TAR Trieste, sez. I, sentenza 2024-06-22, n. 202400209
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Testo completo
Pubblicato il 22/06/2024
N. 00209/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00222/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 222 del 2023, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati P R e R F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Trieste, via Donota 3;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria
ex lege
in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
- del decreto -OMISSIS-, notificato in data 3/5/2023, del QUESTORE DELLA PROVINCIA DI UDINE con cui veniva disposta “la sospensione dell'attività per la durata di giorni cinque, a decorrere dalla notifica del provvedimento…Con l'avvertenza che, eventuali ulteriori violazioni, saranno contrastate con le più gravi sanzioni amministrative pure previste dall'art. 100 del TULPS”;
- di ogni altro atto connesso, premesso o consequenziale ancorché al momento non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2024 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la -OMISSIS-. ha chiesto a questo Tribunale Amministrativo Regionale l’annullamento del decreto questorile in epigrafe compiutamente indicato, con il quale è stata disposta la sospensione ai sensi dell’art. 100 r.d. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.) per giorni 5 (cinque) della licenza dell’esercizio pubblico (discoteca) gestito dalla società stessa all’insegna “-OMISSIS-” a Gemona del Friuli (UD).
1.1. La ricorrente – che ha prontamente provveduto a dare attuazione alla misura in questione, ma pur tuttavia premesso di avere interesse “a vedere sindacata in questa sede la legittimità dell’atto impugnato in relazioni alle ulteriori gravi conseguenze che potrebbero derivare alla sua attività qualora venissero in futuro contestati ulteriori episodi analoghi a quelli oggi presi in esame” e, segnatamente, avuto riguardo a quanto disposto dal secondo comma dell’art. 100 T.U.L.P.S. (“Qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere revocata”) - ha dedotto a sostegno della domanda azionata i seguenti motivi di diritto:
1) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 nonché dell’art. 3 della L. 241/1990. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di presupposti e dell’ingiustizia manifesta”, con cui lamenta che il provvedimento gravato è stato emesso in mancanza dei presupposti di legge.
Contesta, in particolare, l’assenza di gravità dei fatti accertati e la circostanza (che ritiene addotta prevalentemente a sostegno del provvedimento stesso) che il locale sarebbe “costante luogo di aggregazione di persone gravate da pregiudizi penali nonché ricettacolo di commissione di condotte penalmente ed amministrativamente rilevabili”. Ritiene, inoltre, che “le fattispecie delittuose richiamate dal decreto, (…), oltre ad essersi verificate in un lasso di tempo molto esteso (novembre 2022 – febbraio 2023), non risultano connotate da particolare gravità e non presentano una connessione diretta con l’attività svolta dalla società ricorrente” e che “l’adozione del decreto impugnato a distanza di più di un mese dall’ultimo fatto contestato milita a favore della mancanza di qualsivoglia pericolo grave, concreto ed imminente per la sicurezza e l’incolumità pubblica”. Circostanza quest’ultima che risulterebbe avvalorata anche dal fatto che l’Autorità ha ritenuto di poter far precedere l’adozione della misura dall’invio della comunicazione di avvio del procedimento.
2) “Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, errore di fatto e contraddittorietà”, con cui lamenta il difetto istruttorio che asseritamente affligge il provvedimento gravato, in particolare per quanto concerne la ricostruzione fattuale degli episodi assunti a suo supporto.
2. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per contestare la fondatezza del ricorso e invocarne la reiezione.
3. La ricorrente con memoria ex art. 73 c.p.a. ha ribadito gli assunti difensivi sviluppati nell’atto introduttivo del giudizio e insistito per l’accoglimento della domanda proposta.
4. Celebrata la pubblica udienza del 6 giugno 2024, nel corso della quale le parti si sono, essenzialmente, richiamate alle rispettive difese, l’affare è stato introitato per la decisione.
5. Il ricorso non è fondato.
6. Giova, invero, premettere che l’art. 100, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, così come modificato dall’art. 12- bis , comma 1, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 aprile 2017, n. 48, stabilisce, al primo comma, che “Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”.
6.1. Il potere attribuito al Questore da tale norma ha intrinseche finalità di prevenzione generale e di tutela anticipata della sicurezza pubblica (Cons. St., sez. III, 27 settembre 2018, n. 4529), per cui è sufficiente la sussistenza della mera esposizione a pericolo del bene protetto per