TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-05-08, n. 201500346
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N. 00346/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00135/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 135 del 2014, proposto da:
A F, rappresentato e difeso dagli avv. M P, V B, con domicilio eletto presso , Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, Via della Loggia, 24;
contro
U.T.G. - Prefettura di Ancona, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Ancona, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
del divieto di detenzione di armi e munizioni o altro materiale esplodente;
e del silenzio-rigetto formatosi in esito al ricorso gerarchico proposto avverso il suddetto provvedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Ancona e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2015 la dott.ssa F A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, è stato impugnato il divieto di detenzione di armi e munizioni o altro materiale esplodente, nonché il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico.
Per resistere al ricorso, si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, che ne ha domandato il rigetto, vinte le spese.
Alla pubblica udienza del 16 aprile 2015, sentiti i difensori delle parti, come specificato nel verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Le doglianze di violazione del T.U.L.P.S. e di eccesso di potere sono infondate.
I provvedimenti emanati nel perseguimento di finalità di interesse pubblico afferenti all’ordine pubblico e alla pubblica sicurezza non postulano la piena prova di una responsabilità per illeciti penali, potendo essere motivati su indizi.
Nel caso di cui si controverte, il provvedimento è stato motivato in ragione di un fatto concreto, non estraneo alla sfera di dominio del ricorrente, dal quale è stato desunto il venir meno delle condizioni di sicurezza della detenzione di armi e munizioni.
Il ricorso dev’essere, quindi, respinto.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti costituite.