TAR Genova, sez. I, sentenza 2023-05-05, n. 202300484
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Pubblicato il 05/05/2023
N. 00484/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01116/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 1116 del 2015, proposto da
- Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici “
ex lege
” è domiciliata, in Genova, al viale delle Brigate Partigiane n. 2;
contro
- Comune di Genova, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso in giudizio dagli avvocati L D P, E O, con domicilio eletto l’Avvocatura dell’Ente, in Genova, alla via Garibaldi n. 9;
- Regione Liguria, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- ordinanza n. 344/2015, datata 29 settembre 2015, notificata il successivo 30 di settembre;
- di ogni atto precedente e presupposto, conseguente e connesso, ivi compreso lo sconosciuto verbale di riunione di sopralluogo del 26 marzo 2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc .amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 maggio 2022, il Consigliere avv. B N;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Agenzia del Demanio, con ricorso notificato il 27 novembre 2015 e depositato il successivo 18 di dicembre, è insorta avverso l’atto in epigrafe, recante l’interdizione all'accesso e all’utilizzo “di un tratto di spiaggia sottostante il lato di ponente del piazzale ove si erge il monumento ai Mille, ivi esattamente individuato, per la situazione di potenziale pericolo dovuta a movimento franoso della scarpata soprastante, fino ad avvenuta messa in sicurezza, nella parte in cui ha demandato «ai competenti uffici tecnici del Comune di attivare i necessari contatti con gli uffici operativi dell'Agenzia del demanio in ordine alla tipologia e tempistica dei lavori necessari a garantire la piena agibilità della spiaggia, riferendone l'esito con apposita relazione», deducendone da più angolazioni l’illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere.
2. L’Ente civico intimato, costituitosi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso per infondatezza.
3. All’udienza straordinaria del 5 maggio 2022, svoltasi in collegamento da remoto, previo deposito di scritti difensivi, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni e l’affare è transitato in decisione.
4. Il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.
La questione su cui si radicano le contestazioni attoree è costituita dalla prospettata incompetenza dell’Agenzia del demanio a “intervenire e a concertare i lavori” per la messa in sicurezza nel tratto di litorale in oggetto come invece richiesto dal provvedimento sindacale in epigrafe. In particolare, «nella disciplina vigente, tanto di carattere nazionale quanto regionale, non è dato rinvenire alcuna norma che attribuisca – direttamente ovvero in via residuale - alcuna competenza in proposito all'Agenzia del demanio, in qualità di mera proprietaria delle aree demaniali marittime individuate nel provvedimento sindacale impugnato.
Sul punto il Collegio richiama, anche ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., dando così a esso continuità, quanto statuito in analoga questione dal Consiglio di Stato, in sede di decisione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con parere n. 1976 del 2020, in atti, secondo cui «premesso che l'articolo 823, comma 2, cod. civ., con riguardo al soggetto pubblico titolare del potere di tutela dei beni che fanno parte del demanio, non menziona lo Stato, ma fa generico riferimento alla "autorità amministrativa", la Sezione osserva che, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono state conferite alle regioni ed agli enti locali le funzioni relative "alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri', così come ulteriormente specificato dall'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge regionale della Liguria 28 aprile 1999, n. 13, che assegna espressamente alla competenza dei Comuni "l'attuazione degli interventi in materia di difesa degli abitati dall'erosione marina", senza che — ai fini che qui interessano — abbia alcun rilievo il maggiore o minore impegno economico per la realizzazione delle opere in questione, né la natura di manutenzione ordinaria o straordinaria delle opere stesse, spettando comunque ai Comuni l'esecuzione delle attività di difesa degli abitati dal fenomeno dell'erosione marina;inoltre — come fondatamente rilevato dall'Agenzia del Demanio nella gravata nota — sulla base della citata normativa il Demanio stesso risulta spogliato del potere di manutenzione e di intervento diretto sui beni del demanio marittimo, con conseguente inidoneità della qualifica di mero proprietario ai fini della sussistenza del potere di custodia».
4.1. Sprovvista di rilevanza nel caso di specie è la questione di costituzionalità dedotta in via incidentale dall’Ente civico intimato, appuntandosi le relative (e generiche) doglianze sull’asserita mancata attribuzione di risorse finanziarie ai comuni per l’esercizio delle funzioni che qui rilevano, e sulla incostituzionalità degli articoli 16 e 17 della legge della Regione Liguria n. 13 del 1999, ove interpretati nel senso prospettato dalla ricorrente. E’ di piana evidenza come dall’eventuale fondatezza di tale questione non deriverebbe comunque competenza alcuna in capo all’Agenzia del demanio, bensì, a tutto voler concedere, in capo alla medesima Regione Liguria, a cui, a sensi del ripetuto art. 89, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 112 del 1998, risultano trasferite le funzioni relative a alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri.
5. Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento del ricorso, con assorbimento di ogni ulteriore censura e, per l’effetto, l’annullamento degli atti ivi impugnati.
6. Sussistono i presupposti, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.