TAR Bari, sez. III, sentenza breve 2019-07-15, n. 201901018

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza breve 2019-07-15, n. 201901018
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201901018
Data del deposito : 15 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/07/2019

N. 01018/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00531/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 71-bis e 74 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 531 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L L, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via La Pira n. 3;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;

per l'accertamento

del diritto al risarcimento danno ( ex art. 30 c.p.a.), per omessa denuncia di sinistro alla compagnia assicuratrice, a seguito di infortunio per causa di servizio di appartenente al personale delle Forze armate;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2019, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori, come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I – Il ricorrente, militare in servizio permanente effettivo dell’Esercito italiano, in servizio presso il -OMISSIS-, di stanza ad Altamura (Ba), nel mese di dicembre 2004, mentre era in servizio presso il -OMISSIS-, con sede in -OMISSIS-, era inviato in missione in teatro operativo albanese. In data 7.4.2005, cadeva e si infortunava riportando un -OMISSIS-al -OMISSIS-con conseguente -OMISSIS-, diagnosticato dall'infermeria della Base militare presso cui prestava servizio. Dopo due giorni, a causa del persistere del quadro clinico, il ricorrente veniva rimpatriato e ricoverato presso l'Ospedale militare di Bari. Dopo nuovi accertamenti clinici, veniva sottoposto a intervento chirurgico presso l'ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti (Ba), per la -OMISSIS-. Si sottoponeva, quindi, a un lungo periodo di convalescenza (250 giorni), con terapia farmacologica e cicli di fisioterapia. A seguito dell'infortunio, il ricorrente riportava una -OMISSIS-. L’infortunio veniva riconosciuto dipendente da causa di servizio dalla commissione medica del CMML di Padova e presso l’Ospedale militare di Bari. Molti anni dopo, il ricorrente chiedeva che fosse attivata in suo favore la copertura assicurativa per -OMISSIS-, di cui alla polizza stipulata dal Ministero della Difesa con la compagnia Lloyd’s Assicurazioni, per il tramite del broker Assigeco di Milano, sicché chiedeva reiteratamente ai suoi Comandi di acquisire la documentazione relativa alla denuncia del sinistro ai fini assicurativi, scoprendo - dalla nota datata 22.1.2015 del -OMISSIS-– che non vi era stata alcuna denuncia del sinistro da lui subito, presso la compagnia assicurativa. Ritenendo che tale omissione integri un danno risarcibile pari alla perdita della copertura assicurativa e del relativo indennizzo (euro 19.782,00), oltre ad un danno biologico ed esistenziale (quantificato in euro 10.000), nonché professionale e da perdita di chance (quantificato in euro 8.000), insorge col ricorso notificato il 16.4.2015 e depositato il 27.4.2015, per chiedere il risarcimento del danno. In via istruttoria, chiede il deposito del contratto di assicurazione e di tutta la documentazione utile alla causa.

Con successiva memoria, il ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.

Si costituisce il Ministero intimato, per resistere nel giudizio.

Con istanza del 5.2.2019, il ricorrente chiede il prelievo, ai sensi dell’art. 71-bis c.p.a., di guisa che viene fissata la camera di consiglio del 10 luglio 2019, nella quale il Collegio introita la causa per la decisione in forma semplificata.

II – Sussiste la giurisdizione. Nella prospettazione del ricorrente, l’origine della responsabilità della P.A. è individuata non già in un atto amministrativo, bensì in un comportamento materiale (omessa denuncia di sinistro ai fini assicurativi), di guisa che si potrebbe porre la questione del riparto di giurisdizione, se non fosse che la materia rientra interamente nell’alveo della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di pubblico impiego non contrattualizzato e, più specificamente, di rapporto di lavoro di personale militare in regime di diritto pubblico, ai sensi dell’art. 133, comma 1 lett. i), del cod. proc. amm..

III – Nondimeno, il ricorso è infondato, poiché il ricorrente non prova, né fornisce principio di prova sulle seguenti circostanze: 1) che l’omessa denuncia del sinistro abbia determinato da sola la perdita dell’indennizzo assicurativo;
2) che la denuncia del sinistro fosse onere esclusivo dell’Amministrazione e non anche dell’infortunato;
3) che l’indennizzo assicurativo spettasse effettivamente per quel tipo di infortunio e fosse compatibile o cumulabile col trattamento assicurativo-previdenziale per la riconosciuta dipendenza dell’infortunio da causa di servizio.

Il ricorrente, cioè, non ha fornito la benché minima prova o principio di prova, di guisa che non può aspirare ad ottenere che l’attività istruttoria dia contenuto alla propria iniziativa processuale, in assenza di precisione nelle allegazioni (cfr.: T.A.R. Veneto Venezia I, 24.5.2019, n. 641). Pur ammettendo che, in tema di prova, il processo amministrativo non sia retto dal principio dispositivo pieno e che l'onere della prova si attenui nell'onere del “principio di prova”, certo è che l'attività istruttoria del Giudice presuppone quanto meno l'allegazione in maniera sufficientemente circostanziata e precisa, ad opera della parte interessata, dei fatti da provare (cfr.: Cons. Stato IV, 4.1.2018, n. 36). Nella specie, la precisione di allegazione è mancata.

IV – Ad ogni buon conto, va evidenziato che, a tenore del combinato disposto degli artt. 1913 e 1915, secondo comma, codice civile, il ritardo nella denuncia del sinistro comporta non già una perdita della copertura assicurativa ma soltanto una riduzione dell’indennità in ragione del pregiudizio sofferto dall’assicuratore. Ciò anche quando la polizza assicurativa prevede un diverso regime, poiché ogni clausola della polizza contraria alla norma dell’art. 1915, comma secondo, del codice civile è da ritenersi nulla, in quanto vessatoria, ex artt. 33 e 34 del Codice del consumo di cui al D.Lgs. n. 206/2005 e s.m.i. (cfr.: Cass. civile sez. III 28 luglio 2014 n. 17088;
Cass. civile sez. III 12 dicembre 2008 n. 29209 ;
Tribunale Foggia sez. I 21 novembre 2013 n. 1669;
Corte appello Napoli 11 luglio 2013). Ciò equivale a dire che, ancorché tardiva, una denuncia del sinistro avrebbe consentito di attivare la polizza: sennonché, l’incidente è avvenuto nel 2005 e soltanto nel 2014 il ricorrente si è attivato per conoscere le modalità dei benefici della polizza. Il pregiudizio non dipende, dunque, dall’assenza o intempestività della denuncia del sinistro, bensì dall’avvenuta prescrizione del debito assicurativo da indennizzo, resa possibile dalla protratta e lunghissima attesa del ricorrente, più che dall’inerte comportamento dell’Amministrazione.

V – In secondo luogo, stando a quanto previsto dalle clausole generali dei contratti assicurativi del tipo polizza-vita o polizza-infortunio, non risulta che vi sia alcun limite o alcun problema affinché la denuncia di sinistro sia eseguita dal terzo beneficiario (danneggiato assicurato), piuttosto che dal soggetto contraente in favore di terzo (Ministero). A tutto voler concedere, l’omessa tempestiva denuncia è da ascriversi a colpa del ricorrente nella stessa misura in cui ne è responsabile l’Amministrazione e ciò porterebbe ad affermare l’applicabilità dell’art. 1227, comma secondo, cod. civile e la conseguente esclusione della responsabilità civile dell’Amministrazione.

VI – Non essendo, peraltro, provata in alcun modo la sussistenza degli elementi della responsabilità civile della P.A. (fatto, nesso causale, colpa della P.A., assenza di cause di giustificazione, mancato concorso del danneggiato), il ricorso è da ritenersi infondato.

VII - Le spese del giudizio possono essere compensate.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi