TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 2022-12-22, n. 202217330

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 2022-12-22, n. 202217330
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202217330
Data del deposito : 22 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/12/2022

N. 17330/2022 REG.PROV.COLL.

N. 13974/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13974 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati M S e A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M S in Milano, via Luigi Vitali n. 1;

contro

Azienda Sanitaria Locale Roma 1, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del diniego all'autorizzazione di cui alla nota prot. n.-OMISSIS-, del Decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n. U00029 del 4 febbraio 2016 e di tutti gli atti connessi e presupposti e, in particolare, del d.P.C.M. del 12 gennaio 2017, pubblicato in data 18 marzo 2017, con il quale sono stabiliti i nuovi Livelli essenziali di assistenza, e in ogni caso, previo accertamento del diritto della ricorrente a ottenere l'autorizzazione all'erogazione della prestazione sanitaria presso altra Regione, ordinare all'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 di provvedere all'emissione della suddetta autorizzazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Roma 1;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1 – Con il ricorso in trattazione, la parte ricorrente ha impugnato la comunicazione dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 1, di cui al prot. n.-OMISSIS-, con la quale le è stata denegata l’autorizzazione all’effettuazione della crioconservazione degli ovociti presso la Regione Toscana, nonché gli atti presupposti, ossia il Decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n. U00029 del 4 febbraio 2016, il Decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n. U00182 del 3 giugno 2019 e il d.P.C.M. del 12 gennaio 2017, e relativi allegati, con il quale sono stati stabiliti i nuovi Livelli essenziali di assistenza, cd. LEA, e ha chiesto l’accertamento del suo diritto a ottenere, da parte della competente Azienda Sanitaria Locale Roma 1, l’autorizzazione per l’erogazione presso la Regione Toscana della prestazione di crioconservazione degli ovociti in conseguenza della considerevole diminuzione della propria riserva ovarica.

In punto di fatto la parte ricorrente ha rappresentato:

- di essere una giovane donna di anni 33 cui, nell’estate del presente anno, è stata diagnosticata una condizione di “infertilità primaria” causata da “alterazione della funzione ovarica (FSM 18) con alterazione della riserva ovarica (AMH 0.18 ng/ml)”, a fronte di valori di riferimento tra 1.00 e 6.00;

- di trovarsi conseguentemente nella necessità di intraprendere – unitamente al proprio compagno – un percorso volto alla preservazione del diritto alla genitorialità attraverso la crioconservazione degli ovociti;

- di essere stata presa in carico, in data 13 ottobre 2022, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze, centro di riferimento per la problematica sanitaria di cui soffre, ove è stata certificata la necessità di crioconservazione degli ovociti per la preservazione della fertilità in considerazione della “considerevole diminuzione della riserva ovarica”;

- di avere avanzato alla propria ASL di competenza, ossia all’ASL Roma 1, la richiesta di autorizzazione per l’erogazione di prestazioni di crioconservazione degli ovociti in centro di Procreazione medicalmente assistita, cd. PMA, pubblico presso altra Regione, corredata dalla documentazione certificante la patologia, trattandosi di istituto ospedaliero collocato nel territorio della Regione Toscana, laddove invece la ricorrente è residente nella Regione Lazio;

- dopo una fitta corrispondenza tra la ricorrente e l’Asl Roma 1 relativamente alla prestazione cui si riferiva la richiesta di autorizzazione, il Direttore del Distretto 13 dell’ASL Roma 1, le ha inviato la comunicazione di cui al prot. n.-OMISSIS-, con la quale si rappresentava che “ Vista la certificazione della SODc PMA dell’A.O.U. Careggi del 13/10/2022, vista la Sua richiesta di autorizzazione acquisita al protocollo informatico della ASL Roma I con n. -OMISSIS- del 14/10/2022 e successiva integrazione n. -OMISSIS- del 26/10/2022, si rappresenta che non si può procedere all’autorizzazione della prestazione in oggetto in quanto prestazione non compresa nei LEA della Regione Lazio al di fuori del percorso previsto per preservare la fertilità nelle pazienti che si sottopongono a terapie che possono compromettere la capacità riproduttiva ”;

- la ricorrente ha cominciato, come da piano terapeutico dell’Ospedale Careggi in atti, la terapia di stimolazione – mediante assunzione dei farmaci ormonali di riferimento – e dovrà sottoporsi al

primo tentativo di prelievo ovocitario entro un massimo di 15 giorni dall’inizio di tale terapia.

In diritto la ricorrente – dopo una diffusa ricostruzione del quadro normativo di riferimento e un’articolata argomentazione in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo nella materia di interesse - ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati con un unico complesso motivo di censura per:

- “ Violazione degli artt. 8 e 14 CEDU, degli artt. 2, 3, 29, 32 e 97 Cost., dell'art. 1, comma 7, del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dell’art. 14, comma 8, della Legge 9 febbraio 2004, n. 40. Illegittimità costituzionale ”, in quanto:

- il trattamento di crioconservazione degli ovociti è, a tutti gli effetti, una prestazione strumentale, necessaria e indifferibile al successivo processo di procreazione medicalmente assistita che, come noto, è stato pacificamente incluso tra le prestazioni garantite dai LEA secondo quanto stabilito dalla

legge n. 40/2004;

- anche a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 162/2014 che è intervenuta in maniera ‘additiva’ sulla normativa in esame, l’allegato 4 al citato

DPCM

12 gennaio 2017 ha incluso espressamente tra le prestazioni garantite dal servizio sanitario nazionale tutte le tipologie di fecondazione in vitro omologa ed eterologa tanto con ovociti “a fresco” quanto con “ovociti congelati”;

- la mancata autorizzazione al trattamento di crioconservazione priva a tutti gli effetti la ricorrente della possibilità di ricorrere ora, e in futuro, ai trattamenti di procreazione medicalmente assistita di tipo omologo poiché, come ampiamente e medicalmente documentato, il decorso del tempo conduce irrimediabilmente a una condizione di irreversibile perdita della riserva ovarica;

- il trattamento di crioconservazione degli ovociti – nel caso in esame, sub specie di autorizzazione all’erogazione dello stesso presso altra Regione – secondo una necessaria interpretazione costituzionalmente conforme, deve ritenersi implicitamente ricompreso nei LEA dettati a livello nazionale, in quanto segmento prodromico e inevitabile di un’ulteriore prestazione medica che, è invece, espressamente prevista, ossia la procreazione medicalmente assistita;

- il Legislatore non ha inteso inserire in via autonoma la prestazione di crioconservazione degli ovociti, a differenza che per i gameti maschili, proprio in quanto la stessa deve ritenersi già ricompresa nelle prestazioni di procreazione medicalmente assistita;

- diversamente opinando, si darebbe luogo a una palese discriminazione tra generi considerando che i LEA (e in particolare l’allegato 4 al

DPCM

12 gennaio 2017) espressamente includono tra le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale riconosciute dal SSN la “Crioconservazione di gameti maschili”;

- l’allegato 4 al

DPCM

12 gennaio 2017, nella parte in cui include espressamente tra le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale riconosciute dal SSN solo la “Crioconservazione di gameti maschili”, è illegittimo per violazione della legge n. 40/2004 (che consente, all’art. 14, comma 8, la crioconservazione sia dei gameti maschile che degli ovociti femminili);

- nell’ipotesi in cui si dovesse concludere nel senso che la mancata inclusione nei LEA della prestazione sanitaria costituisca una lacuna legislativa alla quale non possa essere posto rimedio con un’interpretazione costituzionalmente orientata, non può che prospettarsi una questione di incostituzionalità per espresso contrasto con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione;

- l’esclusione dalle prestazioni sanitarie garantite a livello nazionale della crioconservazione degli ovociti darebbe, infatti, luogo a un ingiustificabile e irrimediabile contrasto con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, spingendosi sino a una vera e propria discriminazione in considerazione della diversità di genere;
nonché con il diritto allo sviluppo della propria personalità, alla salute e alla genitorialità, secondo i parametri di cui agli artt. 2, 29 e 32 Cost.;

- una simile conclusione si porrebbe altresì in palese contrasto con gli artt. 8 e 14 della Convezione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) che sanciscono espressamente il diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché il divieto di discriminazione e, in particolare “quelle fondate sul sesso” (art. 14 CEDU);

- alla relativa questione di costituzionalità il

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