TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2019-03-07, n. 201903042

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2019-03-07, n. 201903042
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201903042
Data del deposito : 7 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/03/2019

N. 03042/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02268/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2268 del 2009, proposto da:
Soc Cop Costruzioni di A P e C Sas in persona del legale rappresentante p.t., O G, P A, rappresentati e difesi dall'avvocato R R, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30 come da procura in atti;

contro

Agenzia Naz Attrazione Investimenti e Sviluppo Impresa S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato N M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Michele Mercati, 51 come da procura in atti;

per l'annullamento

della delibera dell’Agenzia medesima del 18.7.2008, avente ad oggetto non ammissione alle agevolazioni di cui al D.lgs. 21.4.2000 n. 185 - atto di costituzione ex art. 10 dpr 1199/71.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Naz Attrazione Investimenti e Sviluppo Impresa S.p.A;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 1 marzo 2019 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - Con ricorso Straordinario al Capo dello Stato notificato all’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa in data 19 novembre 2008, la COP Costruzioni di A P e C. s.a.s., il suddetto socio accomandatario ed il socio accomandante Gennaro Orlando hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione, della delibera dell’Agenzia medesima del 18.7.2008, avente ad oggetto non ammissione alle agevolazioni di cui al D.lgs. 21.4.2000 n. 185, decretata per incompatibilità con l’art. 19 del decreto legislativo n. 185\2000.

In particolare, il rigetto è stato motivato con la intervenuta trasformazione di una ditta individuale di cui era titolare il socio Orlando (e dunque per non essere l’impresa inattiva e i richiedenti disoccupati);
nonché con un eccessivo ricorso ad aziende esterne nella attività per cui era stato richiesto finanziamento e per coerenza con l’iniziativa proposta del curriculum di uno solo dei due soci;
per carenza del progetto sotto il profilo tecnico – finanziario.

2. – Con un unico motivo di gravame i ricorrenti assumono la violazione degli artt. 13, 17 comma 1, 19 comma 1 del d.lgs. n. 185/2000, nonché dell’art. 4 del d.m. 28 maggio 2001, n. 295, eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione contraddittoria ed illogica, travisamento e violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990.

3. - Con atto di opposizione notificato il 26 gennaio 2009, formulato ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, l’Agenzia ha chiesto che il gravame venga deciso in sede giurisdizionale.

4. - Con atto notificato il 20 marzo 2009 COP Costruzioni si è costituita in giudizio, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

5. – Nella propria memoria conclusionale l’Agenzia resistente ha allegato che in data 15 marzo 2010 è stato iscritto presso il R.I. il provvedimento di scioglimento e di messa in liquidazione di Cop Costruzioni adottato dai soci il 18 febbraio 2010, e sulla scorta di tale sopravvenienza di fatto ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso, insistendo, peraltro, per il suo rigetto nel merito.

I ricorrenti hanno replicato, con memoria, che la delibera di messa in liquidazione potrebbe essere revocata in caso di accoglimento del presente gravame e di concessione del finanziamento, ed in ragione di tanto hanno sostenuto il proprio perdurante interesse alla decisione nel merito.

6. - il ricorso è stato posto in decisione in occasione della pubblica udienza del 1° marzo 2019.

7. – Il ricorso deve essere respinto, perché infondato;
è quindi possibile prescindere dall’eccezione di improcedibilità sollevata dalla resistente.

Come noto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 185/2000, "Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici: a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;
b) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;
c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative";

- ai sensi del successivo art. 16, "La realizzazione e gestione delle iniziative agevolate sono assistite da idonee garanzie anche assicurative relative ai beni ed alle attività oggetto di finanziamento";

- ai sensi dell'art. 18 "Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative nei settori della produzione di beni, della fornitura di servizi e del commercio e la cui realizzazione avvenga in forma di ditta individuale";

- il DM 295/2001, recante "criteri e modalità di concessione degli incentivi a favore dell'autoimpiego", all'art. 4, sotto la rubrica "Procedimento di valutazione delle domande", dispone che "1. Le domande di ammissione alle agevolazioni vengono protocollate secondo l'ordine cronologico di ricevimento da parte di Sviluppo Italia e sottoposte ad un esame istruttorio articolato in due fasi: a) una fase preliminare, diretta ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge attraverso l'esame della domanda e della documentazione di cui all'articolo 3;
b) una fase successiva, durante la quale le domande esaminate con esito positivo sono sottoposte ad un processo selettivo di orientamento/valutazione, inteso a verificare, in primo luogo, l'attendibilità professionale dei richiedenti in rapporto alla propria idea di autoimpiego, la coerenza e la fattibilità dell'idea stessa e ad individuare la misura incentivante applicabile e, successivamente, la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa", specificando al comma 2 che "Nella valutazione delle domande di ammissione Sviluppo Italia si attiene ai criteri e agli indirizzi stabiliti dal CIPE".

Il CIPE ha fissato tali criteri ed indirizzi con delibera n. 5 del 14 febbraio 2002, nella quale viene richiesta, in particolare, la coerenza fra le caratteristiche professionali del proponente e l'iniziativa proposta nonché l'esistenza delle condizioni formali e sostanziali per avviare l'iniziativa a partire dal momento della concessione dell'agevolazione e della validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa.

Dal quadro normativo-regolamentare così ricostruito emerge che la ratio di tali agevolazioni è quella di premiare iniziative imprenditoriali nuove e credibili che dimostrino la presenza di una accertata potenzialità e capacità, non essendo sufficiente la mera corrispondenza del progetto presentato ai limiti massimi di valore previsti dalla normativa.

Proprio in ragione di ciò, l'esame delle domande di agevolazioni economiche, rimesso agli organi di INVITALIA, afferisce non solo a profili tecnici ed economici, ma anche alla valutazione della credibilità sostanziale del progetto presentato, richiedendo valutazioni di tipo discrezionale non sindacabili in sede di legittimità se non per vizi di macroscopica illogicità, che nella specie non è dato ravvisare.

Ed invero, avuto riguardo alle ragioni del diniego gravato, non è innanzitutto contestato che uno dei due soci già svolgesse attività edile in forma individuale.

Da ciò deriva, in senso ostativo all’agevolazione, una conseguenza dirimente, costituita dalla assenza della necessità di autoimpiego in caso al medesimo socio, già regolarmente occupato.

Di contro, la completa assenza di professionalità nel campo edilizio dell’altro socio, e la –più volte affermata dai ricorrenti- assenza di aspetti dell’attività progettata diversi da quella strettamente edilizia (quali, ad esempio, l’attività di compravendita delle aree su cui realizzare gli interventi edili, con le relative competenze tecnico-giuridiche), escludono ragionevolmente la presenza delle richieste potenzialità e capacità di portare a buon fine l’attività sovvenzionata.

Nello stesso senso depongono la (egualmente incontestata) necessità di utilizzare l’attività di altri artigiani latori di professionalità pure afferenti all’edilizia.

Tanto risulta sufficiente al rigetto del gravame.

Le spese possono essere compensate, anche in ragione dello stato di liquidazione della società ricorrente.

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