TAR Milano, sez. III, decreto presidenziale 2012-06-04, n. 201201489

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, decreto presidenziale 2012-06-04, n. 201201489
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201201489
Data del deposito : 4 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01759/2007 REG.RIC.

N. 01489/2012 REG.PROV.PRES.

N. 01759/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1759 del 2007, proposto da:
S B, con l'avv. G B, nel cui studio a Milano, via Spartaco 36 è elettivamente domiciliata;

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco p.t.,rappresentato e difeso dagli avv. M R S, A F, R M, I M, E F, A L, A M P, M S, D S, domicilio eletto presso l’Avvocatura Civica in via Andreani 10

per l'annullamento

del provvedimento del 25/08/2005 - notificato in data 12/06/2007 - con qui il questore della provincia di lecco ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, rilasciato al ricorrente in data 09/06/2003 dal medesimo ufficio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la sentenza di questa Sezione III, 9 dicembre 2010, n. 7488;

Vista l’istanza depositata il 16 settembre 2011 con cui il difensore d’ufficio ha richiesto la liquidazione della propria nota spese;

Vista la proposta di liquidazione;

Considerato altresì che:

al difensore del ricorrente, ammesso al beneficio del gratuito patrocinio con delibera della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato, istituita presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, del 6 giugno 2007 (in atti), spetta la liquidazione del compenso per le prestazioni professionali rese nel giudizio;

l’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002 rimette all’Autorità Giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell’ “impegno professionale”;

l’art. 2, comma secondo, del d.l. n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006, ha mantenuto fermo il riferimento alle tariffe professionali agli effetti della liquidazione di compensi per gratuito patrocinio;

in relazione alla natura della controversia, all’ impegno professionale richiesto ed applicato l’art. 130 del menzionato D.P.R. n. 115/2002, che dimezza i compensi spettanti ai difensori di soggetti ammessi al gratuito patrocinio, si configura congrua la liquidazione di euro 1.100,00 per onorari, euro 165,00 per diritti, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. dovuti per legge.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi