TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-05-20, n. 201600315
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Testo completo
N. 00315/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00381/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 381 del 2015, proposto da:
Santarelli Morena titolare B La Conchiglia, rappresentata e difesa dagli avv. C A, M R, con domicilio eletto presso Avv. M R in Ancona, Via Matteotti, 110;
contro
Comune di Porto San Giorgio, rappresentato e difeso dall'avv. S F, con domicilio eletto presso Studio Marra in Ancona, corso Mazzini, 25;
Comune di Porto San Giorgio Dirigente del V Settore Servizi Tecnici del Territorio, F C, Regione Marche, non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Soc. Medusa Srl, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
dell’ordinanza comunale n. 65 del 15.5.2015, delle norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato di spiaggia approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 29.4.2010, delle note n. 708 del 24.3.2015 e 9025 del 9.04.2015, dei verbali, sopralluoghi o rapporti di servizio dei dipendenti comunali, degli atti comunque presupposti, connessi o conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Porto San Giorgio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2016 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è titolare di concessione di un’azienda turistico-balneare nel Comune di Porto San Giorgio, prorogata ex lege – in applicazione dell’articolo 34 duodecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ( Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese ) - al 31 dicembre 2020.
Con note in data 24.3.2015 e 9.4.2015, il comune, richiamando il piano particolareggiato di spiaggia approvato con delibera di consiglio comunale n. 26 del 29.4.2010, che conteneva l’ipotesi di adeguamento ad esso delle concessioni preesistenti, faceva presente la necessità di uno spostamento a sud del confine della concessione della ricorrente, a seguito di una parallela espansione della concessione confinante a nord.
Dopo le controdeduzioni dell’odierna ricorrente, seguiva l’ordinanza impugnata, con la quale si dichiarava la decadenza parziale della concessione demaniale ad uso turistico balneare, con contestuale ordine di rimuovere le preesistenti cabine in posizione difforme dal vigente piano di spiaggia, entro giorni 10 dalla notifica.
Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente impugna detta ordinanza.
Con il primo motivo deduce il difetto di motivazione, in quanto i titoli concessori rilasciati alla ricorrente non prevedrebbero alcun riferimento a traslazioni ed adeguamenti e la planimetria della concessione sarebbe sempre rimasta invariata. Inoltre, l’ultima licenza di concessione demaniale, rilasciata in data 17.7.2014, confermerebbe l’ubicazione e la destinazione attuale della concessione. Infine, lo stesso piano di spiaggia avrebbe previsto l’accertamento tecnico sanitario del “fosso” presente nella zona dove si dovrebbe spostare concessione.
Con il secondo motivo si deduce