331/2011 del 2 maggio 2017;

- tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali.

1.2. Ha chiesto, altresì, che sia accertata e dichiarata la dipendenza da causa e/o concausa di servizio della suddetta patologia, con conseguente riconoscimento dell’equo indennizzo spettante per legge e con condanna del Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , al pagamento di tale prestazione, oltre rivalutazione monetaria e/o interessi legali e spese di lite, da liquidarsi con distrazione.

1.2. Ha formulato, inoltre, istanza istruttoria, chiedendo « ammettersi Consulenza Tecnica d’Ufficio al fine di accertare la dipendenza da causa di servizio della infermità “Linfoma non Hodgkin a cellule B in Follow-up di tipo malt con differenziazione plasmocitoide, associato ad amiloidosi in buon compenso clinico” ».

2. A sostegno del gravame, ha dedotto il seguente unico ed articolato motivo: “ Violazione di legge, in particolare dell’art. 64 del D.P.R. n. 1092/1973, in combinato disposto con il D.P.R. n. 461/2001 e con l’art. 1, commi 563 e 564, della Legge n. 266/2005;
eccesso di potere per travisamento ed omessa valutazione dei fatti, oltre che irragionevolezza manifesta;
motivazione manifestamente errata;
disparità di trattamento
".

3. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, contestando le avverse pretese e chiedendo la reiezione del gravame.

4. Con motivi aggiunti depositati agli atti di causa il 14 maggio 2018, il militare ricorrente ha, altresì, impugnato:

- il provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, prot. n. M_D GPREV REG2018 -OMISSIS- datato 12 febbraio 2018, notificato a mezzo PEC in pari data, con cui l’anzidetto Dicastero ha concluso il procedimento di riesame della pratica medico-legale del ricorrente ed ha confermato il precedente giudizio, con il quale era stata negata la dipendenza da causa di servizio delle patologie denunciate dal ricorrente;

- il parere n. -OMISSIS-, emesso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio nell’adunanza n. 699 del 2 novembre 2017;

- tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali.

4.1. Ha, inoltre, reiterato la richiesta di declaratoria del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “ Linfoma non Hodgkin a cellule B in Follow-up di tipo malt con differenziazione plasmocitoide, associato ad amiloidosi in buon compenso clinico ”, con ogni conseguenze di legge in merito alla liquidazione dell'equo indennizzo, e ha insistito per la condanna alle spese di lite in favore del procuratore distrattario.

4.2. Ha formulato le seguenti doglianze: “ Violazione di legge, in particolare dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, in combinato disposto con il D.P.R. n. 461/2001;
eccesso di potere per travisamento ed omessa valutazione dei fatti, oltre che irragionevolezza manifesta;
motivazione manifestamente errata
”.

5. All’udienza pubblica del 14 ottobre 2020, la causa è stata introitata per la decisione.

6. Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è fondato quanto alla domanda annullatoria.

7. Il militare ricorrente lamenta, essenzialmente, la violazione dell’art. 64 del D.P.R. n. 1092/1973, in combinato disposto con il D.P.R. n. 461/2001.

7.1. Espone di aver prestato servizio, nel periodo dal 24 maggio 1997 all’8 agosto 1997, presso il Reparto Operativo Autonomo di Tirana (Albania) e di avere dormito “ in tenda sui terreni polverosi dell’aeroporto e caratterizzati da un elevato inquinamento ambientale, atteso che il sedime aeroportuale […] era stato interessato negli anni precedenti, a frequenti bombardamenti da parte delle Forze NATO nell'ambito della c.d. Guerra dei Balcani, bombardamenti avvenuti con armi arricchite con Uranio Impoverito ”.

7.2. Espone, altresì, di essere stato impiegato, in un arco temporale che va dal 2002 al 2008 in varie operazioni, per conto dell'O.N.U., presso Valona (Albania), Dakovica (Kosovo) e Herat (Afghanistan) e di aver inalato, in tali contesti e nell’esercizio delle mansioni della propria categoria, polveri nocive per la sua salute, in assenza di dispositivi di protezione individuale.

7.3. In particolare, deduce che, durante le operazioni ONU in Kosovo e Afghanistan è stato esposto, nell’espletamento dei propri compiti di istituto – consistenti prevalentemente nei servizi antincendio, manutentivi e addestrativi in linea di volo – ad ambienti contaminati “a causa dei bombardamenti avvenuti con armi arricchite con Uranio Impoverito, oltre alle bombe al fosforo sganciate dalle Forze ONU durante i pressanti combattimenti avvenuti .

7.4. Evidenzia che “ la nozione di causa di servizio ha assunto, oramai, un connotato ben preciso dovendo intendersi con quest’ultimo termine ogni fatto dovuto al servizio prestato dal pubblico dipendente che si pone in rapporto di causa-effetto con l’insorgenza di una determinata infermità ”, cui la giurisprudenza consolidata ha equiparato “ le concause, condizioni necessarie ma non sufficienti a produrre l’evento ” (cfr. art. 64, comma 3, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1973).

7.5. Lamenta, quindi, il cattivo uso della discrezionalità tecnica della P.A., risultando il giudizio espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ed il conseguente decreto di non dipendenza da causa di servizio “ manifestamente viziati da eccesso di potere per travisamento ed omessa valutazione dei fatti, oltre che irragionevolezza manifesta, che rappresentano i punti fondamentali nell’accertamento della esistenza del nesso causale e/o concausale tra servizio effettuato e patologia riscontrata ”.

7.6. Assume che vi sarebbero “ fondati motivi per attribuire un fattore causale e/o concausale nell’insorgenza della patologia per cui è causa, in primo luogo alle missioni effettuate in Kosovo dal ricorrente nei periodi sopra indicati ”, missioni che “ hanno comportato lo svolgimento dell’attività lavorativa e degli incarichi assegnati in condizioni estreme quali elevata tensione emotiva, continua e prolungata ipervigilanza in costante pericolo di vita nell’ambito di missioni svolte in teatro bellico di assoluta eccezionalità e con alto rischio personale e collettivo ” (circostanze allegate come cumulativamente idonee “ a compromettere le difese immunitarie, il cui deficit può favorire la crescita di una neoplasia e tale fattore di rischio è ampliato notevolmente ove si consideri che il -OMISSIS-, prima della partenza, ha subìto diverse vaccinazioni a distanza di tempo molto ristretto che hanno indubbiamente alterato il metabolismo indebolendo le difese immunitarie ”).

7.7. Inoltre, ulteriore « fattore che ha sicuramente contribuito nel determinismo dell’affezione per cui è causa deve essere ricercato nella situazione ambientale presente nei territori della ex Jugoslavia anche nel periodo di cui alla missione citata ”, rappresentando, ormai, « un triste fatto notorio quello relativo allo stretto rapporto eziologico esistente tra insorgenza di patologie tumorali ed esposizione alle nanoparticelle che si sono sprigionate in seguito alla esplosione degli ordigni bellici utilizzati durante la c.d. “guerra dei Balcani”;
ordigni arricchiti con Uranio Impoverito che, una volta esplosi, hanno liberato nell’aria, come prodotto della combustione, metalli pesanti altamente cancerogeni (Nichel, Cadmio, Tungsteno) sotto forma di polveri sottili e micro-particelle che si depositano sul terreno e nell’acqua contaminando l’ambiente, nell'accezione più ampia di tale termine, e che sono idonee a provocare varie cancerogenesi che, non a caso, vengono ormai tristemente definite come "sindrome dei Balcani"
».

7.8. Richiama studi scientifici a comprova (in particolare, un « Documento dell’Army Environmental Policy Institute (AEPI), Health and Environmental Consequences of Depleted Uranium Use in the U.S. Army, pubblicato nel 1995 ove si legge che “Gli effetti a breve termine dell’assorbimento di dosi elevate possono condurre al decesso, mentre dosi meno massicce, a lungo termine, possono produrre alterazioni neoplastiche” », nonché la direttiva dello Stato Maggiore dell’Esercito datata 6 dicembre 1999 (che “ riconosceva la estrema pericolosità susseguente alla contaminazione da U.I. di cibo ed acqua” ).

7.9. In definitiva, il ricorrente deduce di essere stato “ esposto ad attività ed ambienti che presentano un altissimo rischio di insorgenza di patologie tumorali ”, non potendosi, « quindi, negare che i fatti di servizio abbiano esposto ad un “rischio generico aggravato” il soggetto sì da ritenere che gli stessi abbiano assunto un valore causale ovvero concausale, efficiente e determinante, nella insorgenza di un meccanismo di cancerogenesi ».

8. Con i motivi aggiunti, il ricorrente ha ribadito e ulteriormente svolto le doglianze già formulate e, in particolare:

- ha sottolineato che “ la eventuale predisposizione costituzionale del soggetto a contrarre infermità non deve essere di ostacolo al riconoscimento della sussistenza del rapporto di concausalità necessaria e preponderante fra l’infermità riscontrata ed il servizio (su tutte, Cons. Stato sent. n. 2483/2002 )”;

- ha insistito, quale fattore causale e/o concausale nell’insorgenza della patologia per cui è causa, sulle condizioni ambientali presenti in Kosovo e in Afghanistan nei periodi di cui alle missioni citate, evidenziando che la “ mappa dettagliata dei bombardamenti NATO con Uranio Impoverito avvenuti in Kosovo, che si allega in atti, dimostra in maniera inconfutabile la esposizione del ricorrente ad uno degli ambienti maggiormente contaminati dal detto metallo altamente cancerogeni ” e che ” il predetto fattore di rischio è ampliato notevolmente ove si consideri che il -OMISSIS- rivestiva ruoli di altissima responsabilità ”;

- ha evidenziato che “ le nanoparticelle possono anche depositarsi al suolo e contaminare terreni e acque per cui l’UI è potenzialmente pericoloso non solo per i militari esposti ad attività belliche, ma anche per la popolazione generale nelle aree limitrofe a zone di guerra ” e che “ le nanoparticelle vengono rapidamente assorbite depositandosi a livello osseo per essere gradualmente smaltite nel tempo ma possono anche attraversare la barriera emato-encefalica e accumularsi nel corpo striato e ippocampo in caso di ingestione, mentre l’UI inalato tende a depositarsi a livello cerebellare e nel bulbo olfattivo ”.

9. In definitiva, secondo gli assunti del ricorrente, non si potrebbe « negare che i fatti di servizio abbiano esposto ad un “rischio generico aggravato” il soggetto, sì da ritenere che gli stessi abbiano assunto un valore causale ovvero concausale, efficiente e determinante, nella insorgenza di un meccanismo di cancerogenesi », non mancandosi, infine, di sottolineare che “in un altro caso analogo a quello per cui è causa, con identità di diagnosi, il Ministero della Difesa ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della patologia tumorale ”.

10. Le articolate censure, così riassunte, meritano accoglimento.

11. L'art. 11, comma 1, del D.P.R. 461/2001 attribuisce al Comitato di Verifica per le cause di servizio la competenza esclusiva ad accertare la riconducibilità delle cause produttive di una data infermità al servizio prestato dal dipendente.

11.1. Trattasi, in particolare, di organo composto da membri in possesso di adeguate conoscenze non solo sul piano squisitamente medico, ma anche sotto il profilo legale, e la cui fisionomia mista è stata voluta dal legislatore in ragione dei particolari compiti ad esso attribuiti. E invero, il giudizio circa la sussistenza del nesso causale tra lo svolgimento di una data attività lavorativa e l'insorgere di una patologia esige cognizioni di tipo non esclusivamente medico, ma anche giuridico-legale.

11.2. La nozione di causalità rilevante ai fini delle decisioni da adottare ai sensi del D.P.R. n. 461/2001 richiede la padronanza di un complesso di nozioni legali circa il dipanarsi del determinismo causale, produttivo di eventi patologici a carico della salute psico-fisica del dipendente, normalmente non riscontrabili in personale medico.

11.3. È dunque netto il riparto di competenze tra la Commissione medica ospedaliera – composta esclusivamente da medici militari – alla quale compete la formulazione della diagnosi, ossia l'accertamento della sussistenza o meno di un'infermità, ed il Comitato di Verifica per le cause di Servizio, che giudica alla luce di cognizioni di tipo medico-legale in merito al nesso causale tra un certo tipo di lavoro e una data patologia insorta in capo al richiedente.

11.4. Il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica, che si sostanzia in una valutazione dei fatti alla stregua di canoni scientifici e tecnici.

11.5. Per tali ragioni, il sindacato giurisdizionale è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzi la inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione, ovvero nelle ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito (cfr., ex multis , TAR Milano, III, 20.02.2019, n.351;
TAR Torino, I, 3.3.2016, n. 286)

11.6. Di recente, il Consiglio di Stato ha ribadito che: “ La valutazione del Comitato di verifica dell'infermità da causa di servizio, essendo espressione di discrezionalità tecnica, può essere sindacabile in sede giurisdizionale solo nei casi di assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali ” (C.d.S, VI, 31.8.2018, n. 5132. In termini confermativi, cfr. altresì C.d.S, III, 1.8.2018, n. 4772;
TAR Lazio, I, 1.8.2018, n. 8605;
TAR Napoli, VI, 28.11.2018, n. 6901;
TAR Bologna, II, 11.12.2018, n. 955).

12. Tanto premesso, e venendo ora al caso di specie, costituisce circostanza pacifica lo svolgimento, da parte del ricorrente, di attività relative ai servizi antincendio, manutentivi e addestrativi in linea di volo in territori (in particolare, Kosovo e Afghanistan) fortemente inquinati da particelle di uranio impoverito.

12.1. È altresì notoria la circostanza che tali particelle sviluppano agenti cancerogeni, cui si sono trovati inconsapevolmente esposti i militari italiani ivi inviati in missione, i quali, anche a distanza di tempo dal compimento della missione, hanno sviluppato patologie tumorali.

12.2. In casi del genere, la giurisprudenza ha a più riprese evidenziato che “ una volta accertata l'esposizione del militare all'inquinante in parola è la PA che deve dimostrare che questi non abbiano determinato l'insorgere della patologia e che essa dipenda invece da altri fattori (esogeni) dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica, e determinanti per l'insorgere dell'infermità ” (T.A.R. Puglia, Lecce, 17 maggio 2018, n. 816;
nello stesso senso, cfr., ex multis , T.A.R. Puglia, Bari, 20 settembre 2018, n. 1226;
TAR Piemonte, I, 6.6.2018, n. 710;
TAR Lazio, I, 1.2.2016, n. 1364;
TAR Friuli Venezia Giulia I, 12.3.2018, n. 63;
TAR Bolzano, I, 8.2.2017, n. 55).

12.3. In particolare, si è condivisibilmente affermato che: “ in caso di infermità contratte da militari a causa dell'esposizione a polveri sottili derivanti dall'uranio impoverito, il verificarsi dell'evento costituisce un dato ex se sufficiente a ingenerare il diritto per le vittime delle patologie e per i loro familiari al risarcimento a meno che la pubblica amministrazione non riesca a dimostrare che essa non aveva determinato l'insorgenza della patologia la quale dipenda, invece, da fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità ” (TAR Latina, I, 24.4.2019, n. 331).

12.4. Il punto è stato da ultimo ribadito da questa Sezione con sentenza n. 427 dell’11 marzo 2019, le cui motivazioni reputa questo Collegio di condividere e far proprie.

13. Orbene, nel caso in esame, l’Amministrazione si è limitata ad escludere la dipendenza della patologia sofferta dal ricorrente (" Linfoma non Hodgkin a cellule B in Follow-up di tipo malt con differenziazione plasmocitoide, associato ad amiloidosi in buon compenso clinico ") da causa di servizio, senza minimamente analizzare la circostanza – pacifica – della sua inconsapevole sottoposizione a fattori altamente inquinanti, quale conseguenza delle mansioni da lui concretamente svolte, id est lo svolgimento di servizi di manutenzione, addestramento e antincendio, in teatri operativi contaminati da polveri sottili sprigionate da particelle di uranio impoverito.

14. Pertanto, avuto riguardo al quadro fattuale e normativo di riferimento, reputa il Collegio che le motivazioni poste a base dell’impugnato diniego siano soltanto apparenti, e comunque viziate dal dedotto deficit istruttorio e motivazionale, non avendo l’Amministrazione minimamente considerato il vissuto lavorativo del ricorrente, esposto a più riprese – e suo malgrado – ad agenti esogeni altamente inquinanti, e fonti di patologie tumorali, come appunto nel caso di specie.

15. Sulla scorta delle considerazioni dianzi evidenziate, la domanda caducatoria deve essere, pertanto, accolta, in quanto fondata, con conseguente annullamento, per quanto di ragione, degli atti in questa sede gravati.

15.1. Da ciò consegue l'obbligo del Ministero di pronunciarsi nuovamente sull'istanza del ricorrente, conformando la propria attività ai principi ritraibili dal presente provvedimento.

15.2. La domanda di accertamento del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, pure avanzata con il ricorso introduttivo, deve, invece, essere respinta, in quanto postula una posizione di diritto soggettivo, non ravvisabile nel caso di specie.

16. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, nella misura indicata in dispositivo. Ai sensi di legge, il Ministero resistente è, inoltre, tenuto a rimborsare al ricorrente, all'atto del passaggio in giudicato della sentenza, il contributo unificato nella misura versata, ai sensi dell'art. 13, comma 6- bis .1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 21 della legge 4 agosto 2006, n. 248.

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