TAR Napoli, sez. II, sentenza 2020-07-02, n. 202002844

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2020-07-02, n. 202002844
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202002844
Data del deposito : 2 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/07/2020

N. 02844/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00249/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2008 proposto dai Sigg. Liguori V, A, G, R e G, rappresentati e difesi dall’avv. F V e con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Piazza Sannazzaro n.71;

contro

Comune di Arzano di Napoli in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell’ordinanza di demolizione n.15/07 del 22/10/2007.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’avviso di perenzione consegnato il 10/9/2015;

Vista la domanda di prelievo depositata da parte ricorrente il 7/3/2016;

Viste le note di udienza depositate da parte ricorrente;

Vista la documentazione depositata da parte ricorrente;

Dato atto della presenza dell’avv. F V ai sensi dell'art. 4, comma 1, penultimo periodo, del D.L. 30.4.2020, n.28;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato Relatore all’udienza pubblica straordinaria del giorno 23 giugno 2020 il Cons. Gabriele Nunziata, e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art.84, comma 5, del D.L. 17.3.2020, n.18, convertito in Legge 24.4.2020, n.27 come modificato dall’art.4 del D.L. 30.4.2020, n.28, e del Decreto Presidenziale n.22/2020/Sede;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO

Espongono in fatto i ricorrenti che la sig.ra D’Auria Maria – loro genitrice – era proprietaria di unità immobiliari al piano terra ed al primo piano di fabbricato di vecchia costruzione, realizzato in Arzano alla Via Melito nn.26/28 prima del 1942, per le quali il 9/8/2006 presentava DIA per lavori di manutenzione, restauro e consolidamento, anche se nel corso dei lavori per grave dissesto statico dei solai si provvedeva al rifacimento degli stessi. Si provvedeva a rialzare di circa mt.1,20 la quota del solaio intermedio tra piano terra e primo piano, senza che vi fosse mutamento esterno dello stato dei luoghi, né di altezza, ma con il provvedimento impugnato ne veniva ingiunta la demolizione sul presupposto che si fossero accorpati vari volumi appartenenti all’unità immobiliare contigua e confinante con creazione di tre diversi cespiti.

Benchè il ricorso sia stato ritualmente notificato il 28/12/2007, il Comune di Arzano non si è costituito in giudizio.

Alla udienza pubblica straordinaria del 23 giugno 2020, trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art.84, comma 5, del D.L. 17.3.2020, n.18, convertito in Legge 24.4.2020, n.27 come modificato dall’art.4 del D.L. 30.4.2020, n.28, e del Decreto Presidenziale n.22/2020/Sede, il Collegio si è riservata la decisione allo stato degli atti depositati.

DIRITTO

1.Con il ricorso in esame parte ricorrente deduce la violazione degli artt.3, 10, 31, 32, 33, 34 e 37 del DPR n.380/2001, dell’art.2 della L.R. n.19/2001, degli artt.3, 7 e 8 della Legge n.241/1990, nonché il difetto di istruttoria, l’illogicità e la contraddittorietà.

2. Il Collegio ritiene, ai fini della reiezione del ricorso, di evidenziare in via preliminare che, con riguardo ad un organismo edilizio autonomamente utilizzabile siccome realizzato in assenza di titolo autorizzativo, in caso di ordine di demolizione ed anche di acquisizione al patrimonio dell’Ente, non è richiesta una specifica motivazione che dia conto della valutazione delle ragioni di interesse pubblico sottese alla determinazione assunta o della comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, in quanto il presupposto per l'adozione dell'ordine de quo è costituito esclusivamente dalla constatata esecuzione dell'opera in difformità dal titolo abilitativo o in sua assenza, con la conseguenza che il provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è sufficientemente motivato con la descrizione delle opere abusive e il richiamo alla loro accertata abusività (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, II, 29.1.2019, n.203;
Napoli, IV, 10.1.2019, n.137;
Cons. Stato, VI, 5.11.2018, n.6233).

Nemmeno è dovuta in siffatte ipotesi la comunicazione di avvio del procedimento, atteso che per gli atti repressivi degli abusi edilizi che hanno natura urgente e vincolata – proprio in considerazione dell’avvenuta realizzazione di una trasformazione del territorio senza alcun titolo abilitativo - non sono richiesti apporti partecipativi dei soggetti destinatari nemmeno quanto alla determinazione dell’area di sedime, che potrà sempre essere meglio specificata nella successiva fase dell’accertamento dell’inottemperanza.

2.1 Non troverebbero ingresso neanche le censure di natura procedimentale, essendo orientamento pacifico in giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, II, 13.6.2019, n.3971;

TAR

Campania, Napoli, IV, 10.1.2019, n.137) che l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l'ordinanza di demolizione e la stessa acquisizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto. I provvedimenti repressivi degli abusi edilizi, dunque, non devono essere preceduti da tale comunicazione, perché trattasi di provvedimenti tipizzati e vincolati, che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere abusivo delle medesime;
inoltre, seppure si aderisse all'orientamento che ritiene necessaria tale comunicazione anche per gli ordini di demolizione, troverebbe comunque applicazione nel caso in esame l'art. 21-octies, comma 2, prima parte, della Legge n. 241/1990 (introdotto dalla Legge n. 15/2005), nella parte in cui dispone che "non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento ... qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".

2.2 In ogni caso, le caratteristiche delle opere realizzate abusivamente, ovvero accorpamento di vari volumi appartenenti all’unità contigua e confinante della stessa proprietà, con creazione – previa demolizione e rifacimento di un solaio in latero-cemento intermedio – di tre diversi cespiti, con apertura di balconi e finestre sia sulla facciata principale che su quelle prospicienti il cortile interno, integrano gli estremi di organismi edilizi con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabili, come destinati a soddisfare esigenze di carattere permanente ed abitativo;
trattasi di nuove costruzioni che, in quanto hanno inciso sul tessuto urbanistico ed edilizio, vanno ricondotte al genus delle opere esterne che necessitano di Permesso di costruire esplicito, nella fattispecie mancante.

2.3 Conseguentemente risulta applicabile l'art. 31 del

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