TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-06-03, n. 202201531

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-06-03, n. 202201531
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202201531
Data del deposito : 3 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/06/2022

N. 01531/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00363/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 363 del 2017, proposto da I.L.V.C. "Impianti Elettrici" S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato L C, con domicilio eletto presso lo studio Gabriele Gambardella in Salerno, via G.V. Quaranta n. 8;

contro

Comune di Caselle in Pittari, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della nota a firma del responsabile dell'U.T.C. del comune di Caselle in Pittari, dott. ing. A S, Prot. n. 6930 del 28/12/2016, comunicata, in pari data, avente ad oggetto: “Concessione per la costruzione, manutenzione e gestione dell'impianto di illuminazione votiva al cimitero civico. Comunicazione di cessazione del servizio” e, ove occorra e nei limiti dell'interesse della ricorrente, della nota comunale a firma del Sindaco, dott. Maurizio Tancredi Prot. 6159 del 17/11/2016 e della nota a firma del responsabile dell'U.T.C. del comune di Caselle in Pittari, dott. ing. A S, Prot. n. 6178 del 18/11/2016, nonché di ogni e qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto, connesso o conseguente;
in via subordinata si chiede condannarsi l'ente convenuto al pagamento di tutto quanto previsto ai sensi dell'art. 176 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 (già art. 158, comma 1 del D.lgs n. 163/2006) e, contestualmente, di sospendere, ex art. 176, comma IV del D.Lgs n. 50/2016, l'efficacia della revoca della concessione  fino a quando l'ente convenuto abbia corrisposto alla ricorrente tutte le somme previste dall'anzidetto comma 4 (già art. 158, comma 3 del D.Lgs n. 163/2006).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2022 il dott. P S e uditi per le parti i difensori Nessuno è presente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – La I.L.V.C. “Impianti Elettrici” s.r.l. ha impugnato, per l’annullamento, la nota n. 6930 del 28/12/2016 a firma del responsabile dell’U.T.C. del comune di Caselle in Pittari, con la quale è stata comunicata la cessazione della concessione per la costruzione, manutenzione e gestione dell’impianto di illuminazione votiva al cimitero civico.

2. – Deduce la società, con il motivo di ricorso sub I, la violazione del contratto n. 3 del 28/10/1969 e della deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 24/02/1968 nonché dell’annesso capitolato speciale, approvati dalla G.P.A. di Salerno nella seduta del 10/07/1968, i quali devono ritenersi tuttora efficaci e vincolanti, prevedendo il contratto una durata venticinquennale della concessione, rinnovabile tacitamente, in mancanza di regolare disdetta da inviarsi almeno sei mesi prima dello scadere della concessione, di guisa che, in assenza di atti risolutori, il contratto si sarebbe rinnovato tacitamente nel 1993 per altri venticinque anni (quindi sino al 2018).

2.1. – Ulteriore e distinto profilo di illegittimità della disposta cessazione sarebbe da rinvenirsi (motivo sub II), sostiene ancora la ricorrente, nella violazione della deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 23 gennaio 2004 e dell’annesso capitolato d'appalto, per effetto della quale il rapporto di concessione sarebbe stato rinnovato per venticinque anni, con scadenza, quindi, nel 2028.

2.2. – L’atto impugnato sarebbe viziato, inoltre, da incompetenza (motivo sub III), atteso che la decisione di procedere ad una “ gestione diretta del servizio ” spetterebbe al solo Consiglio Comunale, dalla violazione delle prerogative di partecipazione procedimentale riconosciute ai sensi degli artt. 7 e 10 bis della L. n. 241/90 (motivi sub IV e V), da deficit motivazionali (motivo sub VI) e, in ultimo, dalla violazione dell’art. 34 del D.L. n. 179/2012 nonché dell’art.

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