TAR Catania, sez. IV, sentenza 2016-07-18, n. 201601916

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2016-07-18, n. 201601916
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201601916
Data del deposito : 18 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06170/1993 REG.RIC.

N. 01916/2016 REG.PROV.COLL.

N. 06170/1993 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6170 del 1993, proposto da:
S E, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Cooperativa Edilizia Beta-78, G G, rappresentati e difesi dall'avv. A C, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Catania, Viale R. Margherita, 35/B;

contro

Assessorato Regionale Cooperazione, Comm.,Artig. e Pesca, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

del Decreto n.691/93 dell'Assessore alla Cooperazione, Commercio, Artigianato, Industria e Pesca della Regione Siciliana con il quale veniva respinta l'istanza presentata dalla Cooperativa ricorrente in data 11.8.1989 per essere ammessa al piano di utilizzazione delle disponibilità finanziarie destinate alle finalità di cui alla L.R. 79/75 e alla L.R. 95/77.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Cooperazione, Comm.,Artig. e Pesca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2016 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’atto di rinuncia al giudizio depositato in data 6.5.2016 dalla parte ricorrente residua;

Ritenuto che il detto atto non è stato notificato alle parti costituite;

Ritenuto, quindi, che dallo stesso non può derivare l’estinzione del processo, in quanto non è stata seguita la procedura prevista dall’art. 84 c.p.a.;

Ritenuto, tuttavia, che dalla predetta dichiarazione si può, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 84 c.p.a., desumere la sussistenza della carenza di interesse alla decisione della causa;

Ritenuto che, conseguentemente, il ricorso va dichiarato improcedibile per difetto di interesse della parte ricorrente;

Ritenuto di dover compensare le spese di giudizio.

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