TAR Venezia, sez. I, decreto presidenziale 2022-03-14, n. 202200151

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, decreto presidenziale 2022-03-14, n. 202200151
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202200151
Data del deposito : 14 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/03/2022

N. 00924/2021 REG.RIC.

N. 00151/2022 REG.PROV.PRES.

N. 00924/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 924 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Duferco Italia Holding s.p.a. e Dp Consulting s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difesi dagli Avvocati G P e E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio E C in Genova, Corso Aurelio Saffi, 7/2;

contro

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Stefano Zunarelli, Alberto Pullini e Jacopo Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Jacopo Esposito in Venezia, Santa Marta, Fabbricato 13;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore , Ministero della Cultura e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, Piazza San Marco, 63;

nei confronti

Ministero della Transizione Ecologica, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, Piazza San Marco, 63;

per ottenere

In via principale, l’annullamento:

a) dell'avviso di concorso di progettazione denominato “Concorso di idee - realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della Laguna di Venezia (decreto legge 1.4.2021, n. 45 convertito in legge 17.5.2021, n. 75)” numero di riferimento: CIG 8804025F40, indetto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, pubblicato sul sito web della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 29 giugno 2021 e dei documenti allegati: Bando di gara, Disciplinare di gara, Documento di indirizzo;

b) di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione incidentale di costituzionalità dell'art. 3 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 45 recante “Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia”, convertito con modifiche dalla legge 17 maggio 2021, n. 75;

In via subordinata:

- la declaratoria dell'accertamento dell'illegittimità della mancata conclusione del procedimento di autorizzazione del progetto denominato “Realizzazione di Nuovo Terminal alla Bocca di Lido di Venezia per l'ormeggio delle Grandi Navi da Crociera – Venis Cruise 2.0” con un provvedimento espresso;

- la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno ingiusto cagionato alle Società ricorrenti in conseguenza: a) del ritardo nella conclusione del procedimento di autorizzazione del progetto “Venis Cruise”;
b) della violazione del loro legittimo affidamento nella positiva conclusione del procedimento di autorizzazione del progetto “Venis Cruise” secondo un fondato giudizio prognostico;
c) dell'adozione del bando di concorso oggetto di impugnazione;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Rilevato che, con atto depositato in data 10 marzo 2022, il difensore delle società ricorrenti, con riferimento all’udienza camerale del prossimo 23 marzo 2022, ha chiesto di poter partecipare alla discussione della causa da remoto;

Ritenuto che il numero di casi di positività al virus c.d. Covid – pur in progressivo decremento - costituisca ragione obiettiva di impedimento secondo quanto previsto dall’articolo 7-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, coordinato con la legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126, recante “ Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ”;

Ritenuto altresì che la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza consenta ai difensori delle parti resistenti di scegliere se partecipare alla discussione in presenza ovvero da remoto (dandone tempestiva comunicazione alla Segreteria del Tribunale);


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