TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2011-12-07, n. 201104647
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N. 04647/2011 REG.PROV.CAU.
N. 08823/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8823 del 2011, proposto da:
P P C, R A R M, M F, L B, M B, P C A B, M C R, R C, G T, F A, A C, M A, V C, A C, P M, F V, M M, D D, P G, P M, R D E, A L, A C, R V, A P, R B, M M, E C, M C D, R C, M L A, T A P, A P, S C, M Gio, Lucia Sargentoni, Gabriella Di Folco, Maria Gabriella Scuderi, Vincenzo Turco, Lucia Gerbino, Giuseppe Sbardella, Stefania Quattrocchi, Roberta Munari, Alessandro De Luca, Maria Del Grande, Adelina Enza Pucci, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Russo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bassano del Grappa, 4;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Silvia Guardabassi, Raffaella Valgimigli, Ornella Pegoraro, Giovanni Mastronardi, Stefano Retali;Maria Altomare Abbasciano, rappresentato e difeso dagli avv. Pierpaolo Salvatore Pugliano, Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, Largo Messico, 7;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola Anp ed Altri, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Messico, 7;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
mancata ammissione alle prove scritte del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e di Maria Altomare Abbasciano;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 il Cons. P R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il bando del concorso in questione consente l’ammissione alle prove scritte previo superamento della prova selettiva per test a risposta multipla;
Considerato che parte ricorrente non ha superato detta prova propedeutica;
Considerato, altresì, che i motivi di ricorso avverso le prove preselettive e le modalità del suo svolgimento appaiono generiche ovvero soggettivamente opinabili;
Che, pertanto, non sussistono le condizioni per ottenere l’accoglimento della istanza cautelare.