TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2019-07-03, n. 201908687

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2019-07-03, n. 201908687
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201908687
Data del deposito : 3 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/07/2019

N. 08687/2019 REG.PROV.COLL.

N. 06997/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6997 del 2000, proposto da
Società Azienda Agricola Dalla Valle Giuliano e P S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F G, F V, con domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Paragallo in Roma, Lungotevere Flaminio, 60;

contro

Ministero del Tesoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Aima - Azienda Stato Inter. Mercato Agricolo in Liquidazione (ora Agea) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12 ;

per l'annullamento

del provvedimento di compensazione e relativa ingiunzione di pagamento di prelievo supplementare per l’eccesso di produzione lattiera, relativo alle annate lattiere 1995/1996 e 1996/1997 proveniente dall’A.I.M.A., nella misura in cui impone alla medesima società il pagamento di una somma di denaro parti a lire 5.605.110, per l’annata 1995/1996 e a lire 145.924.200 per l’annata 1996/1997, nonché

- per quanto di interesse, anche il provvedimento di compensazione inviato al soggetto acquirente latte dalla ricorrente società: società Zarpellon S.p.a., quantunque atto non conosciuto;

- della circolare accompagnatoria del medesimo provvedimento a firma del Commissario Liquidatore dell’A.I.M.A., Dott. D O, 31 marzo 2000, prot. 3778/Comm. Liq.

In punto di fatto, la società ricorrente, produttrice di latte e titolare di quota, ha prospettato che AIMA (ora Agea) emanava nei suoi confronti un provvedimento con cui disponeva la terza compensazione per le annate 1995/1996 e 1996/1997, con conseguente obbligo di pagare la somma di denaro indicata in epigrafe per l’eccesso della produzione lattiera.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero del Tesoro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2019 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato:

- il provvedimento di compensazione e relativa ingiunzione di pagamento di prelievo supplementare per l’eccesso di produzione lattiera, relativo alle annate lattiere 1995/1996 e 1996/1997 proveniente dall’A.I.M.A., nella misura in cui impone alla medesima società il pagamento di una somma di denaro parti a lire 5.605.110, per l’annata 1995/1996 e a lire 145.924.200 per l’annata 1996/1997, nonché

- per quanto di interesse, anche il provvedimento di compensazione inviato al soggetto acquirente latte dalla ricorrente società: società Zarpellon S.p.a., quantunque atto non conosciuto;

- della circolare accompagnatoria del medesimo provvedimento a firma del Commissario Liquidatore dell’A.I.M.A., Dott. D O, 31 marzo 2000, prot. 3778/Comm. Liq.

In punto di fatto, la società ricorrente, produttrice di latte e titolare di quota, ha prospettato che AIMA (ora Agea) emanava nei suoi confronti un provvedimento con cui disponeva la terza compensazione per le annate 1995/1996 e 1996/1997, con conseguente obbligo di pagare la somma di denaro indicata in epigrafe per l’eccesso della produzione lattiera.

Al riguardo, la parte deducente ha proposto i seguenti motivi:

1) eccesso di potere sotto il profilo della motivazione insufficiente e dello sviamento di potere. Violazione di legge per violazione dell’art. 3 della legge sul procedimento amministrativo.

2) Violazione di legge per violazione della norma di risulta, derivante dalla disapplicazione degli artt. 2 e 3 d.l. 1 dicembre 1997 n. 43, convertito in legge 27 gennaio 1998, n. 5 e dell’art. 1, d.l. 1 marzo 1999, n. 43 (integrato dalle modificazioni applicate in sede di conversione della legge 27 aprile 1999, n. 188), per contrarietà ai principi dell’ordinamento comunitario e, in particolare, per contrarietà agli artt. 38 e 39 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea e per violazione del principio comunitario sulla tutela dell’affidamento.

3) violazione di legge per violazione della norma di risulta, derivante dalla disapplicazione degli artt. 2 e 3 d.l. 1 dicembre 1997, n. 41, convertito in legge 27 gennaio 1998, n. 5 e dell’art. 1, d.l. 1 marzo 1999, n. 43, integrato dalle modificazioni applicate in sede di conversione dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, per contraddittorietà ai principi dell’ordinamento comunitario e per contraddittorietà agli artt. 38 e 39 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea e per violazione del principio comunitario sulla tutela dell’affidamento.

4) Violazione di legge per violazione della norma di risulta dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 d.l. n. 411/1997 (convertito in legge n. 5/1998) e dell’art. 1 d.l. n. 43/1999 (come convertito in legge n. 118/1999).

5) violazione di legge per violazione della norma di risulta dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt 2 e 3 d.l. n. 411/1997 (convertito in legge n. 5/1998) e dell’art. 1 d.l. n. 43/1999 (come convertito in legge n. 118/1999).

6) violazione di legge per violazione dell’art. 2 d.l. n. 411/1997, come convertito dalla legge n. 5/1998 e per violazione dell’art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241.

7) violazione di legge per violazione dell’art. 1 d.l. 1 marzo 1999, n. 43, siccome convertito in legge 27 aprile 1999, n. 118.

8) violazione di legge per violazione della norma di risulta dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, decreto legge 1 marzo 1999, n. 43, come convertito dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.

9) violazione di legge per illegittimità derivata.

10) violazione di legge sotto il profilo della mancanza di sottoscrizione dei provvedimenti impugnati.

11) violazione di legge sotto il profilo della violazione dell’art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241.

12) eccesso di potere sotto il profilo della motivazione insufficiente a del difetto di istruttoria.

L’odierno ricorrente evidenzia che il provvedimento in epigrafe sarebbe elusivo di quanto stabilito da questo Tar in via cautelare, con riguardo ai provvedimenti, anch’essi impugnati, che disponevano la prima e la seconda compensazione per le medesime annate. Il procedimento di compensazione regolato dalle leggi n. 5/1998, artt. 2 e 3, e n. 118/1999, art. 1, avendo, ad avviso di parte ricorrente, efficacia retroattiva, sarebbe contrastante con gli artt. 38 e 39 del Trattato Istitutivo della Comunità, in forza dei quali, invece, gli interventi normativi e gli adattamenti in materia di politica agricola devono operare gradatamente e, pertanto, potrebbero produrre effetti solo per il futuro. Inoltre, tale provvedimento, predisponendo sanzioni a carico degli agricoltori, non consentirebbe di incrementare la produttività dell’agricoltura ma la comprimerebbe, in violazione del diritto comunitario. Ad essere violato sarebbe soprattutto il principio di tutela del legittimo affidamento dei cittadini rispetto all’attività dell’amministrazione e nei confronti del legislatore e, pertanto, il giudice dovrebbe disapplicare la normativa interna e, di conseguenza, annullare i provvedimenti di compensazione sulla loro base adottati.

Secondo prospettazione di parte ricorrente si configurerebbe la violazione anche del principio di sussidiarietà, in tema di ripartizione delle competenze tra autorità comunitarie ed autorità nazionali. Sul punto, precisa parte ricorrente che le leggi sopra indicate sarebbero illegittime in quanto spetta alle istituzioni comunitarie regolamentare la materia della politica di commercializzazione del latte mentre allo Stato membro spettano solo compiti di esecuzione, ma tali leggi non costituirebbero interventi meramente esecutivi della disciplina comunitaria.

La retroattività del procedimento di compensazione sarebbe contrastante anche con i principi costituzionali ed, in particolare, con gli artt. 41 e 97 Cost., in quanto verrebbe compromesso il diritto di iniziativa economica privata nonché il principio di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza dell’amministrazione.

Parte ricorrente ha dedotto, poi, che le leggi sopra richiamate sarebbero illegittime anche nella parte in cui non prevedono una partecipazione soddisfacente delle Regioni alla procedura di compensazione. Nel caso concreto, la materia della produzione e commercializzazione del latte, e di conseguenza il procedimento di compensazione, rientra nella sfera di programmazione e controllo delle Regioni, le quali devono partecipare alla predisposizione della normativa in materia e collaborare all’esercizio delle relative funzioni amministrative. Nel caso di specie, invece, la partecipazione sarebbe stata prevista solo per la produzione e non per la compensazione ed inoltre sarebbe stata eventuale e facoltativa.

Con specifico riguardo alla compensazione dell’annata 1995/1996, l’amministrazione intimata non avrebbe eseguito il raffronto tra i dati della compensazione nazionale eseguita ai sensi dell’art. 3 d.l. n. 552/1996 e quelli derivanti dall’applicazione da parte dell’AIMA stessa delle regole della compensazione precedentemente in vigore, in violazione del combinato disposto degli artt. 3 d.l. n. 411/1997 e 3 della legge 241/1990, e, inoltre, applicato l’importo del prelievo supplementare meno oneroso per il produttore.

Ancora, la terza compensazione non sarebbe legittima, in quanto emanata dall’amministrazione tardivamente. Nel caso di specie, essa sarebbe pervenuta al ricorrente, nel mese di aprile del 2000, ai sensi del d.l. n. 43/1999, la compensazione doveva essere emanata entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto medesimo, e dunque, entro il giorno 1 maggio 1999.

L’odierno ricorrente, infine, prospetta l’illegittimità dei provvedimenti in epigrafe per vizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 del d.l. 43/1999, nella parte in cui prevede che, per il solo periodo 1995/1996, l’AIMA non applica le riduzioni della quota B in ottemperanza alle sentenze concernenti la illegittimità delle stesse riduzioni;
per mancata sottoscrizione degli stessi provvedimenti da parte del Funzionario dell’AIMA;
per mancata comunicazione al ricorrente dell’avvio del procedimento amministrativo nonché per eccesso di potere derivante da inadeguatezza dell’istruttoria.

Si sono costituiti in giudizio sia il Ministero del Tesoro che AGEA, in successione di AIMA, per resistere al ricorso.

Con successiva memoria AGEA, dopo aver ricostruito la normativa comunitaria e nazionale sul regime delle quote latte, ha insistito per il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

Con ordinanza n. 4204/2000, è stata accolta la domanda di sospensiva.

Con decreto decisorio n. 3664/2012 il ricorso è stato dichiarato perento, in quanto, essendo pendente da oltre cinque anni, non era stata presentata entro il termine previsto dall’art.1, comma 1, dell’allegato 3 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 (ovvero 180 gg. dal 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del Codice), una nuova istanza di fissazione di udienza.

In data 19.10.2012, la ricorrente ha depositato un atto con cui ha dichiarato di conservare interesse alla persistente coltivazione della causa e, con decreto n. 6616/2018 è stata disposta la revoca della perenzione.

All’udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso, in conformità con i numerosi precedenti della sezione in materia, deve essere respinto.

Il Collegio, preliminarmente, dà atto che sussistono i presupposti per pronunciare, ai sensi dell'art. 74 del D.Lvo n. 104 del 2010, una sentenza in forma semplificata in quanto tutte le questioni sollevate con il ricorso, incluse quelle di rinvio alla Corte di Giustizia, sono state oggetto di approfondimento da parte della Sezione (v. per tutte 6 luglio 2011, n. 5975;
4 maggio 2012, nn. 4014 e 4016;
n. 4673 del 23 maggio 2012;
C.d.S. sez. III, 21 giugno 2012, n. 3665) con cui sono state, altresì, richiamate ulteriori pronunce della giurisprudenza amministrativa che, nel tempo, ha avuto modo di affrontare le questioni riguardanti la complessa vicenda delle c.d. "quote latte".

Nel merito della vicenda, trattandosi di questioni analoghe già affrontate dalla sezione con le sopra citate sentenze (le cui argomentazioni sono state integrate nell'ambito di altre numerose pronunce: v. Tar Lazio, sez. II ter n. 11376/2008, n. 10584/2010, n. 10588/2010, n. 5975/2011, n. 6184/2011;
n. 3805/2012, n. 4426/2012, n. 468472012, n. 4718/2012;
26 maggio 2012, n. 4786 e 29 maggio 2012, n. 4866 nonché C.d.S. sez. III, 21 giugno 2012, n. 3665;
da ultimo, tutte le decisioni rese in argomento dalla Sezione nelle udienze tenutesi nel 2016 e 2017), il Collegio, non avendo motivi di discostarsene, si richiama integralmente alle argomentazioni ivi contenute.

Il Collegio, comunque, ritiene opportune le seguenti considerazioni:

- con riguardo alla questione dell’assegnazione retroattiva dei QRI, alle modalità di applicazione del prelievo nonché alla rettifica dei QRI attribuiti ad ogni produttore ed al conseguente ricalcolo dei QRI inutilizzati - questa Sezione si è già pronunciata nel senso della compatibilità del sistema normativo nazionale con il diritto comunitario sulla scia della sentenza 25 marzo 2004 C-480 della C.G.C.E. (v. Tar Lazio, sez. II ter, 10584/2010;
5975/2011;
6184/2011;
nonché Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2491 del 27 aprile 2011 e n. 3978 del 4 luglio 2011, sez. III, 21 giugno 2012, n. 3665 cit.);

- occorre sul punto ricordare che la legge n. 468 del 1992 (artt. 2 e 4) aveva previsto che il sistema di assegnazione delle quote individuali avvenisse attraverso la pubblicazione di bollettini annuali articolati per Provincia che le Regioni avevano l’obbligo di mettere a disposizione dei produttori di ciascuna provincia. In particolare, l’art. 4, comma 2, della citata legge n. 468 del 1992 prevedeva che l’AIMA pubblicasse, in appositi bollettini, gli elenchi aggiornati dei produttori titolari di quota;

- tale sistema di pubblicazione ha riguardato anche le annate 1994/95 e 1995/96 ed è stato utilizzato fino all’entrata in vigore della legge n. 5 del 1998 (art. 2, comma 5) che ha introdotto il sistema della comunicazione individuale della quota (QRI) al singolo produttore;

- il sistema della pubblicazione tramite bollettini è stata oggetto di attenzione da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee con la sentenza del 25 marzo 2004 la quale, proprio argomentando circa il rispetto del principio di certezza del diritto, non ne ha comunque sancito l’illegittimità per violazione del suddetto principio, con ciò rimettendo la questione nell’ambito del diritto interno posto che la normativa comunitaria nulla prevedeva di specifico al riguardo (cfr punto 86 della sentenza nella parte in cui la Corte afferma che “…non è escluso che una comunicazione dei quantitativi di riferimento individuali a mezzo di una pubblicazione in bollettini, quale quella controversa nella causa principale, possa soddisfare tale condizione, tenuto conto anche del fatto che, come ha affermato il governo italiano, i detti bollettini erano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Tuttavia, spetta al giudice nazionale decidere, sulla base delle precedenti considerazioni e degli elementi di fatto di cui dispone, se ciò si verifichi nelle cause principali”);

- con riferimento alle pubblicazioni delle quote tramite bollettini, non si può ritenere che i produttori non siano stati posti nelle condizioni di conoscere la propria quota di riferimento - decurtata - sin dal 1995 (relativamente quindi alla campagna 1995/96 ovvero all’annata in cui si è proceduto al taglio della quota “B”): sul punto va infatti rilevato che, come già anticipato, tale modalità di pubblicazione tramite bollettini era espressamente prevista da una fonte di rango primario (si consideri che, per l’annata 1995/96, il primo bollettino è stato pubblicato in data 31 marzo 1995 ed il secondo, ai sensi del D.L. n. 124 del 1996, in data 29 marzo 1996, e che in tale ultimo bollettino è stato peraltro riportato – in via definitiva - un “quantitativo globale garantito” maggiore rispetto a quello indicato nel bollettino dell’anno precedente – cfr pg. 22 della relazione della Corte dei Conti n. 3/2002);
e d’altra parte va considerato che gli acquirenti - ai quali veniva consegnato il latte dai produttori - dovevano essere a conoscenza delle quote assegnate ai conferenti, avendo essi l’obbligo, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 468 del 1992, di trattenere le somme nel caso di consegne che oltrepassassero la quota di riferimento risultante dai bollettini;
deve di conseguenza ritenersi che i produttori, anche in ragione dei rapporti esistenti con gli acquirenti, già dal 1995 avevano a disposizione un’altra fonte di conoscenza dell’ammontare del proprio QRI;

- a ciò si aggiunga che, a fronte della (presunzione di) conoscenza della quota assegnata per l’annata 1995/96, a nulla vale il fatto che, negli anni successivi, la comunicazione della QRI possa essere stata recapitata in ritardo in quanto era previsto che il produttore interessato dovesse comunque far riferimento alla c.d. “quota storica” ovvero al QRI assegnata per l’annata precedente (nel senso che, in assenza di una tempestiva comunicazione del QRI per l’annata di riferimento, il produttore, nell’ambito della programmazione aziendale, non avrebbe comunque potuto fare affidamento su una quota diversa da quella assegnata per l’annata precedente).

- il giudice di appello ha sostanzialmente confermato gli approdi interpretativi cui è pervenuto il giudice di primo grado;

In particolare, il Consiglio di Stato ha posto in rilievo come la Corte Costituzionale, con sentenza 7 luglio 2005, n. 272, abbia precisato che la rideterminazione dei QRI non è soggetta al vincolo della irretroattività, giacché le funzioni di accertamento ed aggiornamento dei dati, anche in relazione a campagne lattiere già concluse, è conseguenza diretta di controlli successivi effettuati dagli organi statali preposti al controllo del settore che sono, a loro volta, funzionali all’applicazione corretta della normativa UE sull’intero territorio della Repubblica. Il supremo consesso della magistratura amministrativa ha sul punto specificato che non si può nutrire un legittimo affidamento sul mantenimento di un QRI inesatto o di una situazione manifestamente illegale rispetto al diritto comunitario, così come (il legittimo affidamento) non sussiste se la determinazione del QRI, pur se tardiva, sia coerente con i dati reali di ciascun singolo produttore.

- il prelievo supplementare – come precisato anche dalla C.G.U.E. - non rappresenta una sanzione bensì costituisce una restrizione, che origina da precise regole di dinamica politica dei mercati;
ebbene, essendo stati accertati numerosissimi errori con riferimento ai QRI originariamente attribuiti dalle autorità italiane, si è resa necessaria la rettifica dei QRI attribuiti ad ogni produttore, ed al conseguente ricalcolo che ha generato i prelievi supplementari: il regime introdotto dal legislatore nazionale non appare, pertanto, in contrasto con il diritto comunitario né può fondare un legittimo affidamento in ordine al mantenimento di un QRI inesatto;

- in particolare, a parte l’assenza nella specie d'una seria dimostrazione sull'incongruenza effettiva dei dati comunicati alla parte ricorrente dall'AIMA, non si riscontra, pure in base alla giurisprudenza comunitaria, la sussistenza d’alcun legittimo affidamento a che i produttori, indipendentemente dalle quantità prodotte in concreto, mantengano un sistema produttivo senza assoggettarsi alla doverosa contribuzione, né a che errori o ritardi, che non si riverberino sulla personale posizione contributiva di ciascuno di essi, si rendano opponibili di per sé soli alla pretesa impositiva (cfr. Cons. St., VI, 23 febbraio 2009 n. 1052);

-in ordine al taglio della quota B), la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che solo la diminuzione del quantitativo di latte imputabile alla quota A) deve essere adeguatamente giustificata (C.d.S., sez. VI, n. 3847/2009;
Tar Lazio, sez. II ter, n. 6184/2011);

-il sistema della compensazione basato sull’applicazione di un prelievo, a prescindere dalla prova della effettiva produzione lattiera, non è stato ritenuto arbitrario dalla giurisprudenza amministrativa sul presupposto che si tratta di una forma di prelievo scelta dal legislatore nazionale nell’esercizio della sua discrezionalità politica (cfr C.d.S., sez. III, n. 4428/2013);

-il prelievo supplementare – come precisato anche dalla C.G.U.E. - non rappresenta, infatti, una sanzione bensì costituisce una restrizione che origina da precise regole di dinamica politica dei mercati;
ebbene, essendo stati accertati numerosissimi errori con riferimento ai QRI originariamente attribuiti dalle autorità italiane, si è resa necessaria la rettifica dei QRI attribuiti ad ogni produttore, ed al conseguente ricalcolo che ha generato i prelievi supplementari: il regime introdotto dal legislatore nazionale non è, pertanto, in contrasto con il diritto comunitario né può fondare un legittimo affidamento in ordine al mantenimento di un QRI inesatto;

-sempre in merito all'assenza di contrasto con la disciplina comunitaria - con riguardo specifico alle modalità dettate dall'art. 1 del d.l. n. 43 del 1999, convertito nella legge n. 118 del 1999, per l'effettuazione delle operazioni di compensazione nazionale - il Consiglio di Stato si è già pronunziato con decisioni della Sezione VI, n. 2491 del 27 aprile 2011 e n. 3978 del 4 luglio 2011 nonché della Sezione III, 21 giugno 2012, n. 3665 dalle cui conclusioni il Collegio non ravvisa regioni per cui doversene discostare;
le medesime argomentazioni valgono con riguardo alle disposizioni di cui all’art. 1, c. 1, L. n. 79/2000 per le compensazioni successive;

- con riferimento, invece, al mancato coinvolgimento delle Regioni nell’assegnazione delle quote ai produttori dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 520 del 1995, il Collegio, oltre a richiamare le considerazioni già svolte da questa Sezione nelle sentenze citate, rileva che il D.L. 1° dicembre 1997, n. 411 convertito in legge 28 gennaio 1998, n. 5 (art. 2), nel disciplinare la procedura di accertamento della produzione di latte per le annate 1995/96 e 1996/97 (finalizzata poi all’assegnazione individuale delle relative quote - QRI), ha previsto il pieno coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome in tale fase di accertamento, come dimostra il ruolo centrale dalle stesse rivestito nella fase istruttoria e decisoria dei ricorsi per il riesame sull’accertamento della produzione e sull’assegnazione dei QRI presentati dalle aziende produttrici sulla base della normativa da ultimo citata.

Ed invero, come risulta dal contenuto del D.M. 17 febbraio 1998, adottato in attuazione del citato D.L. n. 411 del 1997, le Regioni e le Province autonome sono gli enti a cui sono stati totalmente demandati, in sede di riesame, l’accertamento della produzione commercializzata dalle ditte interessate e l’indicazione dell’ammontare dei QRI alle stesse assegnate.

Da ciò si può ritenere che le nuove modalità di accertamento della produzione e di individuazione delle QRI da assegnare ai produttori rispettino i dettami espressi dalla Corte Costituzionale n. 520 del 1995 sul coinvolgimento degli enti territoriali nella procedura di assegnazione dei QRI.

Per completezza, va altresì rammentato, con riferimento alla compatibilità del quadro legislativo nazionale con l’assetto disegnato dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza, che è poi intervenuto l’art. 2 del decreto legge n. 552 del 1996 (convertito con modificazioni dalla legge n. 642 del 1996), che ha stabilito l’acquisizione da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali - prodromicamente rispetto alla determinazione riduttiva dei QRI – del parere del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali in ordine ai criteri per la riduzione delle quote individuali prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1995, n. 46.

Tale modifica legislativa ha reso invero inattuale la problematica concernente la dichiarata illegittimità costituzionale (Corte costituzionale, 28 dicembre 1995, n. 520) dell’art. 2 della legge n. 46/1995 per omessa previsione dell’acquisizione del parere delle regioni interessate nel procedimento di riduzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino in quanto lesivo del principio di leale collaborazione (cfr, Cons. Stato, sez. VI, 19 marzo 2009, n. 1632).

- tutti i rilievi di carattere formale (relativi alla forma del provvedimento e formali del procedimento ed attinenti la motivazione dell’atto, la sua riferibilità all’Amministrazione, la sottoscrizione, il giusto procedimento, la partecipazione) sono stati dichiarati infondati con costanti pronunce della Sezione (v. per tutte le censure dedotte - volte talune a dimostrare in linea generale l’illegittimità della complessiva azione amministrativa, ma non formulate con specifico riferimento alla posizione individuale della ricorrente – sono, quindi, infondate.

Il ricorso, pertanto, va respinto.

Le spese del giudizio possono essere compensate in coerenza con la citata giurisprudenza della Sezione tutte, n. 5975/2011;
anche C.d.S., sez. V, n. 3804/2005).

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