TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-03-18, n. 201600161

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-03-18, n. 201600161
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201600161
Data del deposito : 18 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00780/2015 REG.RIC.

N. 00161/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00780/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 780 del 2015, proposto da:
La Splendor s.n.c. di P G &
C., rappresentata e difesa dall'avv. G B D M, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, Via della Loggia, 24;

contro

Ministero dell'Interno - Direzione Regione dei Vigili del Fuoco delle Marche, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

nei confronti di

Ditta Plus Service di B G, rappresentata e difesa dagli avv.ti F P e G S, con domicilio eletto presso l’avv. C C in Ancona, Via Menicucci, 1;

per l'annullamento

- dei verbali di gara d'appalto ed in particolare di quelli relativi all'esame dell'offerta della controinteressata;

- della delibera dell’11.11.2015 di aggiudicazione definitiva della gara d'appalto in favore della controinteressata;

- di ogni altro atto antecedente, presupposto, connesso, collegato, conseguente;

per l’accertamento

del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione definitiva;

per la declaratoria

dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato o, in via subordinata, per l’annullamento di esso;

e per il risarcimento dei danni subiti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Direzione Regione dei Vigili del Fuoco delle Marche e della Ditta Plus Service di B G;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2016 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I. La società ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe e, in particolare, l’aggiudicazione definitiva della gara indetta dal Ministero dell’Interno-Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco delle Marche in favore della ditta Plus Services di B G, per l’affidamento del servizio di pulizia presso i Comandi provinciali della Regione, per un importo a base d’asta di € 405.301,11 per l’anno solare 2016. L’aggiudicazione è avvenuta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Lamenta che, nonostante le verifiche effettuate dalla Stazione appaltante sull’anomalia delle offerte, la stessa ha ugualmente aggiudicato la gara alla ditta Broglia, pur risultando l’offerta di quest’ultima vistosamente anomala per i seguenti motivi, desumibili anche dalle giustificazioni fornite dall’aggiudicataria in data 3.11.2015:

- posto che in sede di giustificazioni la ditta ha precisato di applicare ai propri dipendenti il CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane, quale essa è, rinnovato il 18 settembre 2014, la ricorrente sostiene che il costo del lavoro contemplato in tale ultimo CCNL non sarebbe conforme a quello determinato dal Ministero del Lavoro con DM 13.2.2014;
esso, ad esempio, non prevede la corresponsione della 14^ mensilità e, conseguentemente, consente un abbattimento dei costi anche con riferimento alla voce “oneri aggiuntivi” e al calcolo della media pesata;

- l’aggiudicataria ha tenuto conto dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni senza considerare che sul cantiere sono già presenti lavoratori part-time;

- la riduzione del lavoro supplementare prevista nell’offerta non sarebbe conforme neppure al

CCNL

Artigiani che la ditta Plus Service ha dichiarato di applicare, dal momento che quest’ultimo fissa la maggiorazione minima al 22% a fronte del 20% indicato dalla ditta;
inoltre, erroneamente si sarebbe ritenuto che la maggiorazione per lavoro supplementare non costituisse base di calcolo per il TFR;

- l’aggiudicataria avrebbe operato una riduzione arbitraria dei parametri tabellari rispetto a diverse voci di permessi spettanti ai lavoratori.

Conseguentemente, deduce l’illegittimità degli atti impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, nonché per violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della PA.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Interno e la ditta Plus Service risultata aggiudicataria. In particolare, la difesa erariale eccepisce, in rito, l’irricevibilità del ricorso per tardività;
sempre in rito, entrambe le parti resistenti eccepiscono l’inammissibilità del gravame e, nel merito, ne deducono l’infondatezza, chiedondene il rigetto.

Con ordinanza n. 36/2016 il Tribunale ha respinto l’istanza di concessione di misure cautelari e, avuto riguardo alla natura della controversia, ha ritenuto di dover fissare l’udienza di trattazione del merito alla data del 19 febbraio 2016, all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.

II. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dall’Amministrazione resistente, fondata sul rilievo che lo stesso sarebbe stato proposto oltre il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione ex art. 79, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006.

Risulta, infatti, che il ricorso è stato portato all’Ufficio Postale per la notifica, e quindi spedito, in data 11.12.2015, mentre la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva risulta essere stata ricevuta dalla ditta La Splendor s.n.c. in data 11.11.2015.

Pertanto, in base al principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato, secondo cui, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sul ricorrente, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell’atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte del destinatario, il ricorso risulta tempestivo.

III. Quanto alle eccezioni di inammissibilità sollevate da entrambe le parti resistenti, il Collegio reputa di poterne prescindere, in ragione dell’infondatezza del ricorso nel merito.

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