TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-11-06, n. 202306032
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 06/11/2023
N. 06032/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02734/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2734 del 2020, proposto da
P S, in proprio e quale amministratore della Capo di Sorrento di P S e C S, rappresentato e difeso dall’Avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio
ex lege
in Napoli, via Diaz n. 11;
Comune di Sorrento, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’Avvocato Maurizio Pasetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Sirenide Società Agricola S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli Avvocati Carlo Carile e Luigi Rispoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Napoli, piazza Trieste e Trento n. 48;
per l’annullamento
- del provvedimento dell’Ufficio Demanio del Comune di Sorrento prot. n. 15928 del 13.05.2020, notificato in data 21.05.2020, nella parte in cui dispone: “nelle more della predetta definizione dei confini e delle titolarità, ai sensi dell’ex art. 32 del Codice della Navigazione, non potrà essere autorizzato, da questo ufficio comunale, alcun montaggio e/o ripristino dei manufatti della CDM e si demanda alla Capitaneria di Porto in indirizzo, quale organo di Polizia competente per funzioni ed ambiti il rispetto delle disposizioni. Tanto di doveva per quanto di competenza, si resta in attesa della nuova convocazione da parte della Capitaneria, per procedere alle operazioni di verifica e confinamento” ;
- nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;
e per la condanna
dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, del Comune di Sorrento e di Sirenide Società Agricola S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 ottobre 2023 la dottoressa Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. La Società ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima ripetutamente prorogata nel tempo su area ubicata in località Punta Capo nel Comune di Sorrento adibita a stabilimento balneare denominato “La Solara”.
I.1. Con il ricorso in esame la stessa impugna la nota dell’Ufficio Demanio del Comune di Sorrento indicata in epigrafe, con cui si vietava il montaggio e/o ripristino dei manufatti della concessione stessa (oltre ad obbligare alla “totale rimozione dei rifiuti ed opere fatiscenti e pericolose per ripristinare…l’integrità del sito” ) nelle more della definizione dei confini e delle titolarità, ai sensi dell’ex art. 32 del Codice della Navigazione.
La necessità di procedere alla definizione dei confini era nata, da una parte, dalle mareggiate che avevano inciso sulla consistenza dell’area e, dall’altra, dalle sollecitazioni in tal senso della Società Sirenide Società Agricola S.r.l., proprietaria di area confinante, odierna controinteressata.
II. Questi i motivi di diritto dedotti:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 822 c.c., 28, 32 e 35 Codice della Navigazione - carenza dei presupposti - carenza di potere - violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 - eccesso di potere per sviamento di potere - violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 241/90 - sviamento dell’interesse pubblico (per manifesta ingiustizia, per contraddittorietà, per difetto di istruttoria, istruttoria erronea, insufficiente e perplessa, per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto, erroneità del procedimento).
Parte ricorrente si sofferma sull’esatta delimitazione dei confini del demanio marittimo oggetto di concessione in suo favore anche a seguito delle mareggiate, assumendo che il Comune di Sorrento avrebbe disposto la sdemanializzazione di aree, sulla base del solo esposto di un privato, non consentendo la partecipazione del soggetto interessato, in violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990.
Il Comune avrebbe così emanato “un atto di autotutela demaniale in difetto dell’esistenza di alcun atto presupposto, costituito dal decreto di sdemanializzazione, o comunque, al minimo, dell’atto conseguente al completamento di una procedura non di competenza del Comune, ex art. 32 c. nav. e comunque in difetto del potere di poter disporre…del demanio necessario, ex. art. 35 c. nav., ritenendo sussistenti confini che non sono stati mai resi operativi” , altresì “in mancanza di adeguata motivazione dell’interesse pubblico prevalente rispetto al concessionario” .
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 36 cod. nav. e dell'art. 58 del d.P.R. n. 328/1952 -violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 - eccesso di potere per sviamento di potere - eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti e per carenza di istruttoria, per violazione delle norme procedurali e delle garanzie partecipative specificamente previste nell'ambito del procedimento di determinazione dei confini del demanio marittimo e carenza del presupposto per il legittimo esercizio del potere di autotutela demaniale.
L’Ente concedente era stato informato dell’attivazione, da parte della Capo di Sorrento, del complesso procedimento per ottenere la rettifica della linea S.I.D., intesa come rettifica dell’erronea introduzione della delimitazione della zona demaniale in mappa catastale e nel Sistema Informativo Demanio, per una zona costituente demanio marittimo necessario.
Si sarebbe, perciò, reso necessario procedere ad un accertamento in contraddittorio della situazione dei confini, previo formale procedimento di delimitazione dell'area ai sensi degli artt. 32 del codice della navigazione e 58 del relativo regolamento, a cui deve partecipare l’interessato, quale è l’odierno ricorrente.
Il provvedimento di autotutela demaniale assunto dall’Ente gestore impugnato si sarebbe basato su una istruttoria insufficiente e tale da aver prodotto l'acquisizione di un presupposto inesistente e/o erroneo.
3) Violazione dell'art. 21 quinquies della l. n. 241/1990, come modificato dalla l. 11.11.2014 n. 164 - carenza di motivazione - eccesso di potere per contraddittorietà rispetto a precedenti manifestazioni di volontà - eccesso di potere per lesione del legittimo affidamento - violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 - eccesso di potere per sviamento di potere - violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 - violazione del principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost. - eccesso di potere per difetto dei presupposti, irragionevolezza, sproporzione, sviamento della causa tipica.
Il provvedimento di autotutela non può essere assunto in difetto del rispetto delle garanzie e delle modalità (soprattutto quanto alla previsione dell'indennizzo economico) previste dall'art. 21 quinquies della l. n. 241/1990 a tutela delle posizioni giuridiche maturate dal privato a seguito dell'atto ampliativo.
Sarebbe leso il legittimo affidamento del concessionario, in violazione dei principi generali dell'ordinamento di tutela della buona fede, della lealtà nei rapporti tra privati e P.A. e del buon andamento dell'azione amministrativa, d'imparzialità e proporzionalità.
4) Violazione dell’art. 2043 c.c.. - risarcimento del danno.
L’illegittimo mancato utilizzo delle aree in concessione, conseguente all’illegittimo atto di autotutela demaniale, sarebbe fonte di danno ingiusto per l’attività esercitata dalla Società ricorrente in virtù della concessione demaniale in corso.
In particolare, si rappresentano il mancato guadagno derivante dal mancato sfruttamento del bene e i costi degli investimenti e della programmazione della stagione.
III. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni statali intimate, la Società controinteressata ed il Comune di Sorrento.
III.