TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-02-15, n. 202301037
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Testo completo
Pubblicato il 15/02/2023
N. 01037/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04323/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4323 del 2022, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.S.L. Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S M, G R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza del T.A.R. Campania - Napoli, Sez. Quinta n. 1675/2022, pubblicata in data 14.3.2022, resa inter partes nel giudizio R.G. n. 674/22, notificata in pari data a mezzo di posta elettronica certificata, e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.S.L. Napoli 3 Sud;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 il dott. G D V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con sentenza di questo T.A.R. n. 1675/2022 veniva accolto, per violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 e difetto di motivazione, il ricorso R.G. 674/2022 proposto dall’istante, residente a Perugia ma con dimora nel Comune di Torre del Greco, avverso il provvedimento dell’A.S.L. Napoli 3 Sud di rigetto della richiesta di iscrizione negli elenchi anagrafici degli assistiti non residenti;
- con la predetta pronuncia, l’adito Tribunale precisava, altresì, che dal disposto annullamento derivava, quale effetto conformativo, l’obbligo per l’amministrazione sanitaria di provvedere, all’esito del confronto procedimentale, al riesame della posizione del ricorrente con adozione di un provvedimento motivato;
Considerato che:
- con l’epigrafato ricorso, notificato il 14.9.2022 e depositato il 24.9.2022, l’istante propone azione ex art. 112 c.p.a. per l’esecuzione della precitata pronuncia, non appellata, lamentando la perdurante inerzia dell’A.S.L. nella definizione del procedimento de quo, con conseguente pregiudizio della posizione del ricorrente che, allo stato, è privo di assistenza medica di base;
- si duole, invero, che l’amministrazione si sia sottratta alla esecuzione del giudicato mediante adozione di atti sostanzialmente elusivi, tra cui la costituzione di una commissione plurispecialistica per la valutazione delle condizioni cliniche dell’assistito, la richiesta di documentazione sanitaria già in possesso dell’intimato ente e la costituzione di una commissione medica distrettuale con il compito di esprimersi in merito all’istanza del deducente, senza adottare atti conclusivi del procedimento;
- lamenta che, per effetto del contegno omissivo, non può avere accesso al protocollo terapeutico redatto per il trattamento del “diabete mellito di tipo 2” diagnosticato nel luglio 2021 e già calendarizzato per il mese di marzo 2022 dalla stessa A.S.L. Napoli 3 Sud;
- conclude, dunque, con le richieste di accertamento della inottemperanza, di conseguente condanna dell’A.S.L. a dare