TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2023-07-18, n. 202301745

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2023-07-18, n. 202301745
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202301745
Data del deposito : 18 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/07/2023

N. 01745/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00881/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 881 del 2023, proposto da
Sud Motori S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, 31;

contro

Comune di Mercato San Severino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S P, B M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Mc System Coding S.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della nota del 24.03.2023, prot. n. 7744, recante avviso di pagamento per recupero dei maggiori costi sostenuti per la realizzazione del PIP S. Felice, Monticelli e Oscato del Comune di Mercato S. Severino;

nonché per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato sull’istanza di accesso del 30.03.2023.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mercato San Severino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 il dott. O D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Col ricorso in epigrafe, la Sud Motori s.r.l. (in appresso, S. M.) agiva: - per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di accesso del 30 marzo 2023, volta all’ostensione degli atti presupposti alla nota del 24 marzo 2023, prot. n. 7744;
- per l’annullamento, previa sospensione, della nota del 24 marzo 2023, prot. n. 7747, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Mercato San Severino aveva comunicato l’«avviso di pagamento per recupero maggiori costi sostenuti dall’ente per la realizzazione del PIP» (piano per gli insediamenti produttivi) relativo ai comparti S. Felice, Monticelli e Oscato (in appresso, PIP S. Felice – Monticelli – Oscato), per un importo complessivo di € 67.793,49;
- per l’accertamento negativo del credito vantato nei suoi confronti dal Comune di Mercato San Severino, nella suindicata misura di € 67.793,49, a titolo di rimborso dei maggiori costi sostenuti per la realizzazione del PIP S. Felice – Monticelli – Oscato ovvero, in subordine, per l’accertamento della minor somma spettante a tal titolo al Comune di Mercato San Severino.

2. Alla stregua della ricognizione già svolta dalla Sezione nelle sentenze n. 1995, n. 1996, n. 1997, n. 1998, n. 1999, n. 2000, n. 2001, n. 2002, n. 2003, n. 2004, n. 2005, n. 2006, n. 2007 e n. 2008 del 13 novembre 2019, confermate in appello da Cons. Stato, sez. IV, 9 dicembre 2020, n. 7784, 11 dicembre 2020, n. 7915, n. 7928, n. 7930, n. 7932, n. 7934, n. 7935, n. 7936, n. 7938, n. 7939, n. 7940, n. 7942, 24 dicembre 2020, n. 8314, 11 gennaio 2021, n. 376, nonché alla luce degli atti di causa, la vicenda fattuale dedotta in giudizio è la seguente.

2.1. Con deliberazioni consiliari n. 1 del 24 gennaio 2001 e n. 5 del 27 giugno 2001, il Comune di Mercato San Severino, rispettivamente, adottava e riadottava il PIP S. Felice – Monticelli – Oscato, unitamente al connesso Regolamento per la cessione in proprietà dei lotti ricadenti in area PIP (in appresso, Regolamento lotti PIP) ed allo schema di convenzione di cessione con i soggetti assegnatari.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 2266 del 18 ottobre 2001, il PIP era, infine, approvato.

2.2. In particolare, l’art. 6 del citato Regolamento lotti PIP stabiliva che ciascuna ditta assegnataria avrebbe dovuto provvedere al pagamento di L 20.000/mq, a titolo di caparra e in acconto, contestualmente alla stipula della convenzione, mentre, «per quanto attiene al residuo versamento, quantificati gli oneri di esproprio e di progettazione dei PIP, nonché di realizzazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie», esso avrebbe dovuto corrispondersi «con modalità successivamente definite in convenzione».

Analogamente, l’art. 2 dello schema di convenzione di cessione stabiliva espressamente che ciascuna ditta assegnataria doveva provvedere al pagamento di L 20.000/mq, a titolo di caparra e in acconto, contestualmente alla stipula della convenzione, e di un’ulteriore importo alla data di stipula dell’atto pubblico di trasferimento dell’area, «fino a concorrenza del 100% dell’importo complessivo di espropriazione suolo, della quota relativa alle spese tecniche di progettazione del PIP, di progettazione e direzione dei lavori riguardanti le urbanizzazioni dell’area, nonché delle spese sostenute per indagini geologiche, geotecniche e geognostiche».

2.3. All’emanazione dei suindicati atti programmatori e regolamentari seguiva l’indizione e l’espletamento delle procedure di assegnazione dei lotti ricadenti in area PIP (in appresso, lotti PIP) in favore delle imprese interessate (bando approvato con determina dirigenziale n. 1347 del 31 ottobre 2001)

In particolare, l’art. 2 del pubblicato bando di assegnazione prevedeva che gli oneri per le urbanizzazioni primarie e secondarie fossero a carico delle ditte assegnatarie. Ancora, il successivo art. 4, comma 2, punto 5, precisava che i partecipanti avrebbero dovuto dichiarare l’impegno a pagare il corrispettivo per l’acquisizione in proprietà delle aree.

2.4. Con determine dirigenziali n. 1174 del 5 settembre 2002, n. 1229 del 19 settembre 2002 e n. 1393 del 29 ottobre 2002 veniva, quindi, stilata ed approvata la graduatoria definitiva dei soggetti assegnatari dei lotti PIP.

2.5. Risultata assegnataria, in base alla graduatoria anzidetta, del lotto PIP n. 9/2, ricadente in località Oscato, la Desial s.r.l. (in appresso, D.) stipulava col Comune di Mercato San Severino apposita convenzione di cessione in proprietà rep. n. 391/2006.

2.6. Ai fini dell’effettiva attuazione del PIP approvato e del celere insediamento delle imprese beneficiarie sui lotti rispettivamente assegnati, il Comune di Mercato San Severino, con decreti n. 5 e n. 11 del 29 novembre 2002, disponeva l’occupazione d’urgenza dei suoli in proprietà, tra l’altro, di Campione Vincenzo (in appresso, C. V.) (aventi superficie pari a mq 13.517 e ubicati in località Oscato) (in appresso, “procedura ablatoria C.”), una porzione dei quali (pari a mq 9.029) era successivamente acquisita al patrimonio comunale, giusta determine del Responsabile dell’Area Tecnica n. 1458 del 22 novembre 2005 (prot. n. 644), n. 255 del 16 febbraio 2006 (prot. n. 104), n. 288 del 7 marzo 2006 (prot. n. 146), n. 359 del 9 marzo 2006 (prot. n. 149), n. 454 del 24 marzo 2006 (prot. n. 187), n. 456 del 24 marzo 2006 (prot. n. 189), n. 567 dell’11 aprile 2006 (prot. n. 221), n. 563 dell’11 aprile 2006 (prot. n. 216), n. 566 dell’11 marzo 2006 (prot. n. 220), n. 663 dell’11 aprile 2006 (prot. n. 266) e n. 624 del 2 maggio 2006 (prot. n. 246).

Tali provvedimenti erano impugnati dal proprietario spossessato dinanzi a questo Tribunale amministrativo regionale.

Questa adita Sezione, nel ritenere tempestiva l’impugnazione delle sole determine n. 454 del 24 marzo 2006 (prot. n. 187), n. 456 del 24 marzo 2006 (prot. n. 189), n. 567 dell’11 aprile 2006 (prot. n. 221), n. 563 dell’11 aprile 2006 (prot. n. 216), n. 566 dell’11 marzo 2006 (prot. n. 220), n. 663 dell’11 aprile 2006 (prot. n. 266) e n. 624 del 2 maggio 2006 (prot. n. 246), accoglieva in parte qua le domande attoree con sentenza n. 1374 del 9 luglio 2012, avendo rilevato l’illegittimità della disposta occupazione dei fondi in proprietà dei ricorrenti. Per l’effetto, accertava l’obbligo dell’amministrazione comunale: a) di restituire a questi ultimi i suoli occupati sine titulo, nonché di corrispondere agli stessi il «risarcimento del danno per la mancata utilizzazione del bene da calcolarsi in misura pari agli interessi moratori sul valore di mercato del bene per ciascun anno di illegittima occupazione» (con l’ulteriore incremento degli interessi e della rivalutazione monetaria dovuti dalla data di proposizione del ricorso fino alla data di deposito della sentenza);
b) in alternativa, di disporre l’acquisizione sanante ex art. art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001 dei suoli medesimi, con conseguente corresponsione dell’importo pari al relativo valore venale e dell’ulteriore importo dovuto a titolo di ristoro per l’occupazione illegittima.

Successivamente, dopo che questo Tribunale amministrativo regionale, sez. II, adito in sede di ottemperanza alla pronuncia dianzi richiamata, aveva nominato, con sentenza n. 239 del 28 gennaio 2013, il Commissario ad acta, le parti addivenivano alla stipula dell’atto di transazione del 2 gennaio 2014 (rep. n. 1089), ove i suoli in proprietà del C. (in parte illegittimamente) occupati per la realizzazione dell’area PIP erano ceduti al Comune di Mercato San Severino, dietro corrispettivo della somma complessiva di € 2.200.000, in aggiunta al già versato importo di € 410.370,00 (cfr. relazione del CTU nominato con ord. coll. n. 1222 del 29 giugno 2011 nell’ambito del giudizio definito dalla sentenza n. 1374 del 9 luglio 2012).

2.7. Sempre ai fini dell’effettiva attuazione del PIP approvato e del celere insediamento delle imprese beneficiarie sui lotti rispettivamente assegnati, il Comune di Mercato San Severino, con decreto n. 14 del 29 novembre 2002, disponeva l’occupazione d’urgenza dei suoli in proprietà di D S L (in appresso D. S. L.), P A (in appresso, P. A.) e P M T (in appresso, P. M. T.) (aventi superficie pari a mq 26.868 e ubicati in località Monticelli) (in appresso, “procedura ablatoria D. S. – P.”), i quali erano successivamente acquisiti al patrimonio comunale, giusta determine del Responsabile dell’Area Tecnica n. 1353 del 31 dicembre 2005 (prot. n. 610), n. 564 del 7 aprile 2006 (prot. n. 218), n. 620 del 12 aprile 2006 (prot. n. 227), n. 623 del 20 aprile 2006 (prot. n. 237), n. 622 del 20 aprile 2006 (prot. n. 236), n. 1694 del 19 dicembre 2006 (prot. n. 642), n. 1695 del 19 dicembre 2006 (prot. n. 643), n. 1696 del 19 dicembre 2006 (prot. n. 644).

Tali provvedimenti erano impugnati dai proprietari spossessati dinanzi a questo Tribunale amministrativo regionale.

Questo adito Tribunale amministrativo regionale, sez. II, nel ritenere tempestiva l’impugnazione delle sole determine n. 1353 del 31 dicembre 2005 (prot. n. 610), n. 1694 del 19 dicembre 2006 (prot. n. 642), n. 1695 del 19 dicembre 2006 (prot. n. 643) e n. 1696 del 19 dicembre 2006 (prot. n. 644), accoglieva in parte qua le domande attoree con sentenza n. 220 del 23 gennaio 2014, avendo rilevato l’illegittimità della disposta occupazione dei fondi in proprietà dei ricorrenti. Per l’effetto, accertava l’obbligo dell’amministrazione comunale: a) di restituire a questi ultimi i suoli occupati sine titulo, nonché di corrispondere agli stessi il «risarcimento del danno per la mancata utilizzazione del bene da calcolarsi in misura pari agli interessi moratori sul valore di mercato del bene per ciascun anno di illegittima occupazione» (con l’ulteriore incremento degli interessi e della rivalutazione monetaria dovuti dalla data di proposizione del ricorso fino alla data di deposito della sentenza);
b) in alternativa, di disporre l’acquisizione sanante ex art. art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001 dei suoli medesimi, con conseguente corresponsione dell’importo pari al relativo valore venale e dell’ulteriore importo dovuto a titolo di ristoro per l’occupazione illegittima.

Successivamente, il Commissario ad acta nominato con sentenza n. 2210 del 22 ottobre 2015 da questo Tribunale amministrativo regionale, sez. II, adito in sede di ottemperanza alla pronuncia dianzi richiamata, con delibera n. 1 del 30 agosto 2016 disponeva l’acquisizione sanante ex art 42 bis del d.p.r. n. 327/2001 dei fondi di proprietà dei ricorrenti, determinando le contestuali indennità di esproprio e di occupazione nella somma complessiva di € 2.296.407,96, così come analiticamente esplicate nella nota del Comune di Mercato San Severino prot. n. 18440 del 5 agosto 2016.

2.8. In ragione dei maggiori costi (per un ammontare complessivamente pari a € 2.200.000,00 derivanti dalla controversia C. + € 1.312.233,12 derivanti dalla controversia D. S. – P. = € 3.512.233,12) sostenuti in relazione alle procedure ablatorie illustrate retro sub n. 2.6-7, il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio – Lavori Pubblici del Comune di Mercato San Severino, con determina n. 429 dell’8 agosto 2018, ripartiva gli stessi tra i singoli lotti assegnati in area PIP.

2.9. In ulteriore prosieguo, il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio – Lavori Pubblici del Comune di Mercato San Severino, con determina n. 95 del 5 marzo 2019 (prot. n. 46 del 4 marzo 2019), precisava che il maggior costo sostenuto per l’acquisizione dei suoli in area PIP (nell’ammontare complessivo di € (2.200.000,00 + 1.312.233,12 =) 3.512.233,12: - «è stato calcolato sulla scorta del valore a mq, definito dal CTU sulla base del più probabile valore di mercato delle aree fabbricabili a destinazione produttiva e del valore di trasformazione delle aree»;
- «non è scaturito dai risarcimenti danni per procedure ablative, atteso che, a fronte delle somme calcolate in caso di acquisizione sanante, le parti con atto di transazione hanno definito la vicenda determinando la somma di € 2.200.000,00, necessaria per l’acquisto delle aree del signor C., e determinando la somma di € 1.312.233,12, necessaria per l’acquisto delle aree del signor P., calcolata in base al mero valore venale delle aree».

2.10. Di qui, poi, l’avviso di pagamento pro quota nei confronti dell’impresa ricorrente, resasi acquirente del lotto n. 9/2, giusta atto traslativo del 18 marzo 2022 (rep. n. 97376), stipulato con l’assegnataria D.

3. Dopo aver denunciato la violazione degli artt. 22 ss. della l. n. 241/1990 a causa del mancato riscontro all’istanza di accesso del 30 marzo 2023 e, quindi, alla mancata ostensione, da parte dell’interpellato Comune di Mercato San Severino, degli atti presupposti alla nota del 24 marzo 2023, prot. n. 7744 (poi esibiti in giudizio dall’ente locale intimato, con conseguente cessazione della materia del contendere in parte qua), la ricorrente, nell’insorgere avverso il menzionato atto di addebito, lamentava, in estrema sintesi, che: a) il credito vantato dall’ente locale si sarebbe estinto per intervenuta prescrizione decennale;
b) in violazione dell’art. 35, comma 12, della l. n. 865/1971, sarebbero stati riversati a proprio carico i maggiori costi derivanti non già dall’esigenza di copertura delle spese di acquisto delle aree mediante riequilibrio dell’originario sinallagma di cessione onerosa in favore dei privati assegnatari, bensì dall’intempestiva conclusione e dalla giurisdizionalmente acclarata illegittimità delle avviate procedure ablatorie, ossia i maggiori costi corrispondenti alle voci estranee al valore venale attualizzato dei suoli espropriati, quali l’apprezzamento dei suoli per loro mutata destinazione urbanistica, l’indennità per occupazione sine titulo, gli interessi ed la rivalutazione monetaria;
c) inoltre, l’amministrazione comunale avrebbe preteso il rimborso di costi non effettivamente sostenuti, tenuto conto che alcune delle aree PIP sarebbero state acquisite mediante cessioni volontarie a prezzi inferiori rispetto a quelli corrisposti sulla base di espropri unilaterali;
d) la somma richiesta con l’avviso di pagamento impugnato non sarebbe certa, liquida ed esigibile.

4. Costituitosi l’intimato Comune di Mercato San Severino, eccepiva l’infondatezza dell’azione esperita ex adverso e depositava in giudizio la determina n. 380 del 16 giugno 2023, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica, in via meramente ricognitivo-confermativa, precisava che l’importo di cui alla determina n. 95 del 5 marzo 2019 (€ 3.512.233,11) corrispondeva ai maggiori oneri sostenuti in relazione alle “procedure ablatorie C.” e “D. S. – P.” e in relazione alle opere di urbanizzazione connesse al PIP S. Felice – Monticelli – Oscato.

5. Successivamente, il ricorso veniva chiamato all’udienza del 20 giugno 2023 per la trattazione dell’incidente cautelare.

Nell’udienza camerale emergeva che la causa era matura per la decisione di merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge.

Le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone.

DIRITTO

1. Nel merito, non è predicabile l’invocata prescrizione decennale del credito vantato dal Comune di Mercato San Severino (cfr. retro, in narrativa, sub n.

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