TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2018-03-12, n. 201802778

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2018-03-12, n. 201802778
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201802778
Data del deposito : 12 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/03/2018

N. 02778/2018 REG.PROV.COLL.

N. 08804/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8804 del 2016, proposto da Soc Grimaldi Medical Srl, Soc Sts Srl, Centro Medico Life Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato I S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Properzio n. 27;

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato R B dell’Avvocatura regionale presso la cui sede in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27 domicilia;
Regione Lazio in Persona del Commissario Ad Acta, Aifa-Agenzia Italiana del Farmaco, Ministero della Salute, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 ex lege domiciliano;

per l'annullamento

della Nota della Regione Lazio a n. 261331/11/02 del 18 maggio 2016 avente ad oggetto: “Elenco delle strutture regionali autorizzate alla prescrizione del Piano terapeutico dei farmaci soggetti a nota

AIFA

74” e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ancorché non conosciuto;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Regione Lazio in Persona del Commissario Ad Acta e di Aifa-Agenzia Italiana del Farmaco e di Ministero della Salute;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2018 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 27 luglio 2016 e depositato il successivo 28 luglio, le società ricorrenti espongono di essere rispettivamente la Grimaldi Life autorizzata alla esecuzione di trattamenti di Procreazione Medicalmente Assistita (d’ora in avanti PMA) di I e di II livello nonché alla prescrizione di farmaci soggetti alla nota

AIFA

74, il Centro Medico Life srl di essere autorizzata alla esecuzione di trattamenti di PMA di II livello ed il Centro STS di essere autorizzato a trattamenti di PMA di III livello, tutte in base ad appositi provvedimenti autorizzatori.

Impugnano la circolare regionale del 18 maggio 2016 con cui è stato stilato un nuovo elenco di strutture regionali autorizzate alla prescrizione del piano terapeutico dei farmaci soggetti a nota

AIFA

74 che esplicitamente reca “tale disposizione supera quanto stabilito dalla circolare regionale n. 5/2000” e non riporta le successive modifiche ed integrazioni, come quelle indicate nella circolare 44765/4V20 del 19 aprile 2007”.

2. Avverso di essa rilevano che ne risulta violata la normativa regionale in materia di accreditamento, rilevano, altresì che essa disporrebbe delle modifiche ed integrazioni delle suddette circolari senza disporne però la revoca, con la conseguenza che risulta pubblicato un elenco di centri pubblici per la PMA con esclusione di quelli privati già autorizzati come sono le ricorrenti.

Le ricorrenti, dunque, propongono l’unica articolata doglianza di violazione e falsa applicazione degli articoli 10 ed 11 della legge n. 40 del 19 2 2004, mancata ottemperanza della Circolare regionale n. 5/2000 e del 19 aprile 2007;
eccesso di potere sotto svariati profili, per difetto dei presupposti di fatto e di diritto;
indeterminatezza, genericità, incompletezza, carenza di istruttoria e difetto di motivazione;
perplessità ed illogicità e/o contraddittorietà manifeste.

Concludono con istanza cautelare e per l’accoglimento del ricorso.

3. La Regione Lazio si è costituita in giudizio e dopo una breve cronistoria della normazione in materia di PMA e la contestazione delle argomentazioni di parte ricorrente, ha insistito per la reiezione del ricorso.

Si sono costituiti in giudizio anche il Ministero della salute e l’AIFA ed hanno rassegnato conclusioni opposte a quelle di parte ricorrente.

4. Alla Camera di Consiglio del 14 settembre 2016 l’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. 5497.

5. Previa memoria di parte ricorrente pervenuto il ricorso alla pubblica udienza del 4 luglio 2017 è stato rinviato ad altra data.

6. Con memoria per l’udienza odierna parte ricorrente ha rappresentato che la cautelare era stata appellata dalla Regione Lazio e che l’Alto Consesso con ordinanza n. 9062 del 24 febbraio 2017 lo aveva respinto, concludendo l’Alto Consesso per la conferma della cautelare.

7. Il ricorso infine è stato trattenuto in giudizio alla pubblica udienza del 27 febbraio 2018.

DIRITTO

1.Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Con l’unica articolata doglianza le interessate, tutte non incluse nell’elenco di cui alla nota gravata, fanno osservare che la circolare n. 5/2000 aveva indicato i centri pubblici e privati autorizzati alla prescrizione per il trattamento della infertilità femminile e maschile (diagnosi e piano terapeutico) dei medicinali soggetti a

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