TAR Catania, sez. I, sentenza 2018-12-21, n. 201802516
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 21/12/2018
N. 02516/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03314/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3314 del 1999, proposto da
A M e coltivato dall’erede C Signorina Rosalia, rappresentata e difesa dall'avvocato F M, domiciliata presso la Segreteria della Sezione Staccata del Tribunale Amministrativo Regionale, in Catania, alla via Istituto Sacro Cuore, n. 22;
contro
Comune di Raccuja, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato M C S, con domicilio eletto presso lo Studio dell’avvocato Guglielmo Lenzo, in Catania, alla via F. Battiato, n. 38;
per il riconoscimento
del diritto alla corresponsione dell’indennità di fine servizio prevista dall’art. 9 del d.lgs. C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Raccuja;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 29 ottobre 2018 il dott. F T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – A M si è rivolta a questa Sezione Staccata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia deducendo di essere stata alle dipendenze del Comune di Raccuja dall’1 novembre 1962 al 31 marzo 1995, dapprima in posto non di ruolo (sino al 31 dicembre 1971), quindi in ruolo sino alla collocazione in quiescenza.
Ciò premesso, la ricorrente, avendo evocato in giudizio il Comune di Raccuja, ha domandato il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’indennità di fine servizio prevista dall’art. 9 del d.lgs. C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207, relativamente al periodo in cui ha prestato servizio senza essere di ruolo, deducendo di non aver mai esercitato la facoltà di riscatto prevista dall’art. 4 l. 8 marzo 1968, n. 152.
Detta indennità andrebbe commisurata ad un mensilità della retribuzione in godimento l’ultimo giorno di servizio non in ruolo per ciascun anno di servizio, o frazione di anno superiore a sei mesi, da rivalutarsi alla data di cessazione definitiva del rapporto, e quindi, nella fattispecie di cui in causa al dicembre 1995. Su dette somme andrebbero corrisposti gli interessi e la rivalutazione.
2. – Costituitosi il Comune di Raccuja, il ricorso è stato trattato e spedito in decisione all’udienza pubblica del 29 ottobre 2018, previa costituzione di C Signorina Rosalia quale erede dell’originaria ricorrente.
3. – La domanda proposta da A M deve trovare accoglimento.
4. – L'articolo 9 del d.lgs. CPS 4 aprile 1947, n. 207, con riferimento al personale della amministrazione dello Stato, dispone che «al personale assunto con una qualsiasi delle qualifiche previste dal R.D.L. 4 febbraio 1937, n. 100, ed avente almeno un anno di servizio continuativo, è dovuta un'indennità commisurata ad una mensilità della sola retribuzione in godimento all'atto del licenziamento per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi» .
Con sentenza 20 maggio 1976, n. 116, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 di tale articolo 9, nella parte in cui disponeva che l'indennità dovuta in caso di cessazione del rapporto fosse commisurata alla sola retribuzione. Con successiva sentenza 9 luglio 1986, n. 208, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del comma 4 dello stesso articolo 9, nella parte in cui disponeva che l'indennità ivi prevista non fosse dovuta in caso di passaggio in ruolo.
In virtù dell'articolo 7 del d.lgs. 5 febbraio 1948, n. 61, il trattamento di cui al citato articolo 9 è stato esteso ai dipendenti non di ruolo degli Enti locali. Successivamente, la legge 8 marzo 1968, n. 152, ha dettato nuove norme in materia previdenziale per i dipendenti degli Enti locali.
In particolare, l’articolo 16 di tale legge dispone che «Dalla data di entrata in vigore della presente legge ai dipendenti non di ruolo iscritti all'INADEL ai fini del trattamento di previdenza, ai sensi del precedente articolo 1, non è dovuta la indennità per cessazione dal servizio prevista dalle vigenti disposizioni di legge a favore del personale non avente diritto a pensione. Il diritto alla predetta indennità se spettante in base alle vigenti disposizioni è conservato relativamente ai periodi di servizio non valutabili ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla presente legge. In tal caso l'indennità è computata, secondo le disposizioni vigenti, sull'ultimo stipendio o salario in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge»;l’articolo 12 della stessa legge dispone invece che «Il personale di ruolo e quello non di ruolo possono ottenere, ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio il riscatto dei servizi anteriori all'entrata in vigore della presente legge…» .
In base a tali disposizioni, l'indennità di cui all'articolo 9 del d.lgs. C.P.S. n. 207 del 1947 è stata mantenuta per i periodi di servizio preruolo non valutabili ai fini dell'indennità premio di servizio INADEL, ivi compresi i servizi resi prima del 2 aprile 1968 (data di entrata in vigore della l. n. 152 del 1968, a decorrere dalla quale l'iscrizione all’INADEL è divenuta obbligatoria anche per il personale non di ruolo), per i quali dipendenti interessati non abbiano esercitato la facoltà di riscatto.
La Corte costituzionale, con sentenza 12 novembre 1993, n. 401, ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 citato, comma 2, nella parte in cui non prevede la rivalutazione, con riguardo alla data di cessazione definitiva del rapporto, della retribuzione sulla quale si computa l'indennità per cessazione dal servizio non di ruolo prestato anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 152 del 1968.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “dalle disposizioni contenute nella l. 8 marzo 1968 n. 152, e nel d.lg. 4 aprile 1947 n. 207, si evince che al dipendente iscritto nell'Inadel, è concesso di scegliere, per computare utilmente il periodo non di ruolo a fini previdenziali, tra l'esercizio della facoltà di riscatto a titolo oneroso del periodo stesso e la richiesta diretta di pagamento dell'indennità di fine servizio di cui all'art. 9, d.lg. n. 207, cit.;nel primo caso questa parte del trattamento di fine rapporto è assorbita nella liquidazione dell'indennità premio di servizio Inadel;mentre nel secondo caso il pagamento dell'indennità derivante dal mancato esercizio della facoltà di riscatto deve essere corrisposto dall'ente presso cui il servizio non di ruolo è stato prestato, ovvero dall'altro ente che ad esso sia nelle more subentrato” (TAR Sicilia – Catania, Sez. II, 15 gennaio 2014, n. 16, e Sez. III, 10 aprile 2003, n. 628;Cons. Stato, Sez. V, 20 aprile 2000, n. 2432).
5. – I fatti dedotti dalla ricorrente non sono contestati dall’amministrazione resistente e consentono di ritenere che la ricorrente abbia diritto alla corresponsione dell’indennità per il periodo che va dall’1 novembre 1962 al 31 dicembre 1971.
6. – L’indennità di cui in causa ha natura di credito retributivo e, come tale comporta l’applicazione degli artt. 1282 c.c. e 429 del c.p.c., sicché in caso di ritardata erogazione sono dovuti gli interessi e rivalutazione monetaria, i quali non hanno funzione risarcitoria, prescindendo da ogni questione sulle cause del ritardato pagamento.
Pertanto sulla sorte capitale, così determinata, dovranno essere corrisposti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, calcolati a decorrere dal 120° giorno successivo alla cessazione del servizio, in applicazione analogica dell’art. 7 della L.n.533/1973, fino all’effettivo soddisfo (sul punto, TAR Sicilia – Catania, Sez. II 15 gennaio 2014, n. 16, e Sez. III, 10 aprile 2003, n. 628).
Per quanto riguarda il pagamento degli interessi sui crediti maturati anteriormente al 1994 sull’importo del credito retributivo accertato devono calcolarsi separatamente interessi e rivalutazione monetaria secondo i criteri fissati dalle decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 15 giugno 1998, n. 3, 13 ottobre 2011, n. 18, e 5 giugno 2012, n. 18.
7. – Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza.