TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-04-04, n. 202400281
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Testo completo
Pubblicato il 04/04/2024
N. 00281/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00822/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 822 del 2022, proposto da
Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Idro, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza del Comune di Idro n. 16 del 08.07.2022 nella parte in cui istituisce il divieto di transito permanente agli autocaravan da Vantone fino alla frazione di Vesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024 il dott. A S Limongelli e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 6 ottobre 2022 e ritualmente depositato, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha impugnato l’ordinanza n. 16 dell’8 luglio 2022 con cui il Responsabile dell’Area tecnica – urbanistica e lavori pubblici del Comune di Idro (BS) ha istituito, a partire dalla data di adozione del provvedimento fino a nuove disposizioni, il divieto di transito permanente riservato a “camper, autocaravan e simili” lungo la via Vantone, dall’intersezione con il civico 45 (ingresso del campeggio Azur) fino all’abitato di Vesta.
1.1. L’ordinanza ha esentato dal divieto soltanto i “veicoli utilizzati come mezzo di trasporto per raggiungere le proprie residenze o case vacanza, previa comunicazione delle targhe alla Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri di Idro e al Comune di Idro” .
1.2. Il provvedimento è stato adottato in espressa applicazione degli articoli 5, 6 e 7 del Codice della Strada, al dichiarato fine di garantire la sicurezza stradale e salvaguardare l’incolumità pubblica.
1.3. Il provvedimento è stato affidato alla seguente motivazione (nella parte che rileva ai fini del presente giudizio):
“(…) CONSIDERATO che la strada comunale denominata via Vantone che conduce all’abitato di Vesta sulla sponda est del lago d’Idro, per le sue peculiarità naturalistiche e paesaggistiche è soggetta ad un intenso volume di traffico di camper, autocaravan, caravan e simili, che si concentra in particolare nei mesi estivi, in cui il flusso turistico è maggiore, compreso quello pedonale e ciclabile;
PRESO ATTO CHE il tratto della suddetta strada che a partire dall’ultimo campeggio di Vantone (Azur) conduce fino a Vesta, ha in molti tratti una sezione stradale particolarmente stretta, ed inoltre ha la caratteristica di essere una strada senza uscita, in quanto ha il solo ingresso dal lungolago del borgo di Crone, peculiarità che contribuiscono a renderla pericolosa al passaggio di due mezzi camper /autocaravan, caravan e simili;
RAVVISATA la necessità di disciplinare meglio la circolazione e l’accesso all’abitato di Vesta, al fine di garantire la sicurezza stradale e salvaguardare l’incolumità pubblica;
VERIFICATO su via Vantone la rilevante presenza di transito di camper, autocaravan, caravan e simili in entrambi i sensi di marcia, che in qualche punto della strada più stretto invadono la corsia stradale causando di conseguenza situazioni di pericolo per pedoni, biciclette, ciclomotori, oltre che per gli altri veicoli;
RITENUTO CHE per raggiungere gli scopi prefissati, occorre modificare parzialmente la circolazione stradale su via Vantone, nel tratto che a partire dall’ingresso dell’ultimo campeggio di Vantone (Azur) conduce fino a Vesta, limitatamente alla circolazione di camper, autocaravan, caravan e simili, per garantire la sicurezza stradale e salvaguardare l’incolumità pubblica;
DATO ATTO che tali disagi e pericoli rendono necessaria l’interdizione in via permanente dal suddetto tratto di via Vantone dei veicoli indicati in oggetto. (…)” .
2. L’Associazione ricorrente, premesse alcune considerazioni sulla sussistenza della propria legittimazione e del proprio interesse a ricorrere in relazione ai propri scopi statutari, all’ampiezza della propria rappresentatività e alle molteplici iniziative già svolte in passato sull’intero territorio nazionale per tutelare gli interessi dei propri associati, anche in sedi istituzionali, ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:
2.1) Violazione dell’art. 185 del D.lgs. 285/92 : il provvedimento impugnato, nel prevedere che gli autocaravan siano soggetti ad una disciplina diversa dagli altri veicoli (anche della stessa categoria M1), violerebbe l’art. 185 del Codice della Strada, il quale prevede che gli autocaravan, ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli; l’ordinanza violerebbe anche le varie direttive ministeriali che hanno declinato il predetto principio normativo (direttiva del Ministero dei Trasporti prot. n. 31543/2007, recepita dal Ministero dell’Interno con circolare prot. n. 277/2008 (doc. 5), nonché dall’A.N.C.I., dall’U.P.I. e dal