TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-02-02, n. 202402067

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-02-02, n. 202402067
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202402067
Data del deposito : 2 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/02/2024

N. 02067/2024 REG.PROV.COLL.

N. 08493/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8493 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per annullare

in parte qua, previa concessione di misure cautelari e sospensione, gli atti amministrativi impugnati incluso il bando con cui è stato indetto il “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale” pubblicato sul portale unico del reclutamento, accessibile all'indirizzo www.inpa.gov.it e accertare il diritto del ricorrente ad essere ammesso alla procedura concorsuale per cui è causa


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 il dott. D D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente in epigrafe ha impugnato il bando 2.5.2023 con cui è stato indetto il «Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri» che, tra l’altro e per quanto qui rilevante, prevedeva (art. 1) che i posti messi a concorso fossero così ripartiti:

2.611 riservati, ai sensi dell’articolo 703 del decreto legislativo n. 66 del 2010, ai volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo, di età non superiore a ventotto anni compiuti e in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2 (c.d. aliquota “militare”);

1.120 riservati, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707 del decreto legislativo n. 66 del 2010, ai cittadini italiani che non avessero superato il ventiquattresimo anno di età (c.d. aliquota “civile”);
un residuo di 32 per candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 DPR n. 752/76.

Esponeva, in quanto aspirante concorrente sull’aliquota “civile”, come gli fosse stata preclusa la possibilità stessa di presentare la domanda di partecipazione al concorso avendo già 25 anni compiuti ed impedendo il filtro predisposto sulla piattaforma online l’inoltro a chi non avesse il requisito anagrafico prescritto.

Deduceva come tale preclusione derivasse dall’art. 707 del d.lgs. n. 66/2020 (di seguito anche Codice dell’ordinamento militare o COM) come novellato dall’art. 3 della legge n. 119/2022 che prevede 24 anni come limite di età per l’accesso ai ruoli iniziali nell’Arma dei Carabinieri per quanti, come lui, privi di esperienza militare (c.d. “civili”).

Consapevole, quindi, della conformità dei provvedimenti impugnati alla legge vigente contestava direttamente il quadro normativo, dubitando della sua conformità sia alla Costituzione che alle Norme unionali.

Il ricorso, corredato di istanza cautelare, era affidato a due motivi.

Con il primo, rubricato “1. violazione dei principi di eguaglianza e imparzialità della p.a. di cui agli artt. 3, 51 e 97 cost. – violazione del principio generale di buona fede – violazione del principio di buon andamento della p.a. (art. 97 cost) – eccesso di potere per palese irragionevolezza, manifesta iniquità e contraddittorietà tra più atti della medesima amministrazione”, si contestava anzitutto l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 119 del 2022 per violazione degli artt. 3, 97 e 51 Cost. sotto il profilo della irragionevolezza, della proporzionalità e della disparità di trattamento, nonché la violazione dell’articolo 3, comma 6, della legge n. 127/1997, secondo cui «La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione», non sussistendo nel caso di specie ragioni giustificative dell’abbassamento del precedente limite di 26 a 24 anni;
il discrimine neanche poteva trovare ragione nell’esigenza di disporre di personale più giovane per meglio fronteggiare le esigenze di sicurezza pubblica vista la collaterale previsione di limiti di età superiori per i candidati provenienti dalla ferma militare;
ne derivava evidente disparità di trattamento a danno dei civili aspiranti a partecipare al concorso senza alcuna ragione giustificativa. Si deduceva che l’ordinamento nazionale, infatti, pone un principio generale di non discriminazione in base all’età nell’accesso all’occupazione e al lavoro, anche sotto il profilo dei criteri di selezione e delle condizioni di assunzione nel pubblico impiego (decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori») e pur rientrando nella discrezionalità del legislatore stabilire requisiti d'età per l'accesso ai pubblici impieghi, essi non potevano essere determinati in modo arbitrario o irragionevole come avvenuto nel caso di specie.

Con il secondo motivo, rubricato “2. Violazione del principio generale del diritto dell’Unione Europea di non discriminazione in base all’età;
violazione dell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea” si richiamava la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, 17 novembre 2022 causa C-304/21 (VT) laddove aveva statuito che non si possono porre limiti di età per la partecipazione a un concorso se non richiesti dalle particolari capacità fisiche per lo svolgimento della relativa attività, assumendo quindi la contrarietà dell’art. 707 COM come novellato dall’art. 3 L. n. 119/2022 all'art. 2, paragrafo 1, alla richiamata direttiva 2000/78, per aver introdotto un limite d’età irragionevole e sproporzionato per l’accesso al concorso oltre che inspiegabilmente discriminatorio a favore degli aspiranti c.d. “militari”.

Concludeva pertanto chiedendo, in via cautelare, l’ammissione con riserva alla presentazione della domanda ed alla partecipazione alle prove, e comunque domandando: la previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione inerente la violazione degli artt. 3, 51, 97 della Costituzione da parte della legge 5 agosto 2022, n. 119, articoli 3 e 5 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 707;
la previa rimessione alla Corte di Giustizia UE della questione pregiudiziale relativa alla corretta interpretazione dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. 9 luglio 2003 n. 216, e dell'articolo 3, comma 6, della legge n.127/1997 e del relativo decreto ministeriale di attuazione, il D.M. 13 luglio 2018, n. 103, art. 2, alla luce della Direttiva 2000/78/CE;
nel merito l’annullamento degli atti impugnati.

Si costituivano in giudizio con foglio dell’Avvocatura il Ministero della difesa e, anche con documenti, il Comando generale dell’Arma, entrambi resistendo al ricorso.

All’udienza cautelare del 5 luglio 2023 questo TAR con ordinanza n. -OMISSIS-, ferma e impregiudicata ogni questione di rito e di merito (ivi compresi i dedotti profili di incostituzionalità e contrarietà alla normativa unionale dell’art. 707 del COM) ammetteva con riserva il ricorrente alla presentazione della domanda in considerazione della preminenza del “periculum” legato al rischio del definitivo venir meno della possibilità di partecipazione alla procedura selettiva in corso, fissando per il merito l’Udienza pubblica del 17 gennaio 2024.

La misura cautelare, a seguito di appello dell’Avvocatura, veniva confermata dal Consiglio di Stato con propria ordinanza n. -OMISSIS-.

In prosieguo il Comando dei Carabinieri depositava in data 1.12.2023 un atto di “adempimento della misura cautelare” in cui evidenziava di aver consentito al ricorrente di accedere in data 28.11.2023 alla piattaforma online per il deposito della domanda di partecipazione -possibilità di cui si era avvalso- prospettandogli però non la convocazione per la partecipazione al concorso del 2023 oggetto d’impugnativa ma “a sostenere la prova di preselezione per l’analogo concorso che verrà indetto per l’anno 2024”. Alcuna contestazione in merito interveniva da parte ricorrente e si perveniva, infine, alla pubblica udienza del 17 gennaio 2024, dove la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è da respingere e i due motivi con esso dedotti possono scrutinarsi congiuntamente.

Il ricorrente dubita della concordanza della legge vigente con le superiori fonti unionali e costituzionali;
ha perciò formulato una preliminare richiesta di delibazione di non manifesta infondatezza dell’illegittimità costituzionale dell’art. 707 COM e degli artt. 3 e 5 della L. 119/2022, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione ed ha contestualmente formulato la richiesta preliminare di sollevare “questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia UE relativa alla corretta interpretazione dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. 9 luglio 2003 n. 216, e dell'articolo 3, comma 6, della legge n.127/1997 e del relativo decreto ministeriale di attuazione, il D.M. 13 luglio 2018, n. 103, art. 2, alla luce della Direttiva 2000/78/CE”.

Entrambe le questioni non sono fondate.

Una preliminare ricognizione del quadro legislativo interno ci porta ad osservare anzitutto che il novellato testo dell’art. 707 COM, recante il contestato abbassamento d’età a 24 anni, risponde, come risulta dai lavori preparatori della riforma varata con la 119/22, ad una razionale e consapevole scelta del Legislatore per venire incontro alla specifica necessità -rappresentata nelle audizioni parlamentari dai vertici dell’Arma dei Carabinieri- di pervenire, in vista di imprescindibili obiettivi di maggiore efficienza, ad un rapido abbassamento dell'età media del personale.

Va poi considerato che l’art. 707 COM, recante il contestato abbassamento d’età, non si pone in contrasto con l’ art. 3, comma 6, L. 15 maggio 1997, n. 127, anzitutto perché, ove mai contrasto ci fosse, il citato art. 707, novellato con L. 119/22, prevarrebbe sia per posteriorità che per specialità e perché, comunque, contrasto non sussiste visto che la L. 127/97, nell’eliminare il limite di età quale requisito generale di accesso ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni, eccettua espressamente le « deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione » salvaguardando così “le esigenze organizzative di efficacia e di buon andamento … connesse in particolare alla natura del servizio o ad altre oggettive necessità che possono richiedere particolari requisiti di idoneità fisica legati anche all’età dei candidati” ( Cons. Stato, sez. IV, n. 3157/19).

Spostando lo sguardo ora alla normativa unionale europea occorre concentrarsi, per quanto qui ci occupa, sulla direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 (recepita con d.lgs n. 216/2003) che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, osservando che l’art. 2, paragrafo 1, della richiamata Direttiva 2000/78, fissa il « principio della parità di trattamento » intendendo l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1 della medesima direttiva, tra i quali rientra anche l’età.

L’art. 4, paragrafo 1, tuttavia, consente agli Stati membri di diversificare, anche rispetto all’età, la posizione dei lavoratori, escludendo che ciò integri una discriminazione laddove « per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato ».

L’art. 6, paragrafo 1, infine, consente scelte astrattamente discriminatorie effettuate proprio « in ragione dell’età » laddove esse siano « oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari ».

E’ dunque consentita una discriminazione nell’accesso al lavoro basata sull’età, purchè ragionevole e proporzionata allo scopo (v.si C.G.U.E., sent. 15 novembre 2016, Gorka Salaberria Sorondo C-258/15 e Cons. Stato, sez. I, parere 21 dicembre 2022, n. 2057).

Inoltre il punto 18 della premessa della direttiva stabilisce che la medesima « non può avere l’effetto di costringere le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l’insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell’obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi ».

Alla luce di tali coordinate si può allora escludere il contrasto con le superiori norme unionali della legislazione vigente, sia riguardo all’art. 707 COM nel suo testo novellato che all’art. 3, comma 6, L. n. 127/97, in accordo anche con la giurisprudenza in materia.

Va ricordato invero che la Corte di Giustizia UE ha più volte affermato che il requisito dell’età massima può essere legittimamente posto in relazione alla necessità di selezionare soggetti dotati, come nel caso del servizio nei carabinieri, di adeguate capacità fisiche (cfr. sentenza Wolf EU/C/2010/3 e sentenza Prigge UE/C/2011/573;
e ancora la già citata Corte di giustizia UE, grande sezione, sentenza 15 novembre 2016, causa C-258/15, relativamente alla decisione dell'Academia Vasca de Policìa y Emergencias di pubblicare un bando di concorso contenente il requisito dell'età massima di 35 anni per i candidati ai posti di agenti della polizia della comunità autonoma dei Paesi Baschi).

Va negato, invece, che possa giungersi nel caso di specie –come invocato dalla difesa del ricorrente- alle stesse conclusioni di cui alla sentenza della Corte di Lussemburgo del 17 novembre 2022, nella causa C-304/21 (su rimessione del Cons. Stato, sez. IV, ordinanza 23 aprile 2021, n. 3272), di incompatibilità con il diritto dell’Unione del limite massimo di 30 anni per l’accesso alla carriera di commissario della Polizia di Stato, visto che in realtà, tale pronuncia ha comunque affermato che « L’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letti alla luce dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la fissazione di un limite massimo di età a 30 anni per la partecipazione a un concorso diretto ad assumere commissari di polizia, allorché le funzioni effettivamente esercitate da tali commissari di polizia non richiedono capacità fisiche particolari o, qualora siffatte capacità fisiche siano richieste, se risulta che una tale normativa, pur perseguendo una finalità legittima, impone un requisito sproporzionato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare ».

E’ chiaro allora come, a contrario, anche in questo caso la Corte unionale riaffermi la possibilità di una discriminazione in base all’età, ove il giudice nazionale verifichi che essa sia legata alla necessità che i soggetti da avviare al lavoro siano selezionati in base al possesso di “particolari capacità fisiche” e che i requisiti selettivi siano proporzionati allo scopo.

A riguardo va anche ricordato come lo stesso Giudice di palazzo Spada, che, come visto, aveva bocciato il limite dei 30 anni posto dalla normativa nazionale per l’accesso ai ruoli dei commissari di Polizia, abbia invece reputato giustificata nell’ambito della discrezionalità del legislatore la fissazione del limite dei 28 anni per l’accesso alla carriera di vice-ispettore di Polizia proprio in ragione delle diverse, rispetto ai commissari, caratteristiche delle funzioni da svolgere, connotate da « compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica » nonché « di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all’attività investigativa che possono svolgersi anche in modalità strettamente operative, sia sul fronte della tutela ordine pubblico che nello svolgimento di attività di polizia giudiziaria, in cui il limite di età risulta giustificato in relazione alla necessità di particolari condizioni di idoneità ed efficienza fisica, che devono anche essere conservate anche per un certo arco temporale di carriera » (v.si Cons. Stato, sez. II, sent. 4 febbraio 2022, n. 781 e ordin. 1 luglio 2021, nn. 3576 e 3577).

Con riferimento specifico poi all’accesso ai ruoli dei Carabinieri che ci occupa, questa sezione (v.si

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