TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2012-05-26, n. 201204796
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N. 04796/2012 REG.PROV.COLL.
N. 10237/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10237 del 1999, proposto da:
Azienda Agricola Filippini Santino, Azienda Agricola Bresciani Giacomo, Azienda Agricola D'Adda Pietro, Azienda Agricola Fusi Giovanni ed Altri, (vgs elenco allegato alla presente sentenza che ne costituisce parte integrante), in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentate e difese dagli avv. F T, R C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A T in Roma, via di Villa Grazioli, 5;
contro
Azienda di Stato Interventi nel Mercato Agricolo – AIMA (ora AGEA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
delle comunicazioni del luglio 1999 con cui AIMA ha comunicato l’esito della compensazione nazionale ed intimato il pagamento del prelievo supplementare per lo sforamento delle c.d. “quote latte” per le annate 1995/96 e 1996/97.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda di Stato Interventi nel Mercato Agricolo – AIMA (ora AGEA);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2012 il Cons. D D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che le ricorrenti, con il ricorso in esame, hanno impugnato, per l’annullamento, le note del luglio 1999 con cui AIMA ha comunicato l’esito della compensazione nazionale ed intimato il pagamento del prelievo supplementare per lo sforamento delle c.d. “quote latte” per le annate 1995/96 e 1996/97;
- che le predette note, la cui esecuzione è stata sospesa in via cautelare dal Tribunale in data 29 luglio 1999, sono state integralmente sostituite da nuove comunicazioni dell’AIMA, pervenute agli interessati nel mese di ottobre 1999;
- che, in ragione di quanto sopra, come peraltro ribadito dai difensori all’odierna udienza pubblica del 16 maggio 2012, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse posto che le note impugnate con l’impugnativa in esame non costituiscono più la fonte della richiesta di pagamento del prelievo supplementare richiesto all’interessato, ora rinvenibile nelle note AIMA dell’ottobre 1999;
- che, pertanto, non resta al Collegio che pronunciare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse mentre le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, risultando evidenti i giusti motivi.