TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-10-09, n. 202300577

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-10-09, n. 202300577
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202300577
Data del deposito : 9 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/10/2023

N. 00577/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00151/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 151 del 2023, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato G F N, con domicilio digitale in atti di causa;

contro

- Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro in carica, il Comando generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi in giudizio ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliati, in -OMISSIS- al Corso

XVIII

Agosto, 46;

per l'annullamento

- del provvedimento n. -OMISSIS-, emesso dalla Guardia di Finanza – Centro informatico amministrativo nazionale – Ufficio trattamento economico personale in servizio, notificato in data 31 gennaio 2023;

- di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale ad esso, ancorché non conosciuto, se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;

- per l’accertamento del diritto del ricorrente alla monetizzazione della licenza ordinaria per 11 giorni di licenza ordinaria relativa all’anno 2018, e 33 giorni relativi all’anno 2019, e non liquidati con il provvedimento impugnato e per la condanna degli Enti intimati al pagamento, nella misura di legge, delle somme spettanti, con rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze e della Guardia di Finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. -OMISSIS-, con ricorso depositato il 23 marzo 2023, è insorto avverso il provvedimento in epigrafe, nella parte in cui ha denegato la domanda di monetizzazione della licenza ordinaria per n. 11 giorni di licenza ordinaria relativa all’anno 2018, e n. 33 giorni relativi all’anno 2019.

1.1. In fatto, dalle risultanze processuali emerge quanto segue:

- il deducente è stato sottufficiale della Guardia di Finanza in forza presso la Compagnia di -OMISSIS-, ed è stato giudicato permanentemente non idoneo dal servizio per infermità a decorrere dal 5 maggio 2021;

- in data 27 maggio 2021 ha chiesto la monetizzazione del concedo non fruito per i seguenti giorni: - undici relativi all'anno 2018;
trentanove relativi all'anno 2019;
- trentanove relativi all'anno 2020;
-quattordici relativi all'anno 2021;

- espletata la fase di partecipazione procedimentale, l’Amministrazione ha denegato tale monetizzazione: «limitatamente a n. 11 giorni relativa all’anno 2018, n. 33 giorni (…) relativa all’anno 2019, restando indiscusso il diritto al pagamento sostitutivo dei restanti n. 6 giorni relativi all’anno 2019, n. 39 giorni relativi all’anno 2020 e dei n. 13 giorni relativi all’anno 2021».

1.2. In diritto, il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione di legge e l’eccesso di potere.

2. Le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, hanno concluso per il rigetto del ricorso per infondatezza.

3. Alla pubblica udienza svoltasi il 4 ottobre 2023, previo deposito di scritti difensivi, il procuratore del ricorrente ha precisato la sua posizione e l’affare è transitato in decisione.

4. Il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue.

4.1. Il deducente lamenta la violazione dell’art. 14 del d.P.R. n. 355/1995 e degli artt. 32 e 36 della Costituzione, stante l’oggettiva imprevedibilità del protrarsi ininterrotto del periodo di aspettativa per malattia dal 31 ottobre 2019 e fino alla cessazione dal servizio. Ciò, in particolare, gli avrebbe precluso la fruizione di undici giorni di ferie relativi al 2018 e trentatré giorni relativi al 2019, anteriormente alla sospensione dell’obbligazione lavorativa.

4.2. In senso contrario, l’art. 14 del d.P.R. 395 del 1995, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nell’introdurre il principio della monetizzazione delle ferie maturate e non godute e nel ribadire, al comma 7, l’irrinunciabilità di detto congedo, ha previsto, al comma 14, il pagamento del congedo ordinario non fruito nella sola ipotesi che all’atto della cessazione dal servizio le ferie non siano state fruite per documentate esigenze di servizio.

In seguito, l’art. 55 del d.P.R. n. 254/1999 ha esteso la disciplina dell'articolo 14, comma 14, del d.P.R. n. 395 del 1995 al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, prevedendosi il pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal comma 1, anche quando la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per infermità.

Ancora, l’art. 905, comma 2, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell’ordinamento militare, dispone che «prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti».

4.3. L’Amministrazione, in coerenza col quadro normativo testé delineato, ha riconosciuto al ricorrente il pagamento sostitutivo del congedo ordinario non fruito per il periodo successivo al collocamento in aspettativa e fino alla cessazione dal servizio.

Per quanto concerne, invece, i giorni di ferie maturati anteriormente al ripetuto collocamento, non risulta agli atti di causa alcuna documentazione che attesti l’impossibilità di effettuare il previsto congedo, così come richiesto dall’art. 14 del d.P.R. n. 395/95, che ne consente appunto la monetizzazione soltanto per “documentate esigenze di servizio”, ovverosia allorquando siano state svolte prestazioni lavorative su disposizione dell’Amministrazione, che abbiano impedito il godimento delle ferie maturate ( ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 19 gennaio 2005, n. 2779).

A ben vedere, anzi, al deducente è stata data facoltà, anteriormente al collocamento in aspettativa, di fruire delle ferie già maturate a quel tempo, e, come risulta dagli atti, lo stesso ha liberamente e scientemente scelto di non farlo. A fronte di ciò, non rileva, stante la non sussumibilità nell’alveo previsionale della disciplina di riferimento, la motivazione addotta dal deducente di tale scelta, ovverosia l’imprevedibilità del protrarsi dello stato di malattia, venendo in considerazione, come si è detto, giornate maturate anteriormente al collocamento in aspettativa e che sarebbero dovute essere fruite anteriormente a quest’ultimo.

5. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso.

6. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

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