TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2012-05-19, n. 201204521

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2012-05-19, n. 201204521
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201204521
Data del deposito : 19 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11032/1998 REG.RIC.

N. 04521/2012 REG.PROV.COLL.

N. 11032/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11032 del 1998, proposto da:
Fisaad Cisas, Aic, Confapim, Fenapi, Fnalsa-Cisal, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avv. S S, A M, M B, con domicilio eletto presso S S in Roma, via E. Faa' di Bruno, 4;

contro

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avv. F F, A C, Antonino Sgroi, Domenico Punturo, con domicilio eletto presso A Ufficio Legale Inps in Roma, via della Frezza, 17;

nei confronti di

Confederazione Italiana Agricoltori - Cia, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Di Girolamo, con domicilio eletto presso Stefano Di Girolamo in Roma, via Boezio, 2;
Flai Cgil, rappresentato e difeso dagli avv. Amos Andreoni, Antonella Altieri, Amalia Falcone, con domicilio eletto presso Amos Andreoni in Roma, via Bergamo, 3;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Ghera, con domicilio eletto presso Edoardo Ghera in Roma, v.le delle Milizie, 1;

per l'annullamento

DEL PROVVEDIMENTO PROT. 12929/98 RECANTE PROCEDURA PER LA STIPULA DELLE CONCESSIONI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI SINDACALI, ASS.ZA CONTRATTUALE E PRESTAZIONI INTEGRATIVE NEL SETTORE AGRICOLO


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e di Confederazione Italiana Agricoltori - Cia e di Flai Cgil;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2012 il dott. Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 7 agosto 1998, le Federazioni ricorrenti- organizzazioni sindacali autonome, a carattere nazionale, di datori di lavoro e lavoratori dell’agricoltura, firmatarie del CCNL del 20 maggio 1997- hanno impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, la nota del 12 giugno 1998 prot.12929 del Ministero del Lavoro.

Con tale nota il Ministero, con riferimento al procedimento per la stipula delle convenzioni per la riscossione dei contributi da parte dell’INPS, confermava la necessità dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art.11, comma 1, della legge n.334 del 12 marzo 1968 al fine della verifica del possesso dei requisiti di legittimazione e rappresentatività delle OO.SS. richiedenti il supporto dell’INPS e, nelle more, sospendeva temporaneamente tutte le autorizzazioni già concesse e, di conseguenza, anche la stipula delle nuove convenzioni (tra cui quella che avrebbe dovuto essere stipulata tra INPS e FNASLA-CISAL, UCI e FNA-CONFSAL giusta deliberazione n.654 del 9 giugno 1998).

In particolare, le ricorrenti hanno esposto di essere interessate all’annullamento della nota in questione in quanto, con separato provvedimento impugnato con separato procedimento n.7534/98, Sez.III, l’INPS avrebbe individuato le associazioni sindacali per conto delle quali effettuare il servizio di riscossione in ottemperanza al CCNL citato, con esclusione delle ricorrenti.

Con memoria depositata in giudizio in data 10.09.1998 la Confederazione Italiana Agricoltori, convenuta in giudizio quale controinteressata, si è costituita per avversare il ricorso, evidenziando come non esista nessun provvedimento dal tenore di quello suindicato, atteso che in data 19.03.1998 l’INPS si era limitata a rinnovare le convenzioni già esistenti dal 1970 con le Associazioni Agricole firmatarie dell’unico CCNL del settore, all’epoca autorizzate ed approvate (CIA, Coldiretti e Confagricoltura).

Con ordinanza del 24.09.1998 n.1316/98 la III Sezione ha respinto l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento.

Con memoria depositata in giudizio in data 17 febbraio 2012 la controinteressata C.I.A ha evidenziato che l’istanza di discussione non risulta sottoscritta dalle ricorrenti FNASLA-CISAL, FENAPI e CONFAPIM che, pertanto, devono ritenersi non più interessate al ricorso.

Quanto ad AIC e UCI, tali organizzazioni risultano avere sottoscritto con l’INPS le convenzioni di cui trattasi, attuative dell’art.11 legge n.334/68 e 19 legge n.724/94, in data 30 luglio 1998, anteriore alla notifica del ricorso;
EUROCOLTIVATORI e FENAPI, invece, risultano avere stipulato analoghe convenzioni in data 16 febbraio 2000 (cfr.codici di autorizzazione nn.16 e 17) .

Quanto a FISAAD-CISAL, sulla base delle ricerche espletate dalla C.I.A., tale associazione non risulterebbe allo stato esistente.

Con memoria depositata in giudizio in data 3 marzo 2012 il Ministero del Lavoro in via preliminare ha concordato con le argomentazioni esposte dalla C.I.A in merito alla sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e, nel merito, ha evidenziato l’infondatezza del ricorso, come da allegata nota dell’8.09.1998.

Con memoria depositata in giudizio in data 5 marzo 2012 AIC e UCI, in persona del proprio difensore, senza nulla documentare in senso contrario rispetto alla sopravvenienza delle circostanze indicate dall’amministrazione resistente e dalla controinteressata, hanno insistito per l’accoglimento del ricorso, riportandosi integralmente alle argomentazioni esposte nel ricorso introduttivo – con particolare riferimento alla ritenuta abrogazione dell’art.11 legge n.334/68, nella parte in cui prescrive la previa autorizzazione ministeriale- ed evidenziando che a seguito della esclusione dall’elenco delle Federazioni autorizzate a stipulare le convenzioni di cui trattasi esse subiscono un danno economico e di immagine.

Nella pubblica udienza del 5 aprile 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e, comunque, in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Ed invero, il provvedimento impugnato con il presente ricorso, tanto nella parte in cui ribadiva la necessità della previa autorizzazione ministeriale di cui all’art.11 della legge n.334/98 quanto nella parte in cui sospendeva, temporaneamente, le autorizzazioni già concesse alla stipula delle convenzioni, non può e non poteva neppure ab origine ritenersi lesivo di un interesse concreto e attuale delle ricorrenti quantomeno fino al momento in cui, all’esito di un accertamento negativo circa la sussistenza dei nuovi requisiti di rappresentatività di cui alla direttiva ministeriale n.12929 del 12.06.1998, l’autorizzazione di cui trattasi non fosse stata effettivamente negata a ciascuna di esse.

Al contrario, risulta dagli atti di causa che AIC e UCI hanno sottoscritto le convenzioni di interesse sin dal 30 luglio 1998, in data antecedente alla notifica del ricorso, con conseguente inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse, anche sotto tale profilo (cfr.codici di autorizzazione nn.16 e 17) mentre per quanto riguarda EUROCOLTIVATORI e FENAPI le stesse convenzioni sono state sottoscritte in data 16 febbraio 2000, circostanza che, nei confronti delle predette, comporterebbe comunque l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Quanto alle ulteriori ricorrenti, deve evidenziarsi che solo la FISAAD-CISAS, in persona del Segretario Generale Sig.O D, ha sottoscritto l’istanza di prelievo depositata in data 23.07.2012 dal difensore e, conseguentemente, deve ritenersi comunque venuto a mancare in capo alle ulteriori ricorrenti l’interesse alla decisione.

Tuttavia, i dedotti profili di inammissibilità- connessi alla mancanza di una portata lesiva concreta e attuale del provvedimento impugnato- esonerano il Collegio dall’espletare ulteriore attività istruttoria circa l’attuale esistenza della FISAAD-CISAS, al fine della verifica della sussistenza di un interesse attuale alla decisione del ricorso (che, nella specie, non è stata prospettata da parte ricorrente, neppure ai sensi dell’art.34, comma 3, del cpa).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, comunque, in parte improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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