TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-02-28, n. 202202326
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Testo completo
Pubblicato il 28/02/2022
N. 02326/2022 REG.PROV.COLL.
N. 06287/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6287 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Dini Modigliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Merulana 272;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto del Ministro della Giustizia pro tempore del 18.11.2014, notificato in data 22.12.2014, nonché di tutti i provvedimenti adottati in esecuzione del succitato decreto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente ha impugnato il decreto di estradizione indicato in epigrafe, emesso dal Ministro della Giustizia in data 22 dicembre 2014, in virtù del quale è stata disposta la consegna dell’esponente in mani delle autorità ucraine.
L’istante ha lamentato l’illegittimità dell’atto, in forza di articolati motivi diritto ed ha concluso per l’annullamento del provvedimento e per il riconoscimento del risarcimento dei danni derivati.
Si è costituita l’amministrazione intimata, contestando il ricorso.
Con ordinanza n. -OMISSIS-/2015, il Collegio ha respinto la domanda cautelare.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 1 dicembre 2021.
2. Il ricorso infondato.
3. Giova ricordare i fatti di causa. Il 20 novembre 2012, il Sig. -OMISSIS- è stato arrestato dalla Polizia Giudiziaria ai sensi degli artt. 715-716 c.p.p. sulla base di un mandato di arresto emesso dalle autorità Ucraine. Pervenuta la prescritta documentazione, la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 13141/2013 del 24 ottobre 2013, ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione. Nelle more del procedimento finalizzato all'estradizione, l'estradando ha proposto istanza di protezione internazionale dinanzi alla competente commissione territoriale. In data 31 luglio 2014, la commissione territoriale ha rigettato l'istanza di protezione. Avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento della protezione internazionale, l'estradando ha proposto opposizione dinnanzi al Tribunale civile in data 10 ottobre 2014, con conseguente sospensione ex lege del provvedimento emesso dalla commissione territoriale. La Corte d'Appello di Bologna, nel definire il giudizio circa la sussistenza delle condizioni per la concessione dell'estradizione, ha valutato le doglianze, sollevate dalla persona sottoposta al procedimento di estradizione, circa possibili violazioni dei diritti fondamentali che egli avrebbe potuto subire nel paese di origine. In particolare, la Corte territoriale ha rilevato come non risultasse agli atti che nell'ambito del procedimento estero a carico dell'estradando avrebbero influito considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali. La Corte ha altresì rilevato come le denunce provenienti dalle organizzazioni internazionali, in ordine a violazioni dei diritti fondamentali che si perpetravano in Ucraina, fossero riferibili a mere situazioni contingenti e non riguardassero de quo. Con sentenza del 22 ottobre 2014, depositata il 31 ottobre 2014, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la riferita sentenza. Nel rispetto dei termini di cui all'art. 708 c.p.p., in data 18 novembre 2014, il Ministro della Giustizia ha sottoscritto il decreto di concessione dell'estradizione, impugnato con il ricorso introduttivo. In data 22 dicembre 2014, ossia in data successiva al provvedimento della Commissione territoriale che denegava la protezione internazionale, l'estradando è stato consegnato alle autorità ucraine.
4. Tanto esposto in fatto, con i primi due motivi di ricorso, l’esponente assume che il Ministro non avrebbe dovuto decidere sulla domanda di estradizione, ovvero avrebbe dovuto revocare la decisione favorevole, per effetto della pendenza del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale.
Ed infatti, ai sensi dell’art. 7 d.lgs.25/2008, il richiedente asilo ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale, decisione la cui efficacia resta sospesa in caso di impugnazione in sede giurisdizionale, per effetto dell'art. 19, co.4, d.lgs. 150/2011.
L’assunto è infondato.
L’art 7, comma 1, d. lgs. n.25/2008 non neutralizza invero il potere/dovere del Ministro di deliberare, tempestivamente e comunque, sulla domanda di estradizione sulla base dell’art 708 c.p.p., senza che possa profilarsi alcuna violazione del principio del non refoulement .
Premesso che