TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-02-02, n. 202402067
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 02/02/2024
N. 02067/2024 REG.PROV.COLL.
N. 08493/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8493 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per annullare
in parte qua, previa concessione di misure cautelari e sospensione, gli atti amministrativi impugnati incluso il bando con cui è stato indetto il “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale” pubblicato sul portale unico del reclutamento, accessibile all'indirizzo www.inpa.gov.it e accertare il diritto del ricorrente ad essere ammesso alla procedura concorsuale per cui è causa
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 il dott. D D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente in epigrafe ha impugnato il bando 2.5.2023 con cui è stato indetto il «Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri» che, tra l’altro e per quanto qui rilevante, prevedeva (art. 1) che i posti messi a concorso fossero così ripartiti: 2.611 riservati, ai sensi dell’articolo 703 del decreto legislativo n. 66 del 2010, ai volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo, di età non superiore a ventotto anni compiuti e in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2 (c.d. aliquota “militare”); 1.120 riservati, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707 del decreto legislativo n. 66 del 2010, ai cittadini italiani che non avessero superato il ventiquattresimo anno di età (c.d. aliquota “civile”); un residuo di 32 per candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 DPR n. 752/76.
Esponeva, in quanto aspirante concorrente sull’aliquota “civile”, come gli fosse stata preclusa la possibilità stessa di presentare la domanda di partecipazione al concorso avendo già 25 anni compiuti ed impedendo il filtro predisposto sulla piattaforma online l’inoltro a chi non avesse il requisito anagrafico prescritto.
Deduceva come tale preclusione derivasse dall’art. 707 del d.lgs. n. 66/2020 (di seguito anche Codice dell’ordinamento militare o COM) come novellato dall’art. 3 della legge n. 119/2022 che prevede 24 anni come limite di età per l’accesso ai ruoli iniziali nell’Arma dei Carabinieri per quanti, come lui, privi di esperienza militare (c.d. “civili”).
Consapevole, quindi, della conformità dei provvedimenti impugnati alla legge vigente contestava direttamente il quadro normativo, dubitando della sua conformità sia alla Costituzione che alle Norme unionali.
Il ricorso, corredato di istanza cautelare, era affidato a due motivi.
Con il primo, rubricato “1. violazione dei principi di eguaglianza e imparzialità della p.a. di cui agli artt. 3, 51 e 97 cost. – violazione del principio generale di buona fede – violazione del principio di buon andamento della p.a. (art. 97 cost) – eccesso di potere per palese irragionevolezza, manifesta iniquità e contraddittorietà tra più atti della medesima amministrazione”, si contestava anzitutto l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 119 del 2022 per violazione degli artt. 3, 97 e 51 Cost. sotto il profilo della irragionevolezza, della proporzionalità e della disparità di trattamento, nonché la violazione dell’articolo 3, comma 6, della legge n. 127/1997, secondo cui «La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione», non sussistendo nel caso di specie ragioni giustificative dell’abbassamento del precedente limite di 26 a 24 anni; il discrimine neanche poteva trovare ragione nell’esigenza di disporre di personale più giovane per meglio fronteggiare le esigenze di sicurezza pubblica vista la collaterale previsione di limiti di età superiori per i candidati provenienti dalla ferma militare; ne derivava evidente disparità di trattamento a danno dei civili aspiranti a partecipare al concorso senza alcuna ragione giustificativa. Si deduceva che l’ordinamento nazionale, infatti, pone un principio generale di non discriminazione in base all’età nell’accesso all’occupazione e al lavoro, anche sotto il profilo dei criteri di selezione e delle condizioni di assunzione nel pubblico impiego (decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori») e pur rientrando nella discrezionalità del legislatore stabilire requisiti d'età per l'accesso ai pubblici impieghi, essi non potevano essere determinati in modo arbitrario o irragionevole come avvenuto nel caso di specie.
Con il secondo motivo, rubricato “2. Violazione del principio generale del diritto dell’Unione Europea di non discriminazione in base all’età; violazione dell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea” si richiamava la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, 17 novembre 2022 causa C-304/21 (VT) laddove aveva statuito che non si possono porre limiti di età per la partecipazione a un concorso se non richiesti dalle particolari capacità fisiche per lo svolgimento della relativa attività, assumendo quindi la contrarietà dell’art. 707 COM come novellato dall’art. 3 L. n. 119/2022 all'art. 2, paragrafo 1, alla richiamata direttiva 2000/78, per aver introdotto un limite d’età irragionevole e sproporzionato per l’accesso al concorso oltre che inspiegabilmente discriminatorio a favore degli aspiranti c.d. “militari”.
Concludeva pertanto chiedendo, in via cautelare, l’ammissione con riserva alla presentazione della domanda ed alla partecipazione alle prove, e comunque domandando: la previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione inerente la violazione degli artt. 3, 51, 97 della Costituzione da parte della legge 5 agosto 2022, n. 119, articoli 3 e 5 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 707; la previa rimessione alla Corte di Giustizia UE della questione pregiudiziale relativa alla corretta interpretazione dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. 9 luglio 2003 n. 216, e dell'articolo 3, comma 6, della legge n.127/1997 e del relativo decreto ministeriale di