TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-06-21, n. 202201114

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-06-21, n. 202201114
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202201114
Data del deposito : 21 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/06/2022

N. 01114/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00198/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 198 del 2018, proposto da
A M, R B S, rappresentati e difesi dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lamezia Terme, via Garibaldi n. 44;

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'A M, domiciliataria ex lege in Catanzaro Germaneto, viale Europa;

nei confronti

Masseria Ferrara - Societa' Semplice Agricola - di Ferrara Elvira Maria Antonia &
C., non costituito in giudizio;

per l'annullamento previa sospensiva o comunque emanazione di altra idonea misura cautelare

del decreto del Dirigente Generale Vicario della Regione Calabria - Dipartimento n. 8 “Agricoltura e risorse agroalimentari” e Settore n. 8 “PSR 2014/2020 Competitività” – assunto al numero di protocollo 845 del 7 dicembre 2017 nonchè al numero 13907 del 7 dicembre 2017 del “registro dei decreti dei dirigenti della Regione Calabria” (doc. 1) pubblicato, unitamente agli allegati, sul sito istituzionale dell'Autorità di Gestione del PSR (www.calabriapsr.it) in data 7 dicembre 2017, nella parte in cui reca provvedimento di esclusione della domanda della ricorrente (doc. 4) azienda M A (contraddistinta con numero univoco barcode 54250206668), dalla procedura pubblica di agevolazioni - concernente "Pacchetto giovani ", Misura 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese" e Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" (Interventi 4.1.1 - 4.1.2 - 4.1.3 - 4.1.4), Annualità 2016 - bandita con decreto dirigenziale assunto al numero di protocollo 827 del 27 giugno 2016 nonché al numero 7516 del 29 giugno 2016 del “registro dei decreti dei dirigenti della Regione Calabria” (e successive proroghe), provvedimento di esclusione così come contenuto al n. 639 dell'allegato B Pacchetto giovani domande escluse (doc. 2) approvato dal decreto sopra richiamato, e nella contestuale parte in cui il decreto stesso approva l'elenco delle domande ammesse e la inerente graduatoria (doc. 3);

di ogni altro atto, anteriore e conseguente, connesso e collegato, del procedimento seguito, con particolare riferimento, per quanto di ragione, relativamente agli atti anteriori, alla lex specialis della procedura selettiva, relativamente agli atti conseguenti, all'elenco delle domande ammesse ed alla inerente graduatoria, come approvata con il medesimo decreto dirigenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2022 il dott. D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1- Con atto ritualmente notificato il 2.2.2018 e depositato il 21.2.2018, M A e S R B hanno impugnato il decreto del Dirigente Generale Vicario della Regione Calabria – Dipartimento n. 8 “Agricoltura e risorse agroalimentari” e Settore n. 8 “PSR 2014/2020 Competitività” – prot. n. 845 del 7.12.2017 – n. 13907 del 7.12.2018 del “registro dei decreti dei dirigenti della Regione Calabria”, con il quale il ricorrente M è stato escluso dalla procedura pubblica di agevolazioni – concernente "Pacchetto giovani ", Misura 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese" e Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" (Interventi 4.1.1 - 4.1.2 - 4.1.3 - 4.1.4), Annualità 2016 - bandita con decreto dirigenziale prot. n. 827 del 27.6.2016 – n.7516 del 29.6.2016 del “registro dei decreti dei dirigenti della Regione Calabria” (e successive proroghe), le cui motivazioni sono contenuto al n. 90 dell’ allegato B Pacchetto giovani domande escluse , contestualmente approvato, cioè: “ Assenza Relazione tecnico-agronomica. Titolo di possesso non conforme. In allegato 3 non si specifica codice ATECO ”.

2- Ritenendo illegittima l’esclusione, i ricorrenti illustrano i seguenti motivi di diritto:

A) Sull’asserita assenza di “relazione tecnica”

I. Violazione della lex specialis – Eccesso di potere per carenza di istruttoria ed errore nei presupposti

Parte ricorrente osserva che la domanda di agevolazioni da essa presentata era correttamente corredata della prevista relazione tecnica al progetto di investimento agevolando, contenuta nella “relazione descrittiva del Bpol” (Business plan o piano aziendale, pag. 39-62) pacificamente presente nella documentazione di gara.

Soggiunge parte ricorrente che la collocazione topografica della “relazione tecnica” nella “relazione descrittiva del Bpol” è stata conseguenza delle puntuali prescrizioni della lex specialis, che prescrivevano che le domande di agevolazione fossero formulate esclusivamente in forma telematica ed avvalendosi degli appositi modelli all’uopo predisposti, la cui funzionalità informatica esigeva l’inclusione nel contesto del Bpol della cosiddetta relazione descrittiva.

II. Violazione dei principi di massima partecipazione, adeguatezza, proporzionalità, conservazione, ragionevolezza, buona fede, non aggravamento delle procedure selettive di attribuzione di benefici pubblici - carenza di istruttoria e di motivazione

In subordine, parte ricorrente censura la lex specialis qualora la si intendesse come esigente, a pena di esclusione, una relazione tecnica al progetto di investimento come autonomo e distinto documento, in quanto una prescrizione di tal fatta non sarebbe utile ad alcuna apprezzabile esigenza ma unicamente moltiplicherebbe gli adempimenti formali, peraltro a pena di esclusione, con violazione dei parametri di massima partecipazione, adeguatezza, proporzionalità, conservazione, non aggravamento, ragionevolezza e buona fede

III. Violazione dei principi del giusto procedimento di proporzionalità e lealtà – violazione art. 6, comma 1, lett. b), L. n. 241/1990 – violazione art. 59 del Regolamento UE n. 1306/2013 ed art. 4 Reg. UE di esecuzione n. 809/2014 - carenza di istruttoria e di motivazione

Parte ricorrente impugna, sempre in subordine, la lex specialis sotto ulteriore profilo, ritenendo che ove mai l’adempimento formalistico di replicare in apposito documento la relazione tecnica al progetto fosse prevista dal bando a pena di esclusione e comunque per ragioni sostanzialmente rilevanti, l’Amministrazione, prima di disporre l’esclusione della ricorrente, avrebbe dovuto invitare la ricorrente a regolarizzare entro un congruo termine all’uopo accordato, l’irregolarità divisata ed escludere la ricorrente solo all’esito infruttuoso del soccorso istruttorio.

B) Sul ritenuto “Titolo di possesso non conforme”

IV. Violazione della lex specialis – Violazione art. 15 L. n. 441/1998 – Eccesso di potere per carenza di istruttoria ed errore nei presupposti – difetto di motivazione ed illogicità manifesta – Violazione art. 5 L. n. 203/1982

Parte ricorrente contesta l’esclusione in quanto non esplicita sotto quale aspetto il titolo di possesso del fondo agricolo della ricorrente sarebbe “ non conforme ” ed a quale prescrizione, tenuto conto che si tratta di contratto di affitto di fondo rustico perfezionato con scrittura privata non autenticata, il 20 novembre 2016, della durata di quindici anni (rinnovabili) a norma di legge.

Inoltre, il titolo rispetta la previsione del bando quanto a durata minima contrattuale (di 15 anni dal 20.11.2016, rispetto al requisito di disponibilità di dodici anni posto dalla lex specialis), mentre non è giustamente sottoposto a registrazione (ex art. 15

L. n. 441/1998) in quanto l’affittuario è giovane agricoltore (non avendo compiuto i 40 anni siccome nato nel 1991, dato ampiamente acquisito agli atti del procedimento e pure esplicitato nel contratto), mentre la forma scritta non autenticata è coerente con le previsioni del bando, costituendo la stipula con atto pubblico o scrittura privata autenticata una mera facoltà e non un onere a pena di esclusione.

Parimenti è compatibile con il bando il preavviso di recesso di cui all’art. 4, atteso che lo stesso non è libero ma ancorato a precisi presupposti e non è distonico rispetto alle previsioni dell’art. 5, comma 1, L. n. 203/1982, per il quale l'affittuario coltivatore diretto può sempre recedere dal contratto col semplice preavviso da comunicarsi al locatore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria.

V. Violazione dei principi del giusto procedimento di proporzionalità e lealtà – violazione art. 6, comma 1, lett. b), L. n. 241/1990 – violazione art. 59 del Regolamento UE n. 1306/2013 ed art. 4 Reg. UE di esecuzione n. 809/2014 – carenza di istruttoria e di motivazione

In subordine, l’Amministrazione avrebbe dovuto, prima di procedere all’esclusione, attivare il soccorso istruttorio concedendo termine per regolarizzazione e disporre l’esclusione ove tale termine fosse decorso infruttuosamente.

C) Sul ritenuto “In allegato 3 non si specifica codice ATECO”

VI. Violazione dei principi di massima partecipazione, adeguatezza, proporzionalità, conservazione, ragionevolezza, buona fede, non aggravamento delle procedure selettive di attribuzione di benefici pubblici –Eccesso di potere per carenza di istruttoria, errore nei presupposti ed illogicità manifesta – Violazione della lex specialis

Si contesta la legittimità dell’esclusione in quanto l’aspirante al beneficio aveva indicato il codice ATECO della propria attività agricola in seno alle informazioni richieste nel business plan e lo stesso si evinceva, inoltre, dal fascicolo aziendale, inserito nel portale Sian, ragion per cui siffatto motivo di esclusione si rivelerebbe illegittimo e meramente formalistico ed irrilevante atteso che lo stesso codice era comunque acquisito tra le informazioni del Bpol. oltre ad essere senz’altro disponibile nel fascicolo elettronico del portale Sian), la Regione non avrebbe mai potuto escludere l’odierno ricorrente dal procedimento.

Da ciò viene parimenti inferita carenza di istruttoria, non avendo la Regione considerato la residua documentazione sopra indicata, agli atti della selezione, circostanza che, di per sé, renderebbe superfluo anche contestare la decisione per mancato ricorso al soccorso istruttorio, essendo il dato già acquisito in altro documento agli atti del procedimento.

3- Con atto depositato il 2.3.2018 si è costituita la Regione Calabria per resistere al ricorso.

4- Alla camera di consiglio del 23.5.2018, con ordinanza n. 204/2018 pubblicata il 24.5.2018 è stata rigettata l’istanza cautelare.

5- All’udienza pubblica dell’8.6.2022 il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO

6- Il ricorso è infondato.

7- Occorre anzitutto osservare che la Regione Calabria ha disposto l’esclusione dell’odierna ricorrente per una serie di motivi da considerarsi tra loro autonomi, ossia:

-) l’assenza della relazione tecnico-agronomica.

-) il titolo di possesso non conforme

-) la mancata specificazione, nell’allegato 3, del codice ATECO.

Ne consegue che, per giurisprudenza pacifica, “ In presenza di un atto amministrativo cd. plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale, dal momento che nel caso di un atto fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le une dalle altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento ” ( ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. V, 3.3.2022, n. 1529).

8- Richiamando le considerazioni già svolte nella provvisorietà della sede cautelare, il Collegio ritiene di esaminare le censure che attengono al secondo motivo di esclusione, che il ricorrente contesta segnatamente nel motivo rubricato sub “B” (ossia ai motivi IV e V del ricorso).

9- I motivi sono infondati.

10- Viene esaminato il motivo IV.

10.1- Il motivo è infondato.

10.2- Occorre anzitutto richiamare quanto disposto dalla lex specialis della procedura:

- il par.

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