TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 2023-09-26, n. 202314267
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Testo completo
Pubblicato il 26/09/2023
N. 14267/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07835/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7835 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento, di data ed estremi sconosciuti, mai notificato alla ricorrente, con il quale il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale, ha disposto l’esclusione della ricorrente dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, indetto con Decreto n.5140 del 6.11.2008, atto del quale ha avuto effettiva conoscenza, soltanto in relazione alla nota, trasmessa tramite pec del 12/04/2023 della Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale – Ufficio II Affari Concorsuali e Contenzioso, Ufficio per la Gestione dei Concorsi d’Accesso, con la quale sono state comunicate le pretese ragioni del rigetto della richiesta di convocazione alla visita prescritta per l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale, ai sensi dell’art. 9 del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, indetto con Decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, n.5140 del 6/11/08;
- e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se di data e numero sconosciuti, comunque, lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Dato avviso a verbale, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con atto notificato in data 20.5.2023 e depositato in data 21.5.2023, la ricorrente premetteva che, dopo essersi classificata nella posizione n. 7209 della graduatoria generale di merito approvata con D.M. n. 88 del 14.7.2010 - relativa al concorso a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, indetto con Decreto del 6.11.2008 n. 5140- era stata convocata, con nota prot.460/91081 del 15.1.2019, per sostenere gli accertamenti di idoneità psico-fisica e attitudinale per il giorno 7.3.2019, ai fini dell’assunzione.
Precisava che, in accoglimento dell’istanza del 6.3.2019 - con cui aveva rappresentato impedimenti di natura sanitaria ed aveva chiesto il rinvio delle prove, allegando idonea certificazione medica- la P.A., con nota prot.10044/91081 del 29.3.2019, stabiliva che gli accertamenti di idoneità psico-fisica e attitudinale avrebbero avuto luogo il giorno 15.4.2019.
Esponeva che, con la successiva istanza del 15.4.2019, chiedeva un ulteriore rinvio degli accertamenti per motivi di salute, riservandosi di produrre la relativa certificazione medica, atta a comprovare la prosecuzione del periodo di malattia, a supporto giustificativo del chiesto rinvio.
Rilevava che, a riscontro della propria diffida del 12.2.2023 - intesa ad ottenere la comunicazione di una nuova data per l’accertamento dei requisiti di idoneità con riferimento al medesimo concorso pubblico- la P.A. gli inviava la nota prot. 3817 del 15.3.2023, con la quale precisava: «La Sig.ra -OMISSIS- con pec pervenuta alle ore 16:26 del 16 aprile 2019, quindi in data successiva all'effettuazione della visita medica, comunicava l'impossibilità di presentarsi all'accertamento psico-fisico attitudinale del 15 aprile 2019 e solo in data 17 aprile 2019 presentava una ricetta elettronica (datata 15 aprile 2019) in cui veniva richiesta una visita ortopedica e una scheda sanitaria rilasciata dalla USL di -OMISSIS- in data 17 aprile 2019. Ciò premesso, atteso anche il tempo trascorso tra la convocazione all'accertamento psico-fisico attitudinale e I'istanza dell'interessata non è possibile dare seguito a quanto richiesto ».
Esponeva che, tramite il proprio legale, replicava alla suddetta nota con la seguente nuova istanza inviata con PEC del 18.3.2023: «in riscontro alla Vostra risposta, si evidenzia che la mia assistita aveva provveduto a comunicare tempestivamente, in data 15 aprile 2019, tramite pec consegnatavi alle ore 7.33, che si allega, l'impossibilità, per motivi di salute, di presentarsi all'accertamento psico-fisico attitudinale fissato per la stessa data. Pertanto, risulta erronea l'affermazione, contenuta nella Vostra pec, secondo la quale la pec fosse pervenuta alle ore 16:26 del 16 aprile 2019. Tanto precisato, si insiste nella richiesta, già trasmessa, con la precedente pec inviataVi dallo scrivente, di convocare la mia assistita per l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica, relativi al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del C.N.V.V.F .»
Con il presente ricorso, evidenziava che, alla precitata nota di replica, inviata con la PEC del 18.3.2023, la P.A. rispondeva con la PEC del 12.4.2023, precisando che «La richiesta di convocazione agli accertamenti, psico-fisici attitudinali, della Sig.ra -OMISSIS- non può trovare seguito tenuto conto che la graduatoria è scaduta il 31/12/2019. Peraltro la candidata era pienamente a conoscenza che la convocazione a visita medica per il 15/04/2019 era indifferibile e non reiterabile .»
Lamentava che, in seguito, la P.A. non inviava più alcuna comunicazione alla ricorrente per convocarla per l’espletamento degli accertamenti di idoneità psico-fisica e attitudinale e neanche provvedeva a notificarle alcun provvedimento formale di esclusione .
A sostegno della presente impugnativa, interposta avverso il provvedimento di esclusione mai notificato, svolgeva i seguenti profili di gravame:
a ) violazione di legge per violazione degli artt. 3 e 9 del bando di concorso – Violazione di legge per violazione degli artt.2 e 3 della Legge 241/1990 per mancata conclusione del procedimento con un provvedimento espresso e motivato – Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione .
La condotta della P.A. si porrebbe in violazione sia delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 2, del bando di concorso, sia delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Inoltre, la P.A. sarebbe rimasta inerte anche a seguito della diffida a provvedere inviata dalla ricorrente in data 12.2.2023, non convocandola per sostenere le prove, come dalla medesima chiesto già con la nota del 15.4.2019.
b) violazione di legge ex art.3 Legge 241/1990 per difetto di motivazione – Eccesso di potere, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, manifesta illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia del provvedimento di esclusione, basato sulla mancata convocazione, nonostante la presenza di una causa di forza maggiore - violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost;
La ricorrente non sarebbe stata sottoposta agli accertamenti di idoneità psico-fisica e attitudinale solo in ragione di un fatto accidentale e cioè l’infortunio, che non sarebbe dipeso affatto dalla sua volontà: pertanto, la condotta della P.A. si porrebbe altresì in violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, discendente dall’art. 97 Cost. . Inoltre, la sopravvenuta scadenza della graduatoria alla data del 31.12.2019 avrebbe inciso sulla vicenda soltanto a causa dell’inerzia della P.A., che non avrebbe riscontrato l’istanza tempestivamente inoltrata dalla ricorrente in data 15.4.2019, con cui aveva rappresentato le proprie condizioni di salute.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Con atto depositato in data 25.5.2023, si costituiva formalmente l’intimata Amministrazione e, con successiva memoria depositata in data 13.6.2023, eccepiva l’irricevibilità del ricorso giacchè l’esclusione della ricorrente sarebbe strettamente consequenziale alla mancata presentazione della stessa, senza giustificato motivo, alla data del 15.4.2019, fissata per gli accertamenti di idoneità psico-fisica e attitudinale.
Con note di udienza depositate in data 16.6.2023, la ricorrente evidenziava che aveva provveduto a “ comunicare tempestivamente, in data 15 aprile 2019, tramite pec consegnatavi alle ore 7.33” la sua “ impossibilità, per motivi di salute, di presentarsi all'accertamento psico-fisico attitudinale fissato per la stessa data ” ed allegava la ricevuta di accettazione e consegna PEC del 15/04/2019.
Alla camera di consiglio del 20.6.2023, non essendo presente nessuna delle parti, veniva reso a verbale avviso di definizione del presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cpa.
2. La ricorrente ha partecipato al concorso, per la copertura di 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco, indetto dal Ministero dell’Interno con D.M. 6 novembre 2008, n. 5140.
La stessa ha superato tutte le prove previste dagli artt. 6 e 7 del bando, collocandosi, nella graduatoria generale di merito approvata con D.M. n. 88 del 14.7.2010, in posizione n. 7209, cioè come idonea, ma non vincitrice del concorso.
2.1. L’art. 9, comma 1°, del bando, fra l’altro, stabilisce: “ Qualora durante il periodo di validità della graduatoria si rendano disponibili per la copertura ulteriori posti nella qualifica di vigile del fuoco, l’assunzione dei candidati idonei è subordinata, comunque, all’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, secondo le modalità del presente articolo”.
L’art. 9, comma 4°, del bando stabilisce: “ Il giudizio definitivo di non idoneità comporta l'esclusione dal concorso”.
Invero, l’art. 14 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, in tema di procedure concorsuali per l’accesso alle diverse carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, espressamente subordina l’assunzione degli idonei alla verifica della permanenza dell’idoneità psicofisica ed attitudinale, con ciò attribuendo il potere/dovere dell’Amministrazione di accertare il mantenimento dei requisiti in sede di assunzione.
2.2.Nel caso di specie, la graduatoria generale di merito, approvata con D.M. n. 88 del 14.7.2010 è stata prorogata varie volte.
In particolare:
- in forza dell’art. 4, comma 4°, del Decreto-Legge 31.8.2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30.10.2013 n. 125, l’efficacia della graduatoria de qua è stata prorogata fino al 31 dicembre 2016;
-in forza dell’art. 1, comma 368, della Legge 11.12.2016 n. 232 ( legge di bilancio del 2017) la indicata graduatoria è stata prorogata sino al 31 dicembre 2017;
-in forza dell’art. 1, comma 1148, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio del 2018), la suddetta graduatoria è stato prorogata fino al 31 dicembre 2018;
- in forza dell’art. 1, comma 362, lettera a) della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), la graduatoria è stata, infine, prorogata fino al 31.12.2019.
E’ proprio in forza di tale ultima proroga che la ricorrente è stata chiamata a sostenere le prove di accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale dapprima per la data del 7.4.2019 e successivamente - in accoglimento dell’istanza di differimento presentata dalla medesima il 6.3.2019- per la data del 15.4.2019.
Orbene, alla data del 23.5.2023, di notifica del presente ricorso, la graduatoria - già prorogata varie volte- era scaduta da oltre 3 anni e, pertanto, non poteva più essere utilizzata ai fini dell’assunzione.
2.3. Sostiene la ricorrente, con il secondo mezzo, che la sopravvenuta scadenza della graduatoria avrebbe inciso negativamente sulla sua posizione soltanto a causa del comportamento della P.A., che, illegittimamente, non si sarebbe determinata sulla sua istanza di differimento presentata con PEC del 15.4.2019.
Non risulta che la ricorrente abbia proposto alcuna azione avverso il silenzio della P.A., ai sensi dell’art. 31, 1° comma, cpa, formatosi “ decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo ”, al fine di “ chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere” entro un termine che l’ordinamento individua in “ non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento ” (art. 31, 2° comma, cpa).
Invero, applicando la precitata disposizione legislativa al caso di specie e considerando che il termine ordinario per la conclusione del procedimento di 30 (trenta) giorni, ai sensi dell’art. 2 della legge 7.8.1990 n. 241, veniva a scadere il 15.5.2019, la ricorrente avrebbe potuto proporre l’azione avverso il silenzio-inadempimento, ai sensi dell’art. 31 cpa soltanto entro il termine del 15 maggio 2020.
Ma ciò non è avvenuto nel caso di specie.
Sotto altro aspetto, occorre considerare che la P.A., con la nota prot.10044/91081 del 29.3.2019, inviata a riscontro della prima istanza di differimento proposta dalla ricorrente in data 6.3.2019, nel fissare la data del 15.4.2019 per gli accertamenti di idoneità psico-fisica e attitudinale, ha altresì stabilito:
“ Al tal fine la S.V. è convocata improrogabilmente il giorno 13 aprile 2019, alle ore 8,00, presso la Direzione Sanità della rete Ferroviaria Italiana S.p.A., sita in Roma, Via Pigafetta, n. 3 (Zona Piramide), per sostenere le visite mediche, che si svolgeranno in de giorni consecutivi. Il candidato dovrà presentarsi a digiuno e munito di un documento di riconoscimento in corso di validità e dovrà altresì consegnare copia della documentazione relativa ad eventuali interventi chirurgici subiti. Non saranno ammesse ulteriori giustificazioni per l’assenza agli accertamenti, pertanto l’assenza stessa sarà considerata rinuncia agli accertamenti sanitari in corso.”
Tale nota, sebbene immediatamente comunicata alla ricorrente, non risulta essere stata mai impugnata nella parte in cui prevede “ Non saranno ammesse ulteriori giustificazioni per l’assenza agli accertamenti, pertanto l’assenza stessa sarà considerata rinuncia agli accertamenti sanitari in corso” .
2.4. L’art. 31, 2° comma, cpa, espressamente prevede la possibilità di riproporre un’istanza anche decorsi i termini per far valere il silenzio ai sensi dell’art. 31, 1° comma, cpa, all’evidente ratio di non far perdere la possibilità al cittadino di tutelare la posizione sostanziale sottostante.
La ricorrente ha presentato la nuova diffida alla P.A. in data del 12.2.2023 , allorquando, però, il quadro giuridico-fattuale apprezzabile ed oggetto di valutazione da parte della P.A. era profondamente mutato rispetto a quello dell’anno 2019, solo se si considera la sopravvenuta scadenza della graduatoria alla data del 31.12.2019.
Ciò, in quanto, nella specie, erano inoppugnabili sia il silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza presentata dalla ricorrente con PEC del 15.4.2019, a causa del mancato esperimento dell’azione ai sensi dell’art. 31 cpa, sia la nota prot.10044/91081 del 29.3.2019 di convocazione della ricorrente per la data del 15.4.2019, nella parte in cui prevede “ Non saranno ammesse ulteriori giustificazioni per l’assenza agli accertamenti, pertanto l’assenza stessa sarà considerata rinuncia agli accertamenti sanitari in corso” .
Nella specie, quindi, alla data della diffida del 12.2.2023, la graduatoria generale di merito approvata con D.M. n. 88 del 14.7.2010 era già scaduta da oltre tre anni (dal 31.12.2019), la ricorrente non era più titolare di una posizione soggettiva meritevole di tutela cui è correlato l'obbligo di provvedere ed era stata altresì considerata rinunciataria alla convocazione.
Conseguentemente, non era più titolare di alcun interesse tutelabile ad ottenere una nuova convocazione per sostenere le prove di accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica, non potendo, del resto, più aver luogo alcuna assunzione.
Né vale a superare questa conclusione la evidenziata circostanza che la ricorrente non abbia mai ricevuto alcun provvedimento di esclusione e che la medesima abbia, di conseguenza, impugnato il non conosciuto provvedimento di esclusione, giacchè l’art. 9, comma 4°, del bando stabilisce: “ Il giudizio definitivo di non idoneità comporta l'esclusione dal concorso”, con ciò espressamente prevedendo l’obbligo di emanare un provvedimento di esclusione soltanto in caso di accertamento della non idoneità del concorrente: ma, nella specie, la ricorrente non è stata mai sottoposta al giudizio della commissione, in quanto è stata semplicemente considerata rinunciataria in forza della previsione contenuta nella nota di convocazione prot.10044/91081 del 29.3.2019, mai gravata.
Conseguentemente, nella specie, la ricorrente, alla data del 23.5.2023, di notifica del presente ricorso, non aveva alcun interesse a proporre la presente azione.
Pertanto il presente ricorso si appalesa inammissibile.
2.5. Comunque, nel merito delle questioni dedotte, il ricorso si appalesa infondato.
In punto di fatto, risulta che :
-la ricorrente, con PEC del 15.4.2019 ore 7,27,09, ha presentato la seguente istanza: “ avviso mancata presentazione per visita medica segue certificato medico” (all. 002 doc 1 alla nota di udienza depositata dalla ricorrente in data 16.6.2023, ore 13,59);
- il certificato medico prodotto dalla ricorrente risulta formato dall’ASM di -OMISSIS- in data 17.4.2019 ore 11,37,10 , ed è stato inviato con PEC del 17.4.2019 alle ore 14,05,03 (pag. 4, all. 008-doc 7 al ricorso).
Invero, ciò che rileva ai fini della valutazione dell’istanza di differimento delle prove per motivi di salute, presentata dal candidato ad un concorso, è la necessaria documentazione medica costituente il supporto giustificativo, la quale, pertanto, va inviata tempestivamente e sicuramente prima della prova prevista, al fine di consentire all’organo amministrativo procedente di svolgere l’indispensabile attività istruttoria e di assumere correttamente la decisione finale.
Ma, nella specie, ciò non è avvenuto, in quanto la documentazione medica è stata inviata con PEC del 17.4.2019, ore 14,05,03 cioè due giorni dopo la data del 15.4.2019, prevista per l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, così precludendo alla P.A. di compiere i necessari accertamenti istruttori.
Conseguentemente, rileva che, alla data del 15.4.2019, nessuna documentazione medica giustificativa era pervenuta alla P.A. , la quale, quindi, correttamente ha ritenuto la ricorrente rinunciataria per non essersi presentata alle prove del concorso.
Pertanto, anche nel merito delle questioni dedotte, il ricorso si appalesa infondato.
2.6.In definitiva, il presente ricorso si appalesa inammissibile ed infondato.
2.7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate complessivamente e forfettariamente nella somma di euro 700 (euro settecento), oltre accessori di legge, tenuto conto che la ricorrente verte in condizioni di ricerca di occupazione stabile nonché della circostanza che si trovava effettivamente infortunata alla data di convocazione del 15.4.2019.