TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-01-27, n. 202100233

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-01-27, n. 202100233
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202100233
Data del deposito : 27 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/01/2021

N. 00233/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00504/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 504 del 2018, proposto da
A C, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Via G. Carnazza 51;



contro

Guardia di Finanza, Comando Generale, Comando Provinciale di Catania, Ministero della Giustizia, Procuratore Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;



per l'annullamento

a) della determina dell’Ufficio Personale Ispettori Sovrintendenti Appuntati e Finanziari, Comando Generale della Guardia di Finanza, in data 27 novembre 2017, n. 0357287/2017; b) del parere sfavorevole emesso dal Procuratore Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania in data 17 novembre 2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il giorno 27 gennaio 2021 il dott. D B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, già appartenente alla Guardia di Finanza e in servizio, all’epoca della proposizione dell’odierno gravame, presso la Procura della Repubblica di Catania, ha impugnato: a) la determina dell’Ufficio Personale Ispettori Sovrintendenti Appuntati e Finanziari, Comando Generale della Guardia di Finanza, in data 27 novembre 2017, n. 0357287/2017; b) il parere sfavorevole emesso dal Procuratore Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania in data 17 novembre 2017.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) avendo l’interessato maturato i requisiti richiesti, allo stesso sarebbe dovuto aspettare l’attribuzione della qualifica di “Cariche Speciali” con decorrenza dall’1 ottobre 2017; b) a seguito del parere sfavorevole del Procuratore Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania in data 17 novembre 2017, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha, invece, sospeso l’attribuzione della qualifica indicata con determina n. 0357287/2017 in data 27 novembre 2017.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) il provvedimento impugnato contrasta con gli artt. 21, quinto comma, del decreto legislativo n. 199/1995 (come modificato dall’art. 33 del decreto legislativo n. 95/2017), 36, comma 20, del decreto legislativo n. 95/2017 e 15 del decreto legislativo n. 271/1989; b) l’Amministrazione ha fatto applicazione dell’art. 15 del decreto legislativo n. 271/1989, il quale prevede che le promozioni degli addetti alle Sezioni di Polizia Giudiziaria non possono essere disposte senza il parere favorevole del Procuratore Generale presso la Corte di Appello e del Capo dell’Ufficio presso cui è istituita la Sezione; c) tale norma, tuttavia, riguarda le promozioni che conseguono ad un giudizio di valore, non quelle automatiche basate

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi