TAR Torino, sez. II, sentenza 2014-07-11, n. 201401269

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2014-07-11, n. 201401269
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201401269
Data del deposito : 11 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00949/2010 REG.RIC.

N. 01269/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00949/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 949 del 2010, proposto da:
PIERO AURELIO TARDITI, rappresentato e difeso dagli avv. D C, C T, con domicilio eletto presso D C in Torino, via Monte Asolone, 8;

contro

COMUNE DI GREMIASCO, rappresentato e difeso dagli avv. P M, G G, G R, con domicilio eletto presso Antonio Fiore in Torino, corso Alcide De Gasperi, 21;

nei confronti di

CLAUDIO PORTA;

per l'annullamento

a) della determina n. 13 del 31 maggio 2010 del Comune di Gremiasco a firma del Responsabile del Servizio, con la quale veniva stabilito di procedere all'espletamento della procedura diretta all'alienazione delle aree di cui all'oggetto, e nella specie con la pubblicazione dell'allegato avviso d'asta, relativamente al solo lotto n. 1;

b) dell'avviso d'asta datato 31 maggio 2010 per l'alienazione di due aree verdi del Comune di Gremiasco a firma del Responsabile del Servizio Segretario Comunale dott.ssa Maria Cosentino, relativamente al solo lotto n. 1;

c) del verbale di gara del 18.6.2010, con il quale la Commissione di gara disponeva l'assegnazione provvisoria dell'area di cui al lotto n. 1 al signor C P;

d) della determina n. 27 del 5.7.2010 del Comune di Gremiasco a firma del Responsabile del Servizio dott.ssa Maria Cosentino, con la quale il Comune disponeva l'assegnazione dell'area di cui al lotto n. 1 al signor C P;

nonchè per l'annullamento

di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, discendente, conseguente dagli atti impugnati e per ogni conseguente statuizione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gremiasco;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2014 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il sig. Piero Aurelio T ha impugnato tutti gli atti della procedura di alienazione di area comunale, indetta e svolta dal Comune di Gremiasco (AL) tra i mesi di maggio e giugno del 2010, ed avente ad oggetto – tra l’altro – un’area verde “ distinta in mappa catastale al foglio n. 6 particella 548, [...] ubicata nella parte interna del territorio comunale e posta in fregio alla strada provinciale per Caldirola ” (così si legge nella deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 3 maggio 2010, con la quale si è stabilito di vendere l’area).

Va premesso che il sig. T, pur interessato all’acquisto della suddetta area verde (in quanto suo precedente proprietario, prima di un provvedimento di acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale), non ha tuttavia partecipato alla gara di acquisto la quale si è conclusa con l’aggiudicazione del bene all’unico offerente presentatosi, il sig. C P.

Degli atti impugnati il ricorrente ha domandato l’annullamento per i seguenti motivi di legittimità:

- violazione dell’art. 17 del r.d. n. 454 del 1909 e dell’art. 65 del r.d. n. 827 del 1924 “per erronea indicazione del bene oggetto dell’asta”: in realtà, l’area che il Comune intendeva mettere in vendita sarebbe quella corrispondente alla particella catastale n. 458 del foglio n. 6 (e non quella, erroneamente indicata negli atti di gara, n. 548);
peraltro, proprio a seguito “dell’evidente equivocità dell’indicazione dell’immobile oggetto d’asta”, il sig. T non sarebbe stato messo in grado di partecipare alla gara;

- violazione dell’art. 64 del r.d. n. 827 del 1924 il cui comma 1 – secondo il ricorrente – “prevede un termine minimo di pubblicazione dell’avviso d’asta di 15 giorni”: nel caso di specie, l’avviso d’asta “è stato pubblicato per soli 14 giorni (dall’1.6.2010 al 14.6.2010)”;

- violazione dell’art. 12 della legge n. 127 del 1997 (disposizione che consente agli Enti locali di derogare alle norme sulla propria contabilità generale): aver stabilito un termine inferiore ai 15 giorni per la pubblicazione dell’avviso d’asta, senza alcuna motivazione sulle “ragioni di urgenza (che costituiscono requisito implicito del potere derogatorio concesso agli enti locali)” avrebbe determinato la violazione anche dell’art. 12 cit.


2. Si è costituito in giudizio, con memoria di mero stile, il Comune di Gremiasco, in persona del Sindaco pro tempore , depositando documenti e chiedendo il rigetto del gravame.

Con memoria depositata il 15 maggio 2014 il Comune ha esposto compiutamente le proprie difese, riconoscendo preliminarmente che l’avviso d’asta aveva, in effetti, erroneamente indicato gli estremi catastali dell’area oggetto di alienazione.

Il ricorrente ha brevemente replicato con memoria depositata il 28 maggio 2014.

Alla pubblica udienza del 18 giugno 2014, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.


3. Il ricorso non è fondato.

Va anzitutto premesso che, pur essendo evidente e pacifico l’errore materiale commesso negli atti di gara allorché sono stati riportati non fedelmente i dati catastali dell’area oggetto di alienazione, ciò tuttavia non ha comportato alcun vizio di legittimità della procedura in quanto, sia nell’avviso d’asta sia nell’allegata perizia, il bene era stato descritto ed individuato senza possibilità di equivoco. L’avviso d’asta aveva, invero, descritto a sufficienza l’area, specificando che essa era “ ubicata nella parte interna del territorio comunale e posta in fregio alla strada provinciale per Caldirola ”: non vi poteva quindi essere possibilità di confondere l’area con il terreno di cui alla particella catastale n. 548 il quale (come affermato dall’amministrazione, in ciò non più smentita dalla controparte) non si trova ubicato in fregio alla strada provinciale. Dal canto suo, la perizia estimativa allegata all’avviso d’asta aveva completato la descrizione dell’area, specificando ulteriormente che essa “ è posta ad una quota leggermente sopraelevata di circa 2 metri, vi si accede da una stradina privata direttamente confinante sul lato Ovest (mapp. 457) è costituita da una striscia di terreno a conformazione pianeggiante, stretta e lunga, di superficie nominale pari a mq. 37, delimitata sui 4 lati da recinzione ”. Ne deriva che l’errore sull’indicazione del dato catastale, in una con l’effettiva consistenza dell’area, costituivano elementi facilmente riconoscibili, soprattutto da parte del suo precedente proprietario: con conseguente infondatezza del primo motivo di gravame.

Non sono poi fondati neanche gli altri motivi di censura. Per un verso, si deve rilevare che la pubblicazione dell’avviso d’asta è stata regolarmente effettuata sull’Albo pretorio comunale dal 1° giugno al 14 giugno 2010 (cfr. certificato di pubblicazione, in atti), mentre il giorno dell’incanto è stato fissato per il 18 giugno 2010: è stato dunque rispettato il disposto di cui all’art. 64, comma 1, del r.d. n. 827 del 1924, a norma del quale “ L'avviso d'asta si pubblica almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'incanto ”. Nessuna deroga alle norme sulla contabilità generale degli Enti locali (ai sensi dell’invocato art. 12, comma 2, della legge n. 127 del 1997), pertanto, appare emergere nella specie.

In ogni caso, anche a voler ritenere che il significato della disposizione di cui all’art. 64, comma 1, del r.d. n. 827 del 1924 sia nel senso che la pubblicazione dell’avviso d’asta debba perdurare per quindici giorni consecutivi, dovrebbe allora concludersi che, nel caso di specie, la pubblicazione mantenuta per 14 giorni ha effettivamente integrato una deroga alle norme sulla contabilità generale degli Enti locali: deroga che, tuttavia, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge n. 127 del 1997, non abbisognava di una particolare motivazione, tantomeno sull’“urgenza” (aspetto, invero, non previsto da detta norma), anche in considerazione della modestia del bene oggetto di alienazione.


4. Le spese della controversia seguono l’ordinaria regola della soccombenza e sono da liquidarsi nella somma di euro 2.000,00 (duemila/00).

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