TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-02-13, n. 202402884

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-02-13, n. 202402884
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202402884
Data del deposito : 13 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/02/2024

N. 02884/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03464/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3464 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato M R V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti, in applicazione dell’istituto della “omogeneizzazione stipendiale”, a decorrere dal 1° settembre 2007 per gli appartenenti al Corso 172° e dal 1° settembre 2008 per gli appartenenti al Corso 173°, alla seconda posizione retributiva del colonnello e rispettivamente dal 1° settembre 2009 o 2010 alla prima classe della progressione economica e quindi alla rideterminazione del trattamento stipendiale in applicazione dell''art. 8 della Legge 804/1973 e dell''art. 1802 del D.lgs. n. 66/2010 e al conseguimento della consequenziale maggiore classe della progressione economica a ciascuno spettante secondo la propria anzianità di servizio;

nonché per l''annullamento

se del caso e solo per gli ufficiali appartenenti al corso 172° della Accademia, del provvedimento contenuto nella nota del Ministero della Difesa, Centro Unico Stipendiale Esercito - Ufficio Trattamento Economico di Attività, prot. n. MDE-25720 REG2018 0006510 25-1-2018 del 25.1.2018 avente ad oggetto "trattamento stipendiale vari ufficiali” e di tutti gli atti allo stesso preordinati, connessi e/o consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria del giorno 15 dicembre 2023, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso collettivo oggetto dell’odierno scrutinio, le persone fisiche tutte in epigrafe individuate, nella qualitas di colonnelli e tenenti colonnelli dell’Esercito Italiano, già frequentanti il 172° e 173° corso dell’Accademia militare di Modena, insorgevano avanti questo TAR al fine di ottenere l’accertamento, in applicazione dell’istituto della “ omogeneizzazione stipendiale ” di cui all’art. 5 l. 231/90, del diritto alla rideterminazione del trattamento economico in godimento con l’attribuzione:

- del secondo livello retributivo del grado di colonnello (col. + 2) a decorrere dal compimento del 15° anno di servizio - a far data dalla nomina ad ufficiale – e, dunque, rispettivamente dall’1.9.2007 per gli appartenenti al 172° corso e dall’1.9.2008 per gli appartenenti al 173° corso della medesima Accademia militare di Modena;

- indi, e consequenzialmente, della prima classe della progressione economica, a decorrere dal biennio successivo, ovvero dall’1.9.2009 per gli appartenenti al 172° corso e dall’1.9.2010 per quelli del 173° corso.

1.1. I soli ricorrenti appartenenti al 172° corso, chiedevano, altresì –ove e per quanto necessario ai fini della declaratoria di cui sopra- l’annullamento del provvedimento di cui alla nota dell’allora centro unico stipendiale esercito (CUSE) datata 25.1.2018 con cui - sulla base delle circolari emesse dalla competente direzione generale per il personale militare (PERSOMIL) in materia di “ omogeneizzazione stipendiale ” - veniva respinta l’istanza volta ad ottenere l’adeguamento delle poste stipendiali in godimento.

1.2. La pretesa fondava sul rilievo per cui – una volta acquisito lo stipendio spettante al colonnello dopo tredici anni di servizio senza demerito ai sensi dell’art. 5, comma 3- bis , l. 231/90 (all’1 settembre 2005 per gli ufficiali del 172° corso, e all’1 settembre 2006 per gli ufficiali del 173° corso) - sarebbe gioco forza discesa da quella data la naturale progressione economica di essi ricorrenti che, quindi, avrebbero dovuto accedere dopo due anni (e quindi al compimento del quindicesimo anno di servizio quali ufficiali) alla seconda posizione retributiva (col. + 2) e, dopo ulteriori due anni, alla prima classe della progressione economica (col. + 4).

1.3. Si costituiva la intimata Amministrazione, instando per la reiezione del ricorso e la causa, al fine, illustrate le rispettive posizioni con ulteriori scritti defensionali, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza del 15 dicembre 2023, tenutasi da remoto.

2. Il ricorso non è fondato.

2.1. Valga, in via liminare, il rammentare l’ordito normativo, ratione temporis vigente, in cui si colloca la fattispecie de qua agitur :

- “ agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, le misure dell'assegno di parziale omogeneizzazione di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate, dal 1° gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi… ” (art. 5, comma 1, l. 231/90);

- “ Gli importi previsti dall'art. 1, comma 8, del D.L. 16 settembre 1987, n. 379 , convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1987, n. 468, per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del 19° e 29° anno di servizio militare comunque prestato, i quali rivestano il grado di tenente, capitano, sono rideterminati, dal 1°, gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi… ” (art. 5, comma 2, l. 231/90);

- “ A decorrere dal 1° settembre 1990, quale ulteriore omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di polizia:

a) agli ufficiali che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, è attribuito il trattamento economico spettante al colonnello con relative modalità di determinazione e progressione economica;

b) agli ufficiali che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, è attribuito il trattamento economico spettante al generale di brigata con relative modalità di determinazione e progressione economica. Tale beneficio, quando entra nel computo della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, esclude quello previsto all'articolo 32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224 ” (art. 5, comma 3, l. 231/90);

- “ Fino a quando non ricorrano le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3 agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante è attribuito, a decorrere dal 1° aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadier generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica, fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, ai quali il predetto trattamento è attribuito secondo le modalità previste dal comma 3 ” (art. 5, comma 3- bis , l. 231/90;
comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 3 maggio 2001, n. 157 e poi così  modificato dall'art. 1, L. 30 dicembre 2002, n. 295).

2.2. La ultima norma sopra riportata (art. 5, comma 3- bis ), assume carattere chiaramente transeunte e, per così dire, eccezionale, comechè:

- implicante una deroga (riconoscimento dello stipendio di colonnello al compimento del tredicesimo anno di servizio da ufficiale) alla regola generale che tale attribuzione condiziona ad una anzianità di quindici anni;

- attributiva indi, di un beneficio, con “ anticipo temporale ” del riconoscimento dello stipendio di colonnello, “ Fino a quando non ricorrano le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3 ”.

2.3. Ora, nella fattispecie che ne occupa, i ricorrenti hanno giustappunto fruito del “ beneficium ” contemplato nel ridetto comma 3- bis dell’art. 5, ricevendo “in via anticipata”, rispetto all’ordinario spatium temporis di quindici anni, lo stipendio iniziale di colonnello alla maturazione dei 13 anni di servizio, id est :

- dal mese di settembre 2005 (per i ricorrenti appartenenti al 172° corso);

- dal mese di settembre 2006 (per i ricorrenti appartenenti al 173° corso).

2.3.1. Il riconoscimento di tale beneficium , naturalmente, è stata conformato (e astretto ai limiti foggiati) dalla medesima norma di attribuzione, che expressis verbis esclude che da tale beneficium possa discendere alcunchè in termini di “ determinazione della progressione economica ” (secondo periodo del citato comma 3- bis dell’art. 5 l. 231/90).

2.3.2. Trattasi, in altre parole, della concessione in via anticipata (due anni prima, cioè, dell’ordinario lasso temporale di quindici anni dalla nomina ad ufficiale contemplato nella regula iuris generale di cui al comma 3 dell’art. 5 l. 231/90) del solo “ stipendio ” spettante al colonnello (e non della indennità di impiego operativo, che pure con lo stipendio integra in toto il trattamento economico spettante al colonnello), siccome irrefragabilmente chiarito dalla legge, nello stesso comma 3- bis : “ Il predetto trattamento [vale a dire l’eccezionale, comechè derogatorio della regola generale, riconoscimento dello stipendio spettante al colonello dopo tredici anni di servizio, anziché dopo quindici] non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica ”.

2.4. Consequenzialmente ai ricorrenti, dopo il decorso di ulteriori due anni (13 + 2):

- è stata attribuita –in aggiunta allo stipendio, già riconosciuto quale beneficium due anni prima- anche l’indennità di impiego operativo spettante al colonnello, in tal guisa attribuendo in toto il trattamento economico di colonnello;
aggiungendo, cioè, allo stipendio, già oggetto del beneficium concesso a mente dell’art. 5, comma 3- bis , l 231/90, anche la indennità di impiego operativo.

2.4.1. E’, dunque, da quel momento –maturazione dei quindici anni di servizio nel grado di ufficiale- che:

- è riconosciuto pleno ac optimo iure il complessivo trattamento economico (stipendio e indennità di impiego operativo) del colonnello;

- inizia a maturare la progressione economica per anzianità nel grado, spettante dopo il decorso di due anni (secondo livello retributivo di colonnello);

- è da individuarsi necessariamente il dies a quo per la maturazione del ridetto spatium temporis biennale al fine del conseguimento del secondo livello retributivo (col. + 2).

2.4.2. Ed è ciò che è giustappunto avvenuto nella fattispecie che ne occupa, con il riconoscimento ai ricorrenti:

- dello stipendio di colonnello dopo tredici anni di servizio (beneficio ex art. 5, comma 3- bis , l. 231/90, espressamente escludente che detta attribuzione “anticipata” dello stipendio di colonnello possa costituire la “base”, ovvero il momento di inizio della progressione economica nel grado);

- del completo trattamento economico di colonello, con l’aggiunta cioè della indennità di impiego operativo allo stipendio, al compimento del quindicesimo anno;
è in quel momento che si individua il dies a quo del periodo di anzianità utile per la successiva progressione economica nel grado;

- del secondo livello retributivo di colonnello (col. + 2) dopo l’ulteriore decorso di due anni (a far data dal quindicesimo anno) e, indi, dopo 17 anni dalla nomina ad ufficiale.

2.5. In altre parole, presupposto ex lege contemplato per l’inizio della maturazione del periodo utile ai fini della progressione economica è:

- non già la attribuzione del “solo” stipendio di colonnello per effetto del beneficium di cui al ridetto comma 3- bis ;

- bensì il riconoscimento dell’intero trattamento economico di colonnello, dopo quindici anni cioè dalla nomina ad ufficiale (art. 5, comma 1, l. 231/90).

2.5.1. Ciò che emerge testualmente ed inequivocabilmente dal dato letterale della norma, a mente della quale:

- la attribuzione dello stipendio dopo 13 anni dal conseguimento della nomina a ufficiale “ non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica ” (art. 5, comma 3- bis , l. 231/90);

- nel mentre e di contro, è solo il trattamento economico complessivamente spettante al colonnello dopo 15 anni ad essere riconosciuto “ con relative modalità di determinazione e progressione economica ” (art. 5, comma 1, l. 231/90).

2.5.2. Di qui la correttezza dell’ actio amministrativa quivi vanamente censurata, con il riconoscimento ai ricorrenti:

- della progressione economica e dell’adeguamento del trattamento al secondo livello retributivo di colonnello (col. + 2) alla maturazione di 17 anni di servizio, id est dal mese di settembre 2009 (per i ricorrenti appartenenti al 172° corso) e dal mese di settembre 2010 (per i ricorrenti appartenenti al 173° corso).

2.6. L’irrefragabile dato testuale delle prescrizioni che quivi vengono in rilievo – rimarcato, valga quivi il rammentarlo solo ad abundantiam , anche da questo TAR, per cui “ La norma prevede espressamente, pertanto, che il trattamento di equiparazione ivi previsto non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica ” (TAR Lazio, I, 7943/19)- depone per la insussistenza della pretesa collettivamente azionata dai ricorrenti.

3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.

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