TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2022-03-07, n. 202202636

TAR Roma
Sentenza
7 marzo 2022
TAR Roma
Ordinanza cautelare
17 aprile 2020
CS
Accoglimento
Sentenza
20 gennaio 2023
TAR Roma
Ordinanza cautelare
18 febbraio 2021
CS
Ordinanza cautelare
17 giugno 2022
TAR Roma
Ordinanza collegiale
2 dicembre 2020
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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2022-03-07, n. 202202636
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202202636
Data del deposito : 7 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/03/2022

N. 02636/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00662/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 662 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ED ED BR EB, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Petrarchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Trionfale 145;



contro

- Questore della Provincia di Roma, non costituita in giudizio;
- Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto emesso dal Questore della Provincia di Roma il 18.10.2019, notificato al ricorrente in data 19.11.2019, con cui veniva decretata l'irricevibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno;

- di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e conseguente.

B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 10/11/2020:

– del decreto emesso dal Questore della Provincia di Roma il 23.09.2020, depositato dall'Amministrazione procedente nell'odierno giudizio in data 25.09.2020, con il quale veniva disposta, in sede di riesame, la conferma del decreto di irricevibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo adottato il 18.10.2019, notificato al ricorrente in data 19.11.2019;

- di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e conseguente, conosciuto e sconosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2022 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio, l’istante ha impugnato, per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, il provvedimento del 18.10.2019 con cui il Questore di Roma ha decretato l'irricevibilità dell'istanza del 25 settembre 2018 di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, ciò in ragione della mancata dimostrazione di una residenza valida e per il fatto che risultava cancellato dall’anagrafe comunale di Roma per irreperibilità accertata.

Avverso tale atto, l’istante ha proposto il seguente motivo:

- violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 bis della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni; artt. 4 e 5 del d.lgs n. 286 del 1998; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti; difetto di istruttoria; illogicità e ingiustizia manifesta; difetto e/o insufficiente motivazione.

L’amministrazione ha omesso di inviare la prescritta comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 che, nel caso di specie, sarebbe stata oltremodo necessaria in quanto l’istante avrebbe avuto la possibilità di chiarire quanto segue ovvero:

- di non aver mai stabilito la propria residenza all’indirizzo in contestazione di Via Montelanico n. 12;

- di essere iscritto, come risulta dal certificato anagrafico del Comune di Roma, nella popolazione residente del predetto comune, a far data dal 24.10.2016, alla Via Trionfale n. 9086, fino al 26.03.2019 e, poi, dal 05.06.2019, nuovamente

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