TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2024-10-28, n. 202402521

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2024-10-28, n. 202402521
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202402521
Data del deposito : 28 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/10/2024

N. 02521/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00102/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 102 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati C J, L D, A J, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Università degli Studi di Padova, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C C, R T, S V, M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- della delibera n. -OMISSIS- del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova del -OMISSIS-, ivi espressamente compreso l'allegato parere vincolante del Collegio di Disciplina del -OMISSIS-, con cui è stata disposta l'irrogazione al prof.-OMISSIS- della sanzione disciplinare della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per un anno, della nota del Rettore trasmessa con PEC in data -OMISSIS- con cui è stata comunicata l'irrogazione della sanzione disciplinare, nonché di tutti gli atti precedenti e seguenti comunque connessi o presupposti, anche allo stato non conosciuti dal ricorrente, ivi espressamente compresi la nota del Rettore di contestazione di addebiti e contestuale avvio del procedimento disciplinare del -OMISSIS- e la nota del Rettore di convocazione del Collegio di Disciplina del -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Padova;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 settembre 2024 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il gravame introduttivo del giudizio il ricorrente ha impugnato la delibera n. -OMISSIS- del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Padova del -OMISSIS- con cui è stata disposta l’irrogazione al prof.-OMISSIS- della sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per un anno, nonché gli ulteriori atti indicati in epigrafe, articolando avverso di essi i seguenti motivi di censura:

1) si lamenta, in primo luogo, che la contestazione dell’addebito ed il conseguente avvio del procedimento disciplinare sarebbero avvenuti tardivamente, oltre il termine di 30 giorni previsto per legge, giusto il disposto dell’art. 10, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 37, comma 2, dello Statuto dell’Università di Padova;

2) inoltre, non sarebbe stata formulata dal Rettore alcuna “motivata proposta” in relazione ai presupposti dell’illecito disciplinare e sulla sanzione irrogabile, siccome previsto dall’art.10, comma 2, della L. 30.12.2010, n. 240;

3) si deduce, ancora, che nel parere del Collegio di Disciplina non sarebbe contenuta alcuna motivazione relativamente alla scelta della sanzione irrogata, né riguardo al perché detta sanzione sia stata proposta nella misura massima di un anno e non in un periodo di tempo inferiore;

4) con il quarto motivo si osserva poi che il Codice di comportamento dell’Ateneo non troverebbe applicazione nei confronti dei docenti e ricercatori universitari, bensì soltanto nei confronti degli altri dipendenti dell’Università soggetti alla c.d. privatizzazione del rapporto di cui al D.Lgs n. 165/2001; la L. n. 240/2010 avrebbe, peraltro, affidato al Codice Etico l’individuazione dei principi generali di comportamento e così il medesimo Codice non potrebbe essere integrato o sostituito da altra fonte regolamentare;

5) infine, si lamenta che alcune attività oggetto di contestazione a carico del ricorrente consisterebbero in accertamenti giudiziari svolti in veste di CTU nell’ambito di processi civili: tale tipologia di attività non rientrerebbe nella nozione di “consulenza” e non doveva, dunque, essere previamente autorizzata dall’Università, né alcuna comunicazione era prevista secondo le norme regolamentari precedenti al 2017;

in ogni caso, le attività contestate non sarebbero affatto illecite, dovendo essere qualificate come liberamente esercitabili da un professore universitario a tempo pieno, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 10, della L. n. 240/2010.

Si è costituita l’Università resistente, chiedendo la reiezione del gravame.

All’udienza straordinaria in data 10 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

1. Con il gravame in disamina il Prof.-OMISSIS- contesta,

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