TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2014-05-07, n. 201404733

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2014-05-07, n. 201404733
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201404733
Data del deposito : 7 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01153/2013 REG.RIC.

N. 04733/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01153/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1153 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S S, rappresentata e difesa dagli avv. U S e G S, con domicilio eletto presso gli stessi in Roma, via Ottorino Lazzarini, 19

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi, 12

nei confronti di

M D S, A Fochi, Gerardo Antonio Pinto

per l'annullamento

- del provvedimento di esclusione della ricorrente dalle prove orali del concorso pubblico per esami a 145 posti di dirigente tecnico del MIUR indetto con d.d.g. del 30 gennaio 2008, nonché di ogni altro atto presupposto tra i quali, per quanto occorrer possa, lo stesso bando di concorso, i decreti ministeriali di nomina della Commissione esaminatrice e tutti gli atti della procedura selettiva, ivi inclusi i criteri di massima di valutazione degli elaborati, i verbali di riunione con particolare riferimento ai giudizi espressi sulle singole prove scritte e per il conseguente risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente

e con motivi aggiunti:

- dei singoli decreti ministeriali di nomina della Commissione e del d.d.g del 17.4.2013 di approvazione e contestuale pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2014 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Col ricorso in esame, notificato al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e ai controinteressati il 30 gennaio 2013 e depositato il successivo 5 febbraio 1013, Simona S, insegnante di ruolo di scuola primaria, impugna – in uno agli atti presupposti di determinazione della composizione della commissione di concorso – la mancata ammissione alle prove orali del concorso pubblico per esami a 145 posti di dirigente tecnico del MIUR indetto con d.d.g. del 30 gennaio 2008, deducendo: 1) la violazione degli artt. 4 e 5 del d.P.R. 24.9.2004, n. 272, degli artt. 28 e 36 del d.lgs. 30.3.2001, n. 165, degli artt. 3, 6, 7, 8, 12, 14 e 14 del d.P.R. 9.5.1994, n. 487, degli artt. 3 ss. l. n. 241 del 1990, degli artt. 3, 35, 36 e 97 Cost., l’eccesso di potere, per l’illegittimità dei decreti ministeriali 5.2.2008 e 8.4.2009 di determinazione della composizione della Commissione esaminatrice nella parte in cui è fatta, peraltro senza motivazione, la nomina, quali esperti, di L F, dirigente di II fascia del MIUR e di D L, dirigente di II fascia in pensione, anziché di dirigenti di I fascia;
inoltre, in quanto la Commissione sarebbe stata nominata con decreti del Ministro anziché con decreti del direttore generale che ha bandito il concorso;
2) l’irragionevolezza e la contraddittorietà delle valutazioni negative delle prove scritte della ricorrente che, in fase di preselezione, si era collocata al 3° posto su circa 6.000 candidati partecipanti e su 440 ammessi alle prove scritte.

Si è difeso il Ministero intimato chiedendo il rigetto dell’impugnativa.

Con ordinanza cautelare n. 1149 del 9 marzo 2013 la Sezione ha respinto la domanda cautelare articolata dalla ricorrente.

Quest’ultima, con motivi aggiunti notificati il 3 aprile 2013 e depositati il successivo 18 aprile a seguito dell’acquisizione di tutti i decreti di nomina della commissione di concorso, ha ulteriormente gravato il d.m. 27.5.2009 col quale il numero dei componenti effettivi era stato portato da tre a cinque (mediante la trasformazione in effettivo di un membro supplente e la nomina ex novo di altro componente “esperto”) ed erano stati poi nominati effettivi tutti i precedenti membri supplenti, per culminare con la nomina, ad operazioni concorsuali iniziate da oltre un anno, col d.m. 24.10.2010 di integrazione della commissione con altri 18 membri esperti, ciascuno per settore o sottosettore, in particolare individuando la prof. M. Paola Tinaglia per l’intero settore Cod. 01 della ricorrente (e non per una singola materia), così portando i relativi componenti da 5 a 6.

In tal modo: 1) sarebbero stati violati il comma 5 dell’art. 4 del d.P.R. n. 272/2004 (che consentirebbe l’integrazione della commissione solo con esperti di lingue straniere ed esperti di informatica) e il comma 1 dello stesso articolo (che impone un numero di componenti delle commissioni di concorso a dirigenti sempre dispari);
2) inoltre, lamenta la ricorrente che la prof. Tinaglia, per come emerge dal verbale n. 174 del 28.11.2012 (nel quale è stato valutato negativamente l’unico elaborato della ricorrente preso in esame dalla commissione), neppure avrebbe partecipato alla seduta, nel mentre avrebbero preso parte alla riunione del 20.4.2009 (verbale n. 1) anche i membri supplenti e in veste deliberativa, tanto che il relativo verbale risulterebbe sottoscritto da uno di essi (la dott.ssa Luigia Savino) e dal componente G R che, tuttavia, sarebbe stato nominato membro effettivo solo col d.m. 27.5.2009;
3) ancora, risulterebbe violato l’art. 12 del d.P.R. 9.5.1994, n. 487 per essere stati stabiliti i criteri di valutazione non nella prima riunione, ma in quella dell’11.4.2001 (verbale n. 58) e, comunque, per essere gli stessi contradditori e irragionevoli laddove, sommando tutti i singoli punteggi di “sufficienza” previsti per i vari criteri nelle griglie di valutazione, si otterrebbe un punteggio complessivo inferiore ai 7/10, prescritti dal d.P.R. menzionato e dal d.m. 30.1.208 per accedere alle prove orali;
4) non sarebbero inoltre stati apposti sugli elaborati della ricorrente alcun segno o sottolineatura che potessero indicare eventuali sbagli di impostazione o di contenuto;
5) infine, risulterebbe violato l’anonimato concorsuale, tenuto conto che sull’elaborato di altro candidato risultato ammesso alle prove orali compariva, alla fine delle prime sei pagine, la seguente postilla “continua su minuta a pag. 7”, con ulteriori tredici pagine di elaborato, integrante un segno di riconoscimento non rilevato tuttavia dalla Commissione di concorso.

Con secondi motivi aggiunti, la ricorrente ha infine impugnato, censurandola di illegittimità derivata, la graduatoria dei vincitori di concorso approvata con d.d.g. del 17.4.2013 e pubblicata nella stessa data.

Con ordinanza presidenziale n. 20984 del 30.9.2013 è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami eseguita successivamente e, all’esito della odierna udienza, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. Vanno in primo luogo esaminate le censure articolate dalla S in ricorso.

1.1. Quanto alla prima di esse – relativa alla composizione della Commissione di concorso – è sufficiente richiamare il decisum di questa Sezione reso, in relazione al medesimo concorso, con la sentenza 5 luglio 2013, n. 6651 nella parte in cui, per un verso, riprende l’orientamento del Consiglio di Stato (12 marzo 2007, n. 1218) nei termini per cui « la corretta interpretazione del comma 3 dell’art. 4 del d.P.R. n. 272 del 2004 non preclude la nomina, in qualità di esperti, dei dirigenti di seconda fascia nelle commissioni esaminatrici dei concorsi del tipo di quello per cui è causa, se è comprovata la loro qualificazione nella materie oggetto del concorso » e, per altro verso, scrutina favorevolmente la qualificazione professionale dei componenti in questione (Favini e Lauri) in relazione alle specializzazioni di cui ciascuno di essi è dotato, quali aspetti sufficientemente motivati col richiamo, nelle premesse dei decreti di nomina, alle norme di legge e regolamentari, tra cui il d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272, in base alle quali le nomine stesse erano state effettuate.

1.2. Va del pari respinta la censura di incompetenza articolata dalla ricorrente per violazione dell’art. 4, comma 1, del d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 (recante “ Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ”) il quale, nel disporre che « la commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto dell'Organo di governo dell'amministrazione che indice il concorso », scolpirebbe, ad avviso della S, la competenza esclusiva del direttore generale il quale, anche nel caso in esame, aveva provveduto a bandire con proprio decreto il concorso. Ne discenderebbe l’illegittimità dei decreti ministeriali di nomina della Commissione.

In contrario, come pure evidenziato dalla difesa pubblica, vale la piana lettura della norma sopra riportata dalla quale si evince che la Commissione è nominata dall’organo di governo (cioè il Ministro, nel caso di specie) posto al vertice ( che governa ) l’amministrazione la quale, per mezzo dei necessari decreti direttoriali, ha già provveduto a bandire il concorso medesimo;
in definitiva, con una separazione, letterale prima ancora che giuridica, tra l’attività di indizione della procedura concorsuale e quella di nomina dei componenti la commissione giudicatrice.

1.3. Né, con riguardo all’ultima delle censure articolate in ricorso, può evincersi, dalla circostanza in fatto che la S ha brillantemente superato le prove preselettive, alcunché di probante in ordine ad una supposta lacunosa o erronea correzione da parte della commissione di concorso della prova scritta della candidata. Nessuna correlazione può infatti stabilirsi in modo rigoroso e univoco (rilevante ai fini della decisione dell’odierna controversia) tra l’esito delle prove preselettive e quello delle prove scritte nei termini di una illogicità dell’insufficienza delle seconde predicata dall’ottimo superamento delle prime.

In definitiva, il ricorso introduttivo va interamente respinto.

2. Quanto alle censure articolate coi motivi aggiunti, legittima appare la nomina di ulteriori membri della commissione di concorso, posto che la norma di cui all’art. 4, comma 5, del d.P.R. n. 272/2004 (“ La commissione esaminatrice può essere integrata da uno o più componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso e da uno o più componenti esperti di informatica ”) non vale ad esprimere un divieto di integrazione della composizione della commissione (nella specie necessitato dall’alto numero dei candidati), quanto piuttosto a disporre, in linea generale, che di essa possono far parte, a seconda delle esigenze specialistiche, esperti di lingua straniera e di informatica.

Ne discende (cfr. sul punto la sentenza di questa Sezione n. 4190 del 17 aprile 2014) la legittimità della previsione del bando (art. 5) per cui « la commissione esaminatrice può essere integrata in ogni momento da uno o più componenti esperti nelle materie oggetto del concorso, da uno o più esperti nelle lingue straniere prescelte dai candidati o più componenti esperti di informatica », dal che si deduce che tale integrazione, quanto al numero degli esperti da inserire nella Commissione, costituiva una scelta dell’Amministrazione e non presentava i caratteri della vincolatività.

2.1. Assorbite dalle motivazioni di cui capo 1.1. le censure in ordine all’asserita carenza motivatoria della qualificazione professionale degli “esperti” aggiuntivi, vanno del pari respinte le doglianze relative alla nomina della prof. Tinaglia a membro ulteriore della commissione quale esperta con riguardo “al settore scuola dell’infanzia e primaria” piuttosto che in relazione ad una singola materia, posto che questa competenza, al di là della già sottolineata legittimità della nomina degli altri componenti effettivi della commissione, appare massimamente congruente con il tipo di valutazioni predicate dall’oggetto concorsuale.

2.2. Contraddittorie appaiono poi le difese della ricorrente – che vanno pertanto respinte – laddove per un verso censurano la nomina “per settore” e non “per materia” della P T e, poi, ne lamentano l’assenza nella riunione (del 28.11.2012) in cui è stato valutato negativamente l’elaborato scritto della ricorrente esaminato dalla Commissione.

2.3. Ciò che, per altro verso, determina anche il respingimento della censura di violazione dell’art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 272 del 2004 (« La commissione esaminatrice del concorso … è composta da un numero dispari di membri »), posto che proprio l’assenza della P T avrebbe nei fatti ristabilito, nel momento rilevante della valutazione della prova della S, la composizione in numero dispari dei componenti della Commissione che la ricorrente assume violata dalla nomina di questa.

2.4. Può invece richiamarsi la sentenza n. 6651/2013 di questa Sezione quanto alle asserita illegittimità della riunione della Commissione esaminatrice effettuata il 20 aprile 2009 perché ad essa avrebbero partecipato anche i supplenti oltre che i componenti effettivi e perché il relativo verbale sarebbe stato sottoscritto anche da G R, che non avrebbe potuto comparirvi in quanto a quella data non era ancora stato nominato componente della Commissione.

Al riguardo, questa Sezione ha già rilevato come, trattandosi di una « prima riunione essenzialmente preordinata a mettere il collegio in condizione di operare una ricognizione preliminare dei lavori da svolgere nelle successive fasi della procedura, è parso opportuno e logico far sì che in tale contesto intervenissero tutti i componenti dell’organo, sia effettivi che i supplenti [e, può aggiungersi, quelli per i quali la nomina era in via di perfezionamento] , al fine di consentire loro di prendere atto delle attività da svolgere in seguito e di espletare le necessarie ed improcrastinabili formalità connesse all’insediamento. Né in tale prassi si può rinvenire alcuna illegittimità, avuto riguardo proprio all’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 487 del 1994 stante il quale: “Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile », che sono esattamente gli adempimenti effettuati dalla Commissione nel verbale n. 1 del 20 aprile 2009.

2.5. Quanto poi alla allegata violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994, nella parte in cui prescrive che la commissione esaminatrice stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali « alla prima riunione », mentre nella specie tale attività sarebbe stata svolta solo col verbale n. 58 dell’11.4.2011 e cioè due anni dopo l’inizio delle operazioni concorsuali, vale la pena di richiamare, condividendola, la giurisprudenza del Giudice d’appello amministrativo secondo cui « è legittima la determinazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione, essendo il precetto stabilito dall'art. 12 comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) volto a eliminare il sospetto che i criteri stessi siano preordinati a favorire o sfavorire alcuni concorrenti » ( ex multis , C.d.S., Sez. VI, 20 giugno 2013, n. 3365). Nella specie, infatti, non è stato né dedotto, né tantomeno provato, che tale determinazione sia avvenuta dopo il termine così indicato, dovendosi anzi rilevare come, per stessa ammissione della ricorrente, la prova scritta di questa è stata scrutinata solo il 28.11.2012 (verbale n. 174).

2.6. Né per altro verso appaiono fondate le censure di irragionevolezza e contraddittorietà dei criteri di valutazione.

Ora, posto che per il principio di economicità, corretta una prova, qualora questa sia insufficiente, la Commissione può non correggere l’altra o le altre, va altresì rilevato come non vi sia irragionevolezza nel fissare punteggi di “sufficienza” per singoli indicatori non rapportabili, presi isolatamente, alla soglia finale di idoneità a sostenere la prova orale stabilità in 7/10. I primi, infatti, corrispondono a singoli e particellari valutazioni, ciascuna relativa a peculiari aspetti rilevanti in fase di correzione dell’elaborato la cui funzione immediata, in termini di sufficienza, è quella di consentire di procedere nella valutazione alla stregua degli ulteriori indicatori, fermo restando che, con un legittimo cambio di funzione finale, soltanto il superamento della soglia complessiva dei 7/10 abilita a sostenere le prove orali.

2.7. Allo stesso modo, quanto all’assenza di segni di correzione sull’elaborato scritto della ricorrente va ribadito che « il voto numerico attribuito dalla commissione giudicatrice nelle prove scritte e orali esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione medesima in quanto ex se reca la motivazione della valutazione effettuata, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, posto che la motivazione espressa numericamente risponde al principio di economicità dell'azione amministrativa e assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni effettuate dall'organo collegiale, senza che necessiti, ai fini della legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi, l'apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione agli eventuali errori commessi » (cfr. C.d.S., Sez. IV, 12 aprile 2011, n. 1612).

2.8. Infine, neppure può dirsi violato il principio dell’anonimato per il fatto che un candidato abbia effettuato, con una postilla (« continua su minuta a pag. 7 ») a beneficio della commissione, una indicazione per la prosecuzione della correzione da una certa pagina della c.d. brutta copia.

Ferma è infatti la giurisprudenza nel senso che « la regola dell’anonimato nelle prove scritte per i pubblici concorsi è posta a garanzia del superiore principio di imparzialità dell’azione amministrativa. Sono due gli elementi da cui eventualmente evincere la violazione della suddetta regola: l’idoneità del segno di riconoscimento ed il suo utilizzo intenzionale. Quanto alla prima delle due condizioni (l’idoneità del segno di riconoscimento), ciò che rileva non è tanto l’identificabilità dell’autore dell’elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l’astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, e ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la Commissione o singoli componenti di essa siano stati o meno in condizione di riconoscere effettivamente l’autore dell’elaborato. Quanto alla seconda delle due condizioni, invece, è da escludere un automatismo tra astratta possibilità di riconoscimento e violazione della regola dell’anonimato, dovendo emergere elementi atti a provare in modo inequivoco l’intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato » (Cd.S., Sez. V, 17 gennaio 2014, n. 202).

Facendo applicazione di questi principi, il richiamo per la prosecuzione della lettura dell’elaborato dalla c.d. “bella copia” alla “minuta”, funzionale alla speditezza e alla precisione delle operazioni di correzione, anche per le modalità utilizzate non risulta affatto anomalo ovvero idoneo a rappresentare la volontà del candidato di rendersi riconoscibile dalla Commissione.

In definitiva, l’impugnativa va interamente respinta.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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