TAR Brescia, sez. I, sentenza 2010-05-25, n. 201002134
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N. 02134/2010 REG.SEN.
N. 01282/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1282 del 2003, proposto da:
Impresa Edilkol Sas di Kolgeci B. e C., rappresentata e difesa dall'avv. M S, con domicilio eletto presso M S in Brescia, via Solferino, 4;
contro
Prefetto di Brescia, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto del Prefetto 25.9.2003 n. 10290720 di rigetto istanza legalizzazione rapporto di lavoro con V H ed atti connessi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Prefetto di Brescia e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2010 il dott. M M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, contitolare di una s.a.s. (EDILKOL) ha chiesto, a suo tempo, la regolarizzazione di un rapporto lavorativo di fatto posto in essere con tale ditta dal sig. V H. L’Ufficio competente ha negato la regolarizzazione alla stregua della (allora) sussistente efficacia quinquennale di un decreto di espulsione di quest’ultima persona,con accompagnamento alla frontiera.
L’istante, nell’insorgere in questa sede anche contro quest’ultimo provvedimento, lamenta, al riguardo, la incostituzionalità dell’art. 1 c. 8 lett. a del D.L. n. 195 del 2002 (L. 222/02) ed evidenziando come la scelta di espulsione coattiva sia di insufficiente ostacolo a detta regolarizzazione sostiene che, in tal modo, si pongono problemi di ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione. Viene altresì prospettato un difetto di motivazione con riguardo al detto diniego di regolarizzazione: ciò nella misura in cui nello stesso si richiama, esclusivamente, alla ora inesistenza d’efficacia di detto decreto di espulsione coattiva. Sostiene inoltre l’istante che il decreto testè menzionato non conterrebbe alcuna disposizione in ordine al coatto accompagnamento alla frontiera e da qui anche varie carenze istruttorie.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale;la quale, confutando le annotazione argomentative del ricorrente, ha concluso per la infondatezza del ricorso.
All’U.P. del 14.10.2009 la causa, sentite le parti, è stata spedita, per la prima volta, in decisione.
All’esito della stessa ne è scaturita attività istruttoria (O.I. 212/09);espletata la quale, la vertenza è tornata in discussione pubblica in data odierna.
Nel dare per note le diverse tesi a confronto può comunque affermarsi che il ricorso è privo di pregio;quand’anche per alcuni aspetti inammissibile.
Invero sotto tale ultimo profilo in quanto il decreto di espulsione non è impugnabile in questa sede.
Sotto il primo profilo poiché – ricordata la negativa risposta della Corte Costituzionale al sopra avanzato dubbio di costituzionalità (sentenza n. 206/2006) – la dedotta sopravvenuta inefficacia del sopra richiamato decreto non può considerarsi tale. Infatti V.H. non ha mai dato corso esecutivo al medesimo provvedimento;di conseguenza il relativo quinquennio al tempo previsto non si è mai consumato in utile modo. Invero non può affermarsi una consumazione di un efficacia che non ha mai iniziato a consumarsi. Tale circostanza è perciò assorbentemente obliterativa in quanto sufficiente a sostenere il provvedimento di diniego di regolarizzazione qui posto in discussione.
Le spese possono compensarsi come da dispositivo.