TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2013-06-05, n. 201305620

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2013-06-05, n. 201305620
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201305620
Data del deposito : 5 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11949/2000 REG.RIC.

N. 05620/2013 REG.PROV.COLL.

N. 11949/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11949 del 2000, proposto da:
Azienda Agricola Dellarossa fratelli Claudio e Massimo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti M A, E B ed A T, con domicilio eletto presso A T in Roma, via di Villa Grazioli, 5;

contro

AIMA (ora AGEA), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero del Tesoro;

nei confronti di

Soc Caseificio Abit Scrl;

per l'annullamento

dei provvedimenti AIMA di compensazione nazionale per i periodi di commercializzazione del latte e prodotti lattiero – caseari 1997/98 e 1998/99, di cui agli artt. 1, comma 7 e 10 l. n. 118/99 e 1, comma 7, l. n. 79/00;

della comunicazione AIMA dell’8 giugno 2000 e relativi allegati ricevuti il 3 luglio 2000;

di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2013 il dott. R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ha esposto che, con un ritardo di 8 mesi sul termine ultimo previsto, l’AIMA ha comunicato ex art. 1, co. 3 e 4, l. n. 118 del 1999, ai fini della compensazione retroattiva, l’indicazione dei quantitativi di latte commercializzato per i periodi 1997/98 e 1998/99 nonché l’assegnazione di QRI per i periodi 1997/98 e 1998/99, quest’ultimo dato con validità di assegnazione provvisoria per il 1999/2000 e che tali comunicazioni sono state impugnate e sospese da questo Tribunale.

Con il presente ricorso, sono state impugnate la compensazione nazionale per i periodi 1997/98 e 1998/99 e la nota del Commissario Liquidatore dell’AIMA dell’8 giugno 2000 con relativi allegati.

Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:

Vizi sostanziali.

Illegittimità comunitaria per violazione e falsa applicazione dei Regg. CEE. n. 3950/92 e n. 536/93 (per effettuazione di compensazione in base a determinazioni e assegnazione retroattive di QRI –richiesta di versamento oltre i termini previsti dal Reg. CEE 536/93) - mancata disapplicazione del d.l. n. 43/99, convertito in l. n. 118/99, del d.l.n. 8/00, convertito in l. n. 79/00 e dei decreti ministeriali 17.2.1998 e n. 159/99 per contrasto con il Reg. CEE n. 3950/92 del Consiglio e il Reg. CEE della Commissione. Eccesso di potere per sviamento dell’interesse pubblico.

Violazione e falsa applicazione dei Reg. CEE 3950/92 e 563/93, dell’art. 2, co. 7, l. n. 468/92, degli artt. 2 e 3 d.P.R. 569/93, dell’art. 1, co. 5, l. n. 118/99 e degli artt. 3 e 7 l. n. 241/90. Eccesso di potere (illegittimità propria della comunicazione impugnata e, in via mediata, per illegittimità della l. n. 118/99 e del D.M. n. 159/99 – già sospeso in sede giurisdizionale).

Illegittimità comunitaria per violazione e falsa applicazione dei Regg. CEE 3950/92 e 536/93, dell’art. 1, commi 5 e 7, l. n 118/99 e degli artt. 1 e 3 D.M. n. 159/99 per effettuazione di compensazione nazionale su dati non definitivi (illegittimità propria degli atti impugnati e derivata per illegittimità degli atti presupposti). Eccesso di potere.

Violazione e falsa applicazione del Reg. CEE 3950/92 e CEE 536/93, degli artt. 2 e 5 l. n. 5/98, dell’art. 1, comma 3 e 4, l. n. 118/99 e degli artt. 3 e 7 l. 241/90 per la metodologia seguita nell’attribuzione retroattiva dei QRI (mancato accertamento delle effettive quantità di latte prodotto e commercializzato nei periodi 1995/96 e 1996/97 posti a base dell’assegnazione dei QRI anche per i periodi successivi;
mancata ridistribuzione del QGG;
mancato aggiornamento dei QRI;
difetto di motivazione;
attribuzione di QRI ripartito in quota A e quota B;
taglio della quota B). Eccesso di potere per sviamento dell’interesse pubblico, insufficiente ed inadeguata istruttoria;
disparità di trattamento;
illogicità e manifesta ingiustizia (illegittimità propria della comunicazione impugnata e, in via mediata, per illegittimità degli atti presupposti).

Violazione di legge: violazione di ordine del giudice (mancato rispetto della sospensione amministrativa delle comunicazioni AIMA inviate ex art. 2, l. n. 5/98 per i periodi 1995/96, 1996/97, ex art. 1, comma 3 e 4, l. n. 118/99 per i periodi 1997/98 e 1998/99, nonché dei

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi