TAR Brescia, sez. I, sentenza 2017-04-27, n. 201700562
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Testo completo
Pubblicato il 27/04/2017
N. 00562/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00028/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 28 del 2008, proposto da:
Z A & C. Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati C P, M G, domiciliato ex art. 25 cpa presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;
contro
Comune di Mapello, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato M B, domiciliato ex art. 25 cpa presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;
per l'annullamento
- DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE 1/10/2007 N. 60, RECANTE L’APPROVAZIONE DELL’ELENCO DELLE INDUSTRIE INSALUBRI CHE NON DOVRANNO ESSERE INSEDIATE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MAPELLO;
- DEL DOCUMENTO (ALLO STATO IGNOTO) ELABORATO DALLA COMMISSIONE DI STUDIO, RECANTE L’ELENCO DEGLI INSEDIAMENTI INSALUBRI NON AMMESSI SUL TERRITORIO;
- DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE 25/5/2005 N. 18, DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PRG;
- DI OGNI ALTRO ATTO ANTECEDENTE E/O CONSEGUENTE, PRESUPPOSTO E/O DI ESECUZIONE;
e per la disapplicazione
- DELL’ART. 36 U.C. DELLE NTA DEL PRG VIGENTE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio drl Comune di Mapello;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2017 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A. La ricorrente riferisce di essere un’azienda che da diversi anni si occupa di servizi di igiene ambientale, avente la propria sede nel Comune di Mapello.
B. Rappresenta in punto di fatto che l’amministrazione intimata, con deliberazione giuntale 7/12/2006 n. 159, ha istituito un’apposita Commissione consiliare di studio, avente il compito di redigere un elenco circostanziato delle industrie insalubri i cui insediamenti non sarebbero più stati ammessi sul territorio comunale. Con deliberazione giuntale 12/7/2007 n. 96 sono stati nominati i componenti della Commissione predetta.
C. L’Ente locale, con l’impugnata deliberazione, ha approvato l’elenco delle aziende insalubri alle quali è fatto divieto di insediarsi sul territorio del Comune, in quanto soggette ai disposti dell’728FC9727F01" data-article-version-id="ae4a6d72-2012-5cca-ac18-588d0d8d036b::LR82D80FB6728FC9727F01::2015-07-14" href="/norms/laws/itatext74lweaacr0l702/articles/itaart993jepumt77osr?version=ae4a6d72-2012-5cca-ac18-588d0d8d036b::LR82D80FB6728FC9727F01::2015-07-14">6728FC9727F01" data-article-version-id="ae4a6d72-2012-5cca-ac18-588d0d8d036b::LR82D80FB6728FC9727F01::2015-07-14" href="/norms/laws/itatext74lweaacr0l702/articles/itaart993jepumt77osr?version=ae4a6d72-2012-5cca-ac18-588d0d8d036b::LR82D80FB6728FC9727F01::2015-07-14">art. 5 commi 2, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 334/99 vigente, ovvero contemplate nell’elenco di cui all’allegato I del D. Lgs. 59/2005, oppure individuate nell’elenco tratto dal DM 5/9/1994. L’atto deliberativo richiama i precedenti atti giuntali 7/12/2006 n. 159 e n. 96 (dei quali già si è dato conto) e il documento finale prodotto all’esito delle riunioni svolte. Il provvedimento impugnato, inoltre, evoca l’art. 36 delle NTA del PRG – approvato con deliberazione consiliare n. 18/2005 – che esclude dal territorio comunale i nuovi insediamenti produttivi che effettuano in tutto in parte lavorazioni insalubri di cui all’apposito elenco, per salvaguardare la salute della collettività locale in un contesto ove (secondo gli studi ufficiali dell’ASL) la popolazione è la più esposta in Provincia per patologie tumorali correlabili a fattori di inquinamento ambientale e professionale. Il provvedimento gravato, inoltre, evidenzia la necessità di tutelare un tessuto urbanistico avente una connotazione paesaggistica di pregio.
D. In relazione alle attività già insediate sul territorio, come quella esercitata dalla ricorrente, viene prevista la possibilità alternativa di trasferire la propria unità produttiva nel medesimo Comune, purché dimostrino di mantenere o diminuire (in termini assoluti) gli impatti ambientali, oppure di ampliare i propri insediamenti alle stesse condizioni (ossia, comprovando l’assenza di un “aggravio” per l’ambiente). Inoltre, le stesse attività sono tenute a presentare preventivamente al Comune una relazione tecnica che attesti il rispetto delle suddette prescrizioni, e