TAR Catanzaro, sez. II, ordinanza collegiale 2020-06-01, n. 202001011

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, ordinanza collegiale 2020-06-01, n. 202001011
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202001011
Data del deposito : 1 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/06/2020

N. 01792/2019 REG.RIC.

N. 01011/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01792/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1792 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da


-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;




contro

Azienda Ospedaliera di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G N, P P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Manna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissario Ad Acta Piano di Rientro Dai Disavanzi Sanitari della Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;



per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) - della nota del -OMISSIS-, inoltrata a mezzo mail in pari data, con cui il Direttore UOC P.E.G.L. dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza ha comunicato alla -OMISSIS-. la scadenza definitiva della proroga del Servizio Front Office e Back Office alla data del -OMISSIS-; 2) - della successiva nota del -OMISSIS-, inoltrata anch’essa a mezzo mail in pari data, con cui il Responsabile Economato dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, dott. -OMISSIS-, sulla scia di quanto rappresentato nella nota di cui sub a), ha ulteriormente ribadito, quale data di scadenza definitiva del Servizio Front

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