TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 2023-10-18, n. 202315399
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Testo completo
Pubblicato il 18/10/2023
N. 15399/2023 REG.PROV.COLL.
N. 13029/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13029 del 2023, proposto da
A F, rappresentato e difeso dall'avvocato I U, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno- Dipartimento di Pubblica Sicurezza, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari
- dell'art. 3, co.1, lett. d) del Bando di concorso a 1.650 posti per allievo agente della Polizia di stato (DOC. 1) indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 07 luglio 2023, laddove tra i requisiti per l'ammissione, richiede di "non aver compiuto il 26° anno di età";
- del D.M. Interno n. 103 del 13 luglio 2018, contenete il Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato nella parte in cui all'articolo 1, rubricato «Concorso pubblico ad allievo vice agente e ad allievo agente tecnico» prevede che «1 La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico della Polizia di
Stato è soggetta al limite massimo di età di anni ventisei»;
- del d.p.r. 24 aprile 1982, n. 335 recante la disciplina dell'Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia nella parte in cui all'articolo 6 lettera b) prevede tra i requisiti per la nomina ad agente della Polizia di Stato che accede con concorso pubblico «età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15
maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento»
- dell'art. 1 del D.lgs. 29 maggio 2017 n. 95 recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» nella parte in cui prevede «Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.335, sono apportate le seguenti modificazioni: art. 1 , comma 1[…]e) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) eta' non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento»
- nonché di eventuali altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali a quelli impugnati, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cogniti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2023 la dott.ssa C L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Parte ricorrente ha contestato, tra gli altri provvedimenti oggetto di impugnativa, l'art. 3, co. 1, lett. d) del Bando di concorso a 1.650 posti per allievo agente della Polizia di stato (DOC. 1) indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 07 luglio 2023, laddove, tra i requisiti per l'ammissione, richiede di "non aver compiuto il 26° anno di età" con ricorso affidato ad un unico ed articolato motivo di impugnazione: Violazione dell’art. 3 Cost. e/o della direttiva 2000/78/CE, artt. 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, lettera c), difetto di motivazione, violazione