TAR Napoli, sez. I, ordinanza collegiale 2014-01-15, n. 201400302
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N. 00302/2014 REG.PROV.COLL.
N. 04706/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4706 del 2013, proposto da:
V P, rappresentato e difeso dall'avv. G D, con domicilio eletto presso Vincenzo Ferraiuolo in Napoli, via Cappella Vecchia N.8/A;
contro
Comune di Teverola in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. R M, con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia, n. 62;
nei confronti di
Coop. Aa P.L. a r.l., n.c.;
per l'annullamento
esecuzione della sentenza del Tar Campania di Napoli, Prima Sezione n.10087 del 2003.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Teverola;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
premesso che il ricorso per ottemperanza della sentenza n. 10087 del 2003 risulta notificato nei confronti della Coop. Aa P.L. a r.l., a mezzo Ufficiale Giudiziario, presso l’indirizzo di Aversa - viale Piave n. 27;
visto che all’indirizzo indicato l’incaricato della notificazione ha attestato che l’impresa risulta trasferita;
ritenuto che, in mancanza di un ulteriore avviso mediante raccomandata ai sensi del combinato disposto degli articoli 145 e 140 c.p.c., applicabili nella specie in virtù del richiamo effettuato dal c.p.a., il processo notificatorio non può ritenersi validamente perfezionato, tenuto conto che la sede della società è esattamente individuata e che invece la copia da notificare non è stata consegnata per difficoltà di ordine materiale, momentanea assenza, incapacità o rifiuto delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c. (portiere dello stabile in cui ha sede la società, ovvero persona vicina che accetti di riceverla: Cass., 11.8.2000, n. 10629);
considerato che non può parlarsi di inesistenza della notifica del ricorso, essendo certo che la notifica di questo atto non manca del tutto, dovendosi piuttosto considerare incompleta la medesima notifica, onde, stante la mancata costituzione della controinteressata, occorre ordinare la rinotifica del ricorso alla Coop. Aa P.L. a r.l. presso la sede legale, nelle forme previste dall’articolo 145 c.p.c. e, se del caso, ai sensi dell’art. 143 c.p.c. presso la residenza del legale rappresentante della medesima società, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;