TAR Bari, sez. I, sentenza 2013-06-05, n. 201300918

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2013-06-05, n. 201300918
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201300918
Data del deposito : 5 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00623/2012 REG.RIC.

N. 00918/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00623/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 623 del 2012, proposto da B F, rappresentato e difeso dagli avv.ti M M e V N, con domicilio eletto presso l’avv. V N in Bari, via Cardassi, 26;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento D.M. n. 0044/III-7/2012 del 20 gennaio 2012, notificato al ricorrente in data 6 febbraio 2012, con il quale il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare ha disposto nei confronti del Brig. Ca., ora in congedo, F B, la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e, per l’effetto, l’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano senza alcun grado;

- di ogni altro atto preordinato, consequenziale, anche non conosciuto;

e per la condanna del Ministero della Difesa a corrispondere al ricorrente le somme dovute a titolo di pensione dal 20.1.2012, ovvero dalla diversa data indicata dal Giudice sino all’annullamento del provvedimento impugnato, nella misura percepita sino alla notifica dello stesso provvedimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

e per la condanna del Ministero della Difesa a risarcire il danno non patrimoniale arrecato al ricorrente, quantificato in €. 25.000,00 oltre interessi legali dal 6.2.2012, ovvero nella minor somma ritenuta di giustizia;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 3 aprile 2013 per le parti i difensori avv.ti Stefano Scremin, su delega dell’avv. Michele Masselli, e Grazia Matteo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente B F (militare dell’Arma dei Carabinieri sino al 9 maggio 2006, attualmente in congedo) impugna il decreto del 20 gennaio 2012 con il quale il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare ha disposto nei suoi confronti la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e, per l’effetto, l’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito italiano senza alcun grado.

Chiede, altresì, la condanna del Ministero della Difesa a corrispondere in proprio favore le somme dovute a titolo di pensione dal 20.1.2012, ovvero dalla diversa data individuata sino all’annullamento del provvedimento impugnato, nella misura percepita sino alla notifica dello stesso provvedimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria ed a risarcire il danno non patrimoniale patito, quantificato in €. 25.000,00 oltre interessi legali dal 6.2.2012, ovvero nella minor somma ritenuta di giustizia.

Il censurato provvedimento giustifica l’entità della sanzione irrogata, facendo riferimento ai fatti di reato contestati al Baudo (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) per i quali lo stesso era stato sottoposto a procedimento penale conclusosi con sentenza del Tribunale di Napoli del 27 ottobre 2010 dichiarativa di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, al venir meno dell’interessato ai doveri di lealtà e correttezza assunti con il giuramento prestato ed alla carenza di qualità morali e di carattere, avendo lo stesso, con le proprie condotte, leso i principi di moralità e rettitudine caratterizzanti il comportamento del militare e compromettendo il rapporto fiduciario intercorrente tra il dipendente e l’Amministrazione.

Dall’ordinanza di custodia cautelare domiciliare del 1° dicembre 2003 emessa dal GIP del Tribunale di Napoli (della quale si fa menzione nella relazione finale della Legione Carabinieri Puglia - Comando Provinciale di Bari - Ufficio Comando del 15 settembre 2011, su cui si fonda, altresì, la motivazione del gravato provvedimento) risulta che il Baudo intrattenesse rapporti illeciti con esponenti della criminalità organizzata.

Deduce parte ricorrente censure così sinteticamente riassumibili:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 1392 dlgs n. 66/2010;
eccesso di potere per difetto di motivazione: sarebbe stato violato il termine di 90 giorni di cui all’art. 1392, comma 1 dlgs n. 66/2010 (“Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all’incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.”) ed il termine di 270 giorni di cui all’art. 1392, comma 3 dlgs n. 66/2010 (“Il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione.”);

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 319 e 61, n. 2 cod. pen. e degli artt. 81 cpv, 326, 61, n. 2 cod. pen.;
contraddittorietà con la decisione datata 8 luglio 2011 della Corte d’Appello di Bari;
eccesso di potere per difetto di presupposto, travisamento dei fatti, carenza ed illogicità di motivazione: i fatti contestati al Baudo risulterebbero privi di accertamento sia in sede penale, sia in sede disciplinare, posto che il processo penale a suo carico si è concluso con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost.;
eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, per travisamento dei fatti e difetto, illogicità, insufficienza di motivazione: l’Autorità disciplinare non avrebbe compiuto alcun accertamento in merito alla asserita responsabilità del Baudo in ordine ai fatti addebitati;

4) violazione e falsa applicazione dell’art 1355 dlgs n. 66/2010;
eccesso di potere per illogicità della motivazione ed irragionevolezza: la sanzione disciplinare irrogata non sarebbe proporzionata rispetto alla gravità dei fatti contestati;
in ogni caso il provvedimento gravato non motiverebbe in ordine alla possibilità di irrogare una sanzione meno grave.

Si costituiva l’Amministrazione, resistendo al gravame.

Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.

La censura sub 1) relativa all’asserita violazione dei termini di cui all’art. 1392 dlgs n. 66/2010 va disattesa.

Infatti, i termini in esame decorrono - ai sensi della citata disposizione - dalla “conoscenza integrale”, da parte dell’Amministrazione, della sentenza penale irrevocabile.

Nel caso di specie tale “conoscenza integrale” avveniva soltanto in data 12 maggio 2011 (circostanza non contestata).

Né parte ricorrente (su cui ricade, ai sensi dell’art. 64, comma 1 cod. proc. amm., il relativo onere probatorio) ha dimostrato, al di là di mere affermazioni prive di supporto probatorio, un diverso momento in cui sarebbe avvenuta tale “conoscenza integrale”, da parte della Amministrazione, della sentenza penale.

Il procedimento disciplinare è stato instaurato in data 20 giugno 2011 (in tale momento storico il Comandante del Comando Regionale dei Carabinieri ordinava l’inchiesta formale).

Il successivo 5 luglio 2011 venivano contestati gli addebiti all’inquisito.

Il gravato provvedimento risale al 20 gennaio 2012 e veniva notificato al ricorrente in data 6 febbraio 2012.

Ne consegue che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, i termini di cui all’art. 1392, commi 1 e 3 dlgs n. 66/2010 sono stati pienamente osservati.

Quanto alle doglianze sub 2) e 3) (di analogo tenore e quindi suscettibili di valutazione unitaria), va evidenziato quanto segue.

Pur non sussistendo nel caso di specie alcun accertamento in sede penale dei fatti contestati al ricorrente B F (stante la conclusione del processo penale pendente dinanzi al Tribunale di Napoli con sentenza di non doversi procedere nei confronti dello stesso interessato per intervenuta prescrizione), cionondimeno, in forza del principio di autonomia e pluralità degli ordinamenti giuridici, l’Autorità disciplinare ha il potere di compiere un’autonoma istruttoria, potere correttamente esercitato nel caso di specie.

Come rilevato da Cons. Stato, Sez. IV, 15 dicembre 2011, n. 6605, alle cui conclusioni questo Collegio ritiene di aderire, infatti, il mancato accertamento del fatto in sede penale a seguito di sentenza dichiarativa della prescrizione non è ostativo alla sua sanzionabilità in sede disciplinare.

In ogni caso, dall’ordinanza di custodia cautelare domiciliare del 1° dicembre 2003 emessa dal GIP del Tribunale di Napoli (della quale si fa menzione nella relazione finale della Legione Carabinieri Puglia - Comando Provinciale di Bari - Ufficio Comando del 15 settembre 2011, su cui si fonda, altresì, la motivazione del gravato provvedimento) è emerso come il Baudo intrattenesse rapporti illeciti con esponenti della criminalità organizzata, il ché di per sé giustifica l’entità della sanzione irrogata al militare.

La sentenza penale dichiarativa della prescrizione, non a caso, ha ritenuto non sussistenti le condizioni di cui all’art. 129, comma 2 cod. proc. pen. ( i.e. “evidenza” della prova di non colpevolezza dell’imputato) per addivenire ad una assoluzione nel merito dello stesso ricorrente.

Il provvedimento sanzionatorio impugnato risulta, pertanto, adeguatamente motivato, sia pure per relationem (con rinvio alla citata relazione finale della Legione Carabinieri Puglia - Comando Provinciale di Bari - Ufficio Comando del 15 settembre 2011 ed all’ordinanza di custodia cautelare domiciliare del 1° dicembre 2003 emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti del Baudo) in ordine alla gravità delle condotte poste in essere.

Infine, ritiene questo Collegio che la sanzione irrogata sia proporzionata alla gravità dei fatti.

Peraltro, non sono sindacabili dal giudice amministrativo la valutazione dei fatti e della loro gravità e la congruità della sanzione disciplinare comminata, salvo le ipotesi di errori macroscopici ovvero di manifesta sproporzione, evidentemente non ricorrenti nel caso di specie.

Come rimarcato da Cons. Stato, Sez. III, 28 aprile 2009, n. 4312 “In tema di sanzioni disciplinari a militari, la valutazione dei fatti e della loro gravità, così come la misura delle relative sanzioni rientrano in una valutazione di merito ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, e sindacabile sul piano della legittimità unicamente nell’ipotesi di macroscopici vizi logici, travisamenti dei fatti o evidenti disparità di trattamento.”.

Recentemente Cons. Stato, Sez. IV, 8 gennaio 2013, n. 28 ha affermato che “La valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati al pubblico dipendente, in relazione alla sanzione disciplinare da applicare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento.”.

Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.

Essendo stata riscontrata la legittimità dell’impugnato decreto, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria azionata dal ricorrente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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