TAR Catania, sez. II, sentenza 2014-09-01, n. 201402263
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 02263/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02077/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2077 del 2013, proposto da:
V M, rappresentato e difeso dall'avv. F M, con domiciliato per legge presso la Segreteria del TAR Catania, Via Milano n. 42a;
contro
Ministero della Giustizia in persona del Ministro p.r., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata ria per legge in Catania, Via Vecchia Ognina, n.149;
per l'ottemperanza
al giudicato nascente dal n.135/2011 decreto emesso dalla corte d'Appello di Messina in data 8/10/2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2014 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del decreto in epigrafe, emesso ai sensi dell'art. 2 L. n. 89 del 2001.
Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio, documentando l'intervenuto adempimento, in epoca successiva alla notifica del ricorso in ottemperanza, degli obblighi derivanti dal decreto in epigrafe.
Nella camera di consiglio del 23 aprile 2014 il difensore dei ricorrenti ha confermato l'intervenuto adempimento degli obblighi derivanti dal decreto in epigrafe da parte dell'Amministrazione statale, insistendo per le sole spese di giudizio.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l'Amministrazione adempiuto gli obblighi derivanti dal decreto in epigrafe.
In applicazione del criterio della soccombenza virtuale e considerato che l'Amministrazione ha dato esecuzione al decreto in epigrafe in epoca successiva alla notifica del ricorso, il Ministero della Giustizia va condannato alla rifusione delle spese del presente giudizio.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo, in favore del difensore distrattario del ricorrente, in misura ridotta, tenendo conto che nell'odierna camera di consiglio sono stati trattenuti in decisione altri ricorsi del medesimo procuratore aventi contenuto sostanzialmente identico.