TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2019-03-25, n. 201900848

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2019-03-25, n. 201900848
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201900848
Data del deposito : 25 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/03/2019

N. 00848/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00416/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 416 del 2019, proposto da-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tar Palermo, in via Butera, n. 6;

contro

- il Ministero dell'Interno e la Questura Caltanissetta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

per l'annullamento

previa sospensione

- del decreto di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE n. I01620976, Cat. A12/2018/Imm, emesso dal Questore della Provincia di Caltanissetta in data 13/11/2018;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente;


Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di formale costituzione in giudizio, con i relativi allegati, delle Amministrazioni intimate;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale da parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la D.ssa A P;

Uditi, nella camera di consiglio del 12 marzo 2019, per le parti i difensori, presenti così come specificato nel verbale d’udienza, ai quali il Presidente del Collegio ha dato avviso della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata;


Considerato che:

- con ricorso ritualmente notificato e depositato, la sig.ra-OMISSIS-, di nazionalità cinese, ha impugnato il provvedimento della Questura della Provincia di Caltanissetta in epigrafe, notificatole in data 21.11.2018, di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. I01620976 rilasciato il 2.12.2010, ai sensi dell’art. 9, co. 7, lett. c), del d.lgs. n. 286/1998, in quanto “ non ha i requisiti necessari per il mantenimento del suddetto permesso di soggiorno, poiché a suo carico risultano: sentenza di condanna emessa in data 12.11.2013 dal Tribunale di Gela e divenuta irrevocabile l’11.05.2014, per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p. (commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione);
sentenza di condanna emessa in data 28/04/2016 dal Tribunale di Gela e divenuta irrevocabile il 04.11.2016 per il reato di cui all'art.695 c.p. (commercio non autorizzato di armi)
”;

- le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio depositando documentazione concernente la vicenda senza articolare alcuna difesa scritta;

- alla camera di consiglio del 12.3.2019 è stato dato avviso ai sensi dell’art. 60 c.p.a. ai fini della definizione con sentenza in forma semplificata;

Ritenuto che il ricorso è fondato per le assorbenti considerazioni di cui di seguito:

- l’art. 9, co. 7, lett. c), del d.lgs. n. 286/1998, rubricato “Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”, dispone che “ Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato: … c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4; “;
il richiamato comma 4 dispone a sua volta che “ 4. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto … di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero .”;

- nella fattispecie non emerge in atti che il Questore abbia tenuto conto in alcun modo delle circostanze specifiche di cui sopra, attinenti alla durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché all'inserimento sociale, familiare e lavorativo della straniera odierna ricorrente, atteso che, dal tenore testuale del provvedimento impugnato, emerge, con evidenza, che la revoca è stata disposta solo ed esclusivamente in conseguenza automatica dei richiamati precedenti penali ai quali è stata sostanzialmente riconosciuta automatica valenza ostativa;

- risulta in atti che la ricorrente ha dato riscontro alla comunicazione di avvio procedimentale (con osservazioni scritte, in data 25.10.2018 e 9.11.2018) rappresentando che si sarebbe trattato di reati di tenue gravità e ridotti disvalore e allarme sociale (il reato contravvenzionale, di cui all'art. 695 c.p., invero, era inerente alla vendita, in buona fede, di alcuni piccoli coltelli, mentre l’altro aveva a oggetto quattro telecomandi per videogiochi con segni falsi che ha portato anche al riconoscimento dell'ipotesi attenuata di reato di cui agli artt. 648, comma 2, e 474, comma 2, c.p., con concessione della sospensione condizionale della pena, nonchè all’applicazione del beneficio della non menzione) e di essere ben inserita nel contesto lavorativo e sociale, vivendo in Italia, da oltre dieci anni, con la propria famiglia nel Comune di Gela (marito, due figli, nuora, genero e nipoti);

Ritenuto perciò che il ricorso va accolto e, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione;

Ritenuto, infine, che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

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