TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-10-19, n. 202315432

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-10-19, n. 202315432
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202315432
Data del deposito : 19 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/10/2023

N. 15432/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00341/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 341 del 2023, proposto da
-OISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, Presidenza della Repubblica, non costituiti in giudizio;
Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato N P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento con il quale il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta plenaria del 26 ottobre 2022, ha conferito l'Ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado, al dott. -OISSIS-;

di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso, ed in ispecie, per quanto occorra:

- della proposta B formulata dalla Quinta Commissione del CSM;

- dell'atto prot. n. 37/7/92-2022 in data 13 ottobre 2022, con il quale il Ministro della Giustizia, con riferimento alle proposte formulate della Quinta commissione, ha espresso il proprio concerto a favore, oltre che del dott. -OISSIS-, che aveva riportato quattro voti, del dott. -OISSIS-, che aveva conseguito due voti;

- del decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 2022, non ancora pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, con il quale è stata disposta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari del dott. -OISSIS-, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado;

- del provvedimento non meglio conosciuto con il quale, su richiesta del Procuratore Generale di Cagliari, e sulla base dei pareri favorevoli del Procuratore Generale di Roma e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è stato disposto che il dott. -OISSIS- assuma l'anticipato possesso delle funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, in deroga a quanto precisato dall'art. 10, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, come avvenuto in data 6 dicembre 2022.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OISSIS- e del Consiglio Superiore della Magistratura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il provvedimento con il quale il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta plenaria del 26 ottobre 2022, ha nominato Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado, il dott. -OISSIS-.

Il ricorrente, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, ha dedotto di avere presentato domanda per il conferimento di tale incarico;
nell’istruire il relativo fascicolo, la Quinta Commissione del CSM aveva illustrato i tratti salienti della carriera degli aspiranti e formulato al Plenum due proposte: la proposta A in favore del dott. -OISSIS- e la proposta B in favore del dott. -OISSIS-, poi approvata.

Nell’illustrare la proposta B a favore del controinteressato, il relatore aveva evidenziato che, mentre il curriculum del dott. -OISSIS- non presentava criticità, quello del dott. -OISSIS- riportava un procedimento disciplinare, e che, sebbene quest’ultimo si fosse concluso con una pronuncia di esclusione degli addebiti, i fatti avrebbero dovuto comunque costituire oggetto di valutazione.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

1.violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 37 del T.U. sulla Dirigenza giudiziaria di cui alla circolare n. p-14858 del 28 luglio 2016 e s.m.i. approvata dal CSM con delibera in pari data nonché del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 e s.m.i. - eccesso di potere per difetto di motivazione, errata valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti e sviamento della funzione tipica dell’atto.

Il relatore della Quinta Commissione, nell’illustrare la proposta B a sostegno della candidatura del dott. -OISSIS-, aveva sottolineato che il dott. -OISSIS-, di seguito all’apertura nei suoi confronti di “una pratica di incompatibilità ambientale conclusasi con l’archiviazione”, era stato sottoposto a procedimento disciplinare che, sebbene definito con una pronuncia di esclusione dagli addebiti, riguardava fatti che avrebbero dovuto costituire oggetto di valutazione.

Tuttavia secondo il disposto dell’art. 37 del T.U. della Dirigenza giudiziaria le decisioni oggetto di

valutazione relative ai procedimenti disciplinari erano solo quelle di condanna dell’incolpato, o al più quelle di proscioglimento per motivi processuali, ma non quelle di assoluzione.

Inoltre, l’art. 36 del T.U. citato stabiliva che “il merito e le attitudini sono desunti: … i) da qualsiasi elemento ritenuto rilevante, risultante da atti del Consiglio o nella sua disponibilità, purché, ove negativo, sia stata garantita al magistrato interessato la possibilità di contraddittorio”.

Pertanto, anche ove i riferimenti contenuti nella proposta B dovessero ritenersi giustificati dal disposto dell’art. 36, primo comma, lett. i) del T.U., gli stessi non avrebbero potuto avere ingresso nella procedura concorsuale se non previa instaurazione del contraddittorio con il ricorrente.

2. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta, anche in relazione al disposto dell’art. 87 del T.U. - sviamento della funzione tipica dell’atto.

Il ricorrente aveva svolto le funzioni di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Cagliari, conferitegli con delibera del 27 giugno 2012, per otto anni (4+4), a decorrere dal 18 settembre 2012;
una volta concluso il procedimento disciplinare, la conferma era stata deliberata il 23 ottobre 2019 dal Plenum del CSM, che aveva rilevato che non sussistevano elementi ostativi.

Di conseguenza la proposta B doveva ritenersi in contraddizione con quanto precedentemente stabilito.

3.Violazione e falsa applicazione del T.U. sulla Dirigenza giudiziaria e in specie degli artt. 18, 25, 26, 28, comma 2, 29 e 32, lett. b - eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errata valutazione dei presupposti.

Ai sensi dell’art. 18, lett. a), del Testo unico, ai fini del conferimento degli uffici requirenti di grandi dimensioni rivestiva speciale rilievo lo svolgimento pregresso di funzioni direttive e semidirettive, con riferimento ai concreti risultati conseguiti nella gestione dell’ufficio;
al riguardo, il dott. -OISSIS- poteva vantare di aver retto la Procura della Repubblica di Cagliari nel corso del 2015 in occasione delle assenze del titolare e, dopo il collocamento in quiescenza di quest’ultimo, aveva assunto le relative funzioni con continuità a far data dall’1 gennaio 2016, svolgendole ininterrottamente sino al 23 maggio 2017, e cioè sino al giorno prima dell’insediamento del nuovo Procuratore della Repubblica;
dunque, il ricorrente aveva svolto le funzioni direttive di Procuratore della Repubblica per circa un anno e mezzo nell’ufficio messo a concorso.

Il controinteressato, invece, non poteva vantare alcuna esperienza pregressa nello svolgimento di funzioni direttive di uffici requirenti di grandi dimensioni.

Le medesime considerazioni varrebbero per le funzioni semidirettive, poiché il dott. -OISSIS- aveva svolto l’incarico semidirettivo di Procuratore Aggiunto presso l’Ufficio da assegnare con il concorso per otto anni (dal 18 settembre 2012 al 18 settembre 2020), mentre il dott. -OISSIS- aveva ricoperto l’incarico di Procuratore Aggiunto presso la Procura di Roma per circa cinque anni, computando il periodo intercorso tra la sua nomina e la scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura in esame.

Tali indicatori sarebbero stati del tutto obliterati nel giudizio comparativo.

Né poteva ritenersi che assumesse rilievo dirimente a favore del controinteressato la circostanza che questi aveva svolto le funzioni di Procuratore aggiunto in una procura con 94 sostituti, con (asserita) maggiore complessità delle connesse attività di coordinamento: presso la Procura di Roma, infatti, operavano ben sette procuratori aggiunti, ciascuno dei quali coordinava gruppi di lavoro costituiti da 12/14 sostituti, mentre il dott. -OISSIS- era l’unico procuratore aggiunto in organico a Cagliari e, quindi, aveva coordinato 19 sostituti e la totalità dei gruppi di lavoro.

Doveva poi tenersi conto anche del fatto che, per le procure distrettuali, come quella di Cagliari, ai sensi dell’art. 32, lett. b, del T.U. Dirigenza, assumevano peculiare rilievo nella comparazione le esperienze maturate, come nel caso del ricorrente, nella trattazione di procedimenti relativi ai reati indicati dall’art. 51, comma 3 bis, c.p.p., di competenza della D.D.A..

Anche sotto questo profilo, data la maggiore esperienza del ricorrente ed i risultati ottenuti nell’ambito delle D.D.A., prima presso la Procura di Caltanissetta e, poi, presso la Procura di Cagliari, ove aveva svolto le funzioni di coordinatore, avrebbe dovuto essere affermata la sua prevalenza.

Si sono costituiti il Consiglio Superiore della Magistratura e -OISSIS- resistendo al ricorso.

All’udienza pubblica del 5 luglio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Deve premettersi che il procedimento per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi ai magistrati ordinari è disciplinato dal d.lgs. n. 160/2006 e dal Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria, adottato dal CSM nella seduta del 28 luglio 2015.

Secondo tale disciplina, per il conferimento di incarichi direttivi assumono rilevanza il parametro delle “attitudini” e quello del “merito” che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo ed unitario.

Il parametro delle attitudini viene definito all'art. 12, comma 12, del d.lgs. 160/2006, ai sensi del quale l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale;
è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.

Il profilo del merito investe, invece, la verifica dell'attività, anche giudiziaria, svolta ed ha lo scopo di ricostruire in maniera completa il profilo professionale del magistrato, del quale vanno valutati capacità, laboriosità, diligenza ed impegno, come definiti dall’art. 11 del d.lgs. 160/2006.

Integrativa della normativa primaria è, poi, quella secondaria posta dal Consiglio Superiore della Magistratura contenuta nella Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015, “Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria”, che ha stabilito, quanto alla valutazione del merito, che la stessa debba avvenire sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale e ha disciplinato in maniera estremamente puntuale l’apprezzamento del requisito dell’attitudine.

In tale contesto, l’art. 36 della circolare citata prevede che “1. Il merito e le attitudini sono desunti dai dati ricavabili: a) dai pareri attitudinali dei Consigli giudiziari elaborati secondo il modello allegato al presente testo unico, nonché dai pareri per la conferma quadriennale e per le valutazioni di professionalità nonché, ancora, da ogni altro atto facente parte del fascicolo personale del magistrato;
b) dalle risultanze relative al carico e alla natura del lavoro svolto, in particolare come desumibili dalle rilevazioni statistiche;
c) dalla scheda di autorelazione elaborata secondo il modello allegato al presente testo unico;
d) da ogni documento utile a dimostrare il possesso dei requisiti attitudinali di cui al Capo I;
e) dalle proposte organizzative relative all’ufficio direttivo richiesto;
f) dagli accertamenti, anche a mezzo audizione, effettuati dal Consiglio superiore nelle sue varie articolazioni o disposti dalla commissione direttivi;
g) dalle audizioni personali dei magistrati aspiranti all'incarico disposti dalla commissione direttivi;
h) dagli esiti delle ispezioni ministeriali realizzate presso gli uffici di appartenenza del magistrato;
i) da qualsiasi elemento ritenuto rilevante, risultante da atti del Consiglio o nella sua disponibilità, purché, ove negativo, sia stata garantita al magistrato interessato la possibilità di contraddittorio”.

La disposizione citata, oltre a riportare una serie di atti nominativamente indicati dai quali devono essere desunti gli elementi rilevanti per la valutazione delle attitudini e del merito, menziona anche, con una clausola di chiusura, sub lett. a) “ogni altro atto facente parte del fascicolo personale del magistrato” e, sub lettera i), “qualsiasi elemento ritenuto rilevante, purché, ove negativo, sia stata garantita al magistrato interessato la possibilità di contraddittorio”.

Tali precisazioni evidenziano che la ratio della disciplina è quella di consentire al Consiglio Superiore della Magistratura di addivenire ad una valutazione il più possibile completa e onnicomprensiva del profilo professionale del magistrato, che non tralasci alcuno degli elementi, emergenti dagli atti del fascicolo personale o comunque nella disponibilità dell’Organo di autogoverno, che consenta di giungere ad una considerazione complessiva e completa delle attitudini e del merito del singolo aspirante all’incarico e della sua idoneità a ricoprire il ruolo.

Le vicende disciplinari sono poi prese in esame dal successivo art. 37 della circolare citata, secondo il quale “Le decisioni adottate dalla Sezione Disciplinare nei confronti degli aspiranti sono comunque oggetto di valutazione.

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