TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-01-08, n. 202400375
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Testo completo
Pubblicato il 08/01/2024
N. 00375/2024 REG.PROV.COLL.
N. 05543/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5543 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Cocchi, Emanuela Romanelli, con domicilio eletto presso lo studio Emanuela Romanelli in Roma, via Tagliamento 14;
contro
Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano, Laura Albano, con domicilio eletto presso lo studio Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo, 101;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comitato di gestione dell’-OMISSIS-OMISSIS-, recante la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Oam Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 novembre 2023 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente, società di intermediazione creditizia, chiedeva l’annullamento del provvedimento di cancellazione ex art. 128 duodecies, comma 3 d.lgs. n. 385 del 1993 adottato nei suoi confronti dall’Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi (OAM) -OMISSIS-
1.1 Adduceva i seguenti motivi:
I. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 128-quater e ss. d.lgs n. 385/1993. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 e 32 regolamento interno OAM. Violazione e/o falsa applicazione del regolamento integrativo concernente la procedura sanzionatoria per le violazioni accertate dall'Organismo. Violazione e/o falsa applicazione del Regolamento integrativo contenente disposizioni inerenti le modalità e i termini relativi la trattazione degli esposti provenienti da terzi. Difetto di istruttoria.” Il provvedimento impugnato sarebbe stato viziato da un'istruttoria del tutto sommaria ed approssimativa, in quanto la società ricorrente sarebbe stata completamente estranea agli addebiti e/o contestazioni mosse nei confronti del sig. -OMISSIS-, proprietario ed amministratore della società all’epoca dei fatti contestati.
II. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 128 quater e ss. d.lgs n. 385/1993. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 30 comma 1 del Regolamento interno dell'Organismo. Travisamento. Difetto di presupposto.” Il provvedimento sarebbe stato inoltre illegittimo poiché fondato su un non provato coinvolgimento di Rete Helvetica nella promozione sul mercato di finanziamenti fittizi, resi disponibili da intermediari mandanti diversi da -OMISSIS- comunicato all'Organismo quale mandante della Società ricorrente.
III. “ Violazione degli artt. 128 quater e 128 duodecies TUB. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 30 comma 1 Regolamento Interno OAM. Violazione del principio di proporzionalità.”
In relazione alla mancata comunicazione ad OAM delle modifiche nella gestione societaria, la ricorrente evidenziava che -OMISSIS- avevano tentato di comunicare l'intervenuta variazione dei nominativi degli amministratori della società, senza tuttavia riuscirvi per ragioni non imputabili a loro o alla Società.
Inoltre poiché ai sensi dell’art. 128 duodecies comma 1 del d.lgs. n. 385 del 1993 le violazioni degli obblighi di comunicazione sono sanzionati alternativamente con il richiamo scritto o la sospensione temporanea e solo nei casi più gravi la cancellazione dall'elenco, sarebbero evidenti la sproporzione tra il presunto illecito e la sanzione comminata e, di conseguenza, l’illegittimità del provvedimento impugnato.
IV. “ Violazione e/o falsa applicazione degli art. 128 e ss TUB. Violazione e/o falsa applicazione della circolare n. 21/14. Violazione del principio di proporzionalità. Difetto di presupposto. Travisamento.”
Il provvedimento sarebbe altresì illegittimo laddove pretenderebbe di censurare il mancato versamento del contributo per gli anni 2013-2014 per il sig. -OMISSIS-, e per l'anno 2015 per la sig.ra -OMISSIS-in quanto il primo lo avrebbe effettuato e per la seconda non sarebbe stato necessario.
V. “ Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 128-quater e dell'art. 128 duodecies TUB. Violazione dell'art. 15 d.lgs n. 141/2010. Difetto di presupposto. Illogicità. Ingiustizia manifesta.”
La motivazione del provvedimento sarebbe infine pretestuosa ed infondata anche con riferimento all'asserita mancanza dei requisiti di onorabilità dell'amministratore unico di Rete Helvetica, sig. -OMISSIS-, poiché la Società avrebbe applicato in maniera estensiva una disposizione restrittiva di libertà fondamentali.
1.2 Si costituiva l’Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi (OAM) per chiedere il rigetto del ricorso ed eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in ragione di una evidente carenza di interesse in capo alla Società ricorrente posta in stato di liquidazione volontaria dal 15 dicembre 2015.
1.3 Con ordinanza-OMISSIS- l’istanza cautelare veniva respinta, “ Considerato che non sussiste il periculum in mora, in quanto la società odierna ricorrente si trova in stato di liquidazione volontaria. ”
1.4 In prossimità dell’udienza di merito la ricorrente depositava le sentenze che hanno definito i giudizi avviati nei confronti dell’Amministratore e socio unico della Società ricorrente all’epoca dei fatti contestati ed insisteva per l’accoglimento del ricorso con memoria del 10 ottobre 2023, ove evidenziava come da tali sentenze si evincerebbe che i “ fatti attribuiti, tra gli altri, al sig. -OMISSIS-, non soltanto erano riconducibili puntualmente al dott. -OMISSIS-, ma che con riguardo ad essi non si configurasse alcuna relazione tra detti fatti e Rete Helvetica, rimasta del tutto estranea all’attività del -OMISSIS- contestata. ”
1.5 Inoltre con memoria di replica parte ricorrente contraddiceva all’eccezione di inammissibilità sostenendone l’infondatezza in quanto la decisione di porre la Società in liquidazione sarebbe stata conseguenza dell’impossibilità di svolgere la sua attività a seguito della cancellazione dall’albo.
1.6 Con memoria e memoria di replica la resistente insisteva