TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 2016-04-06, n. 201600688
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N. 00688/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00265/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex
art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 265 del 2016, proposto da:
Comune di Maierà, in persona del suo Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. M C, domiciliato presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale, in Catanzaro, alla via De Gasperi, n. 76/B;
contro
Regione Calabria, in persona del suo Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. G N, domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura regionale, in Catanzaro, alla Cittadella Regionale;
per l'annullamento
del decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità della Regione Calabria del 30 dicembre 2015, n. 16754, con cui è stato approvato “l’elenco degli enti morosi relativamente al servizio di somministrazione idropotabile per le annualità 1981-2004”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2016 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Oggetto dell’odierno ricorso è il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità della Regione Calabria del 30 dicembre 2015, n. 16754. Con esso è stato approvato “l’elenco degli enti morosi relativamente al servizio di somministrazione idropotabile per le annualità 1981-2004” , in cui è inserito il Comune di Maierà, con un debito complessivo di € 62.949,75.
2. – Il citato Ente locale ha impugnato il descritto provvedimento, deducendo:
- a) che nella parte motiva del provvedimento impugnato viene prefigurata la possibile compensazione tra il credito vantato dalla regione Calabria e le somme dovute al Comune di Maierà;tale compensazione sarebbe l’illegittima e inammissibile in forza dei principi della contabilità pubblica;
- b) che la compensazione sarebbe illegittima alla stregua dell’art. 1241 c.c., che la consente solo in caso di obbligazioni tra di loro omogenee, e dell’art. 2423- ter c.c., che – nel disciplinare il bilancio delle società – vieta in via generalizzata la compensazione delle partite;
- c) che il credito sarebbe ormai prescritto.
3. - La Regione Calabria si è costituita in giudizio per resistere all’avversa azione, eccependo il difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo.
4. - Alla camera di consiglio del 5 aprile 2016, fissata per la discussione dell’istanza cautelare proposta dall’Ente ricorrente, il ricorso, sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti, è stato discusso nel merito e spedito in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
5. - Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Come evidenziato, la determinazione impugnata provvede alla formazione di un elenco di soggetti morosi con riferimento al servizio di fornitura idropotabile per le annualità 1981-2004.
Essa è stata notificata agli Enti debitori al solo fine di sollecitare il pagamento dei crediti vantati dalla Regione.
Ebbene, l’individuazione dei comuni morosi e del credito vantato non costituisce esercizio di potestà autoritativa, e dunque non è giustiziabile d’innanzi al giudice amministrativo.
D’altro canto, le censure mosse dl Comune di Maierà al decreto oggetto di impugnativa attengono all’attuale esistenza e alle modalità di estinzione del credito vantato dalla Regione Calabria a titolo di corrispettivo per la fornitura idropotabile, che – ai sensi dell’art. 133, lett. c) c.p.a., è sottratta alla cognizione del giudice amministrativa ed è attribuita al sindacato del competente giudice ordinario, d’innanzi al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi degli artt. 11 c.p.a. e 59 l. 18 giugno 2009, n. 69.
6. - Le spese del processo possono comunque essere compensate, attesa l’assenza di una soccombenza in senso sostanziale.