TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2022-10-28, n. 202213953

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2022-10-28, n. 202213953
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202213953
Data del deposito : 28 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/10/2022

N. 13953/2022 REG.PROV.COLL.

N. 06192/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6192 del 2022, proposto da
M C, H P, M P, rappresentati e difesi dall'avvocato A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

alla condanna al pagamento delle spese legali disposta con Ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. della Corte di Appello di Roma Sez. I Civile nel giudizio RG n. 6901/12 che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello del Ministero della Salute.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2022 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza dell’ordinanza in epigrafe specificata, con la quale la Corte d’appello di Roma, Sez. Prima Civile, ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese legali sostenute per il grado di appello liquidate in € 6.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

All’udienza del 18 ottobre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento nei termini di seguito indicati.

Parte ricorrente ha documentato che l’ordinanza della quale chiede l’ottemperanza è stata notificata al Ministero della Salute, munita di formula esecutiva e ha depositato il certificato di non proposizione del ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza in questione,

Oltre alla sussistenza degli elementi richiesti dall’art. 112 c.p.a per l’ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario, rileva il Collegio come il contegno processuale inerte dell’Amministrazione intimata non abbia offerto elementi di prova in merito all’avvenuto adempimento dell’obbligazione risultante dal titolo esecutivo azionato;
inoltre, e per altro verso, il giudicato formatosi sulla sentenza rende incontestabile l’entità del credito vantato dalla parte ricorrente.

Deve, pertanto, essere ordinato al Ministero intimato (qualora non vi abbia ancora provveduto) di adottare i provvedimenti necessari a prestare ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di giorni 120 (centoventi) dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione di parte se antecedente, della presente pronuncia, corrispondendo al ricorrente le somme come dettagliatamente liquidate in suo favore dalla sentenza oggetto di ottemperanza, oltre agli interessi ed alle spese di lite secondo le modalità parimenti dalla stessa previste.

Al riguardo, si precisa che il debito per i diritti e gli onorari liquidati nel decreto da eseguire è un’obbligazione pecuniaria (art. 1224 c.c.) con la conseguenza che:

- il ritardo nel pagamento produce automaticamente gli interessi legali;

- la corresponsione di questi ultimi soddisfa ogni pretesa da ritardo.

Si osserva altresì che detti interessi dovranno essere calcolati dal giorno della notifica del decreto di cui trattasi, connotandosi la notifica come costituzione in mora del debitore (art. 1219 c.c.).

Per il caso di ulteriore inadempienza il Tribunale nomina sin da ora, quale commissario ad acta deputato alla esecuzione della predetta sentenza, il Segretario Generale del Ministero della salute o un funzionario dal medesimo delegato il quale, tenuto conto che le funzioni commissariali sono affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice non riceverà alcun compenso e dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l’ulteriore termine di 120 (centoventi) giorni, previa richiesta del ricorrente.

Il commissario provvederà in particolare a:

a) prelevare le somme da qualsiasi capitolo di spesa del Ministero competente al pagamento, ovvero, in caso di incapienza, da qualsiasi altro capitolo di spesa dello Stato, scelto a sua discrezione secondo il criterio di buona amministrazione;

b) utilizzare se necessario anche i fondi fuori bilancio;

c) utilizzare in alternativa, sempre a sua scelta, l’istituto del pagamento in conto sospeso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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