TAR Torino, sez. III, sentenza 2024-06-21, n. 202400742

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. III, sentenza 2024-06-21, n. 202400742
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202400742
Data del deposito : 21 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/06/2024

N. 00742/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00421/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 421 del 2023, proposto da
VAIBUS s.c.ar.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati P L S e G S, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

contro

Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege avente sede in Torino, via dell’Arsenale n. 21;

per l’accertamento

- dell’insussistenza del diritto dell’ART a riscuotere il contributo di funzionamento di cui all’art. 37 del D.L. 201/2011 e s.m.i.;
e conseguentemente,

- dell’insussistenza di alcun obbligo dichiarativo di VAIBUS s.c.ar.l. in ordine a tale contributo;

- e comunque del diritto della ricorrente a non corrispondere il predetto contributo per le annualità 2022 e 2023, ed in ogni caso a far data dalla cessazione della gestione del servizio di trasporto pubblico da parte del Consorzio One (di cui la ricorrente era consorziata) nel territorio della Regione Toscana di cui al “contratto ponte” e ai successivi atti d’obbligo di servizio pubblico.

Sotto altro profilo, per l’accertamento:

- dell’insussistenza del diritto della Autorità di Regolazione dei Trasporti a riscuotere il contributo di funzionamento di cui all’art. 37 del D.L. 201/2011 e s.m.i. nella parte in cui lo stesso si riferisca a ricavi per i servizi svolti in favore della società consortile One s.c. a r.l.;
nonché

- dell’insussistenza di alcun obbligo dichiarativo in ordine ai ricavi per i servizi svolti in favore della società consortile One s.c. a r.l.

Ove occorra, per l’annullamento:

- della nota dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 01/04/2022 comunicata in pari data recante oggetto « Contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Anno 2022 », della nota dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 03/04/2023 comunicata in pari data recante oggetto « Contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Anno 2023 »;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ivi comprese la Delibera dell’ART n. 181/2021 del 16/12/2021 e la Delibera dell’ART n. 242 del 06/12/2022 ove intese nel senso di legittimare la richiesta contributiva della Autorità.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2024 il dott. G F P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso notificato in data 12/05/2023, VAIBUS s.c.ar.l. ha chiesto che fosse accertato il proprio diritto a non corrispondere il contributo per il mantenimento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito “ART”) di cui all’art. 37 del d.l. 201/2011 e a non adempiere ai correlati obblighi dichiarativi per le annualità 2022 e 2023. La società consortile ricorrente ha domandato inoltre l’annullamento della nota ART a mezzo della quale è stata diffidata ad adempiere agli obblighi dichiarativi funzionali alla determinazione del contributo, nonché delle Delibere ART n. 181/2021 e n. 242/2022, « ove intese nel senso di legittimare la richiesta contributiva della Autorità ».

VAIBUS s.c.ar.l. ha articolato due motivi di impugnazione, di seguito compendiati:

- « 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 37 co. 6 lett. b) del D.L. 201/2011. Violazione e falsa applicazione dell’artt. 2, 7 e 10 della L. 212/2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente). Violazione e falsa applicazione della Delibera dell’ART n. 181/2021 e della Delibera dell’ART n. 242/2022. Difetto di istruttoria. Errore nei presupposti e travisamento dei fatti. Ingiustizia manifesta. In via subordinata: illegittimità dell’art. 1 co. 5 della Delibera ART n. 181/2021 e dell’art. 1 co. 5 della Delibera ART n. 242/2022 per violazione e falsa applicazione dell’art. 37 co. 6 lett. b) del D.L. 201/2011 »), a mezzo del quale la ricorrente ha evidenziato come One s.c.ar.l., cui VAIBUS s.c.ar.l. è socia, abbia integralmente cessato la gestione del servizio di trasporto pubblico nel territorio della Regione Toscana, svolto al 31/10/2021 in forza di un affidamento diretto (c.d. Contratto ponte) e di obblighi di servizio, ai sensi dell’art. 5 del Reg. CE n. 1370/2007. Non svolgendo – e non potendo per Statuto svolgere – alcuna altra prestazione sul mercato del trasporto, né One s.c.ar.l. né le società ad essa consorziate sarebbero più soggette ad alcuno degli obblighi dichiarativi e contributivi previsti dalle Delibere ART n. 181/2021 e n. 242/2022, a nulla rilevando la mancata liquidazione del consorzio. Donde l’infondatezza di ogni pretesa in tal senso avanzata dall’Amministrazione intimata;

- « II: Violazione e falsa applicazione dell’art. 37 co. 6 lett. b) del D.L. 201/2011. Violazione e falsa applicazione della Delibera dell’ART n. 181/2021 del 16.12.2021. Violazione e falsa applicazione dell’art. 67 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 660 e del divieto di doppia imposizione. Difetto di istruttoria. Errore nei presupposti e travisamento dei fatti. Ingiustizia manifesta. Violazione degli articoli 3 e 97 »), a mezzo del quale VAIBUS s.c.ar.l. lamenta che la pretesa avanzata dall’ART nei propri confronti contrasti col divieto di doppia imposizione, previsto dall’art. 67 del d.p.r. 600/1973.

2. – L’ART si è costituita in giudizio, chiedendo l’integrale reiezione delle pretese di controparte. La Difesa erariale ha eccepito innanzitutto la tardività del ricorso, in quanto l’obbligo contributivo contestato da VAIBUS s.c.ar.l. troverebbe fondamento nelle Delibere ART n. 181/2021 e n. 242/2022, la cui impugnazione non sarebbe più ammissibile, stante il decorso del termine previsto dall’art. 29 c.p.a.. Nel merito, ha contestato la fondatezza delle tesi attoree, sostenendo che il mancato svolgimento del servizio di trasporto non escluda la qualifica di “operatore del mercato”, giacché l’esonero dall’obbligo contributivo opera unicamente a favore delle imprese soggette a liquidazione o a procedura concorsuale con finalità liquidative. Ha poi escluso il rischio di una doppia imposizione fiscale a carico della ricorrente, giacché le Delibere ART n. 181/2021 e n. 242/2022 (al pari dei provvedimenti che vi hanno dato attuazione) prevedono che, nel computo della base di calcolo del tributo dovuto da società appartenenti a un consorzio, vadano scomputati i ricavi da quest’ultimo prodotti. Resterebbero invece salvi gli obblighi dichiarativi, il cui assolvimento sarebbe stato dunque legittimamente preteso dall’Amministrazione.

3. – Nel corso dell’udienza pubblica del 05/06/2024, la Presidente ha reso l’avviso ex art. 73, co. 3 c.p.a. in ordine alla sussistenza di profili di parziale inammissibilità del ricorso, relativamente alla domanda di accertamento negativo della debenza del contributo ART per l’anno 2022. La causa è stata infine assegnata in decisione, previa discussione delle parti.

4. – Il ricorso è inammissibile con riferimento alla domanda di accertamento della non debenza del contributo ex art. 37 d.l. 201/2011 per l’anno 2022. In data 01/04/2022 la società ricorrente ha ricevuto una nota (doc. 2 di parte ricorrente), a mezzo della quale l’ART ha sollecitato « (i) a One il pagamento del contributo anche per l’anno 2022 e, ai fini della determinazione del quantum, e (ii) a tutte le imprese in essa consorziate (tra cui VAIBUS s.c.ar.l.) la dichiarazione del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data del 9 febbraio 2022 (e cioè il bilancio 2020) » (pag. 4 del ricorso introduttivo). Detta nota, pur avendo contenuto ricognitivo delle prescrizioni contenute nella Delibera n. 181/2021, non può ritenersi priva di rilevanza esterna, giacché essa ha specificamente individuato la ricorrente quale destinataria degli obblighi dichiarativi prescritti dalla Delibera ART n. 181/2021, in tal modo vincolandola al rispetto dei termini fissati per il relativo adempimento. La nota ha posto dunque VAIBUS s.c.ar.l. in posizione qualificata e differenziata rispetto agli operatori economici non regolati, dando attuazione sul piano provvedimentale alla normazione contenuta nella Delibera e, in questa misura, operando sul piano del “provvedere”, non più sul piano del “prevedere”. Le missive inviate successivamente, ivi inclusa l’impugnata nota del 13/03/2023, hanno finalità esplicativa o, al più, sollecitatoria di prescrizioni che l’ART aveva già elaborato (nella Delibera n. 181/2022) e già indirizzato al Consorzio ricorrente (nella nota del 01/04/2022). Esse dunque non fanno che reiterare una volontà provvedimentale manifestata al destinatario e ormai consolidatasi. In questa prospettiva, la domanda di accertamento (negativo) proposta dalla società ricorrente incide su di un rapporto giuridico già conformato da provvedimenti divenuti inoppugnabili e, in questi termini, si appalesa inammissibile.

5. – Quanto invece alle domande di contenuto demolitorio, le considerazioni ora svolte comportano l’inammissibilità dell’impugnazione proposta avverso le note ART del 04/05/2022 e del 13/03/2023. Le missive in parola hanno meramente confermato una volontà provvedimentale già manifestata, di talché non assumono autonomo contenuto lesivo per la società ricorrente. È invece irricevibile, per tardività del ricorso, l’impugnazione degli atti presupposto, segnatamente della nota ART del 01/04/2022 e della Delibera 181/2021 (peraltro impugnate con formula eventuale: « ove intese nel senso di legittimare la richiesta contributiva della Autorità »). La volontà dell’Amministrazione di sottoporre VAIBUS s.c.ar.l. agli obblighi dichiarativi e contributivi ( infra §8) per l’anno 2022 era stata resa palese con nota del 01/04/2022, di talché al momento della proposizione del ricorso era già spirato il termine per l’impugnazione. Il fatto che, con successive missive, l’ART abbia motivato la propria pretesa con argomentazioni parzialmente confliggenti non può valere ai fini della rimessione in termini ex art. 37 c.p.a. (che invero la ricorrente non ha chiesto), giacché l’Amministrazione non ha mai messo in dubbio la debenza del contributo in capo alla ricorrente. In questi limiti, le eccezioni di irricevibilità sollevate dall’Amministrazione resistente sono fondate.

6. – Anche a trascurare i rilevati profili di inammissibilità e irricevibilità del ricorso, esso è comunque infondato con riferimento ad entrambe le annualità oggetto di giudizio.

Manca infatti la prova del fatto che negli agli anni 2022 e 2023 One s.c.ar.l. non abbia svolto servizi di trasporto (e prodotto alcun corrispondente ricavo) e sia perciò rimasta “inattiva” ai fini di cui all’art. 37 d.l. 201/2011.

6.1 - Rilievo probatorio modestissimo assumono le previsioni contenute nello Statuto consortile stipulato in data 21/12/2017 (doc. 6 di parte ricorrente), al pari della definitiva attribuzione ad Autolinee Toscane s.p.a. del servizio di trasporto pubblico locale per la Regione Toscana a partire dal 01/11/2021 (doc. 7 di parte ricorrente). La ricorrente non ha versato in atti una visura camerale (sintetica o storica) o altra documentazione societaria relativa a One s.c.ar.l. che consenta di escludere l’intervento di modifiche statutarie nei quasi sette anni trascorsi dalla costituzione della società e dall’approvazione del relativo statuto. Né d’altronde è stato prodotto in sede procedimentale o versato negli atti di questo giudizio un bilancio di esercizio aggiornato o altra documentazione fiscale (che – si badi – One s.c.ar.l. è tenuta a presentare all’Amministrazione finanziaria), che attesti la mancata produzione di ricavi o, anche solo, il mancato sostenimento di costi correlati allo svolgimento di attività economiche.

Si osserva d’altronde che l’art. 2484 co. 1 c.c. (applicabile in forza del rinvio implicito operato dall’art. 2615- ter c.c.) prevede, tra le cause di scioglimento delle società a responsabilità limitata, il decorso del termine (n. 1) e il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo « salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie » (n. 2). L’art. 2485 c.c. prevede a propria volta che gli amministratori siano obbligati ad accertare il verificarsi di una causa di scioglimento della società, procedendo « senza indugio » all’iscrizione presso l’Ufficio del registro delle imprese delle relative formalità dichiarative, e che rispondano personalmente e in solido per i danni cagionati alla società, ai soci, ai creditori sociali e ai terzi da ogni ritardo o omissione in tal senso.

Ebbene, l’atto costitutivo di One s.c.ar.l. e il relativo statuto prevedono – o prevedevano – che la società abbia quale esclusivo oggetto l’assunzione « in proprio e per conto delle Società consorziate, [de] gli obblighi derivanti dal contratto ponte - di cui al Decreto Dirigenziale n.11613 del 4.8.2017 […]» e fissano al « 31 dicembre 2020 » termine di durata del rapporto sociale. Anche a considerare che, allo scadere del termine statutariamente previsto, la società sia stata tacitamente prorogata, l’estinzione del rapporto intercorso con la Regione Toscana ha certamente determinato la sopravvenuta impossibilità di conseguire l’obiettivo sociale (inizialmente) fissato dai soci, così integrando una causa di scioglimento di One s.c.ar.l.

In questa prospettiva, il fatto – del tutto incontroverso tra le parti – che alla data dell’udienza di discussione il Consorzio non fosse stato posto in liquidazione né dagli amministratori né dai soci (art. 2485, co. 2 c.c.) è perspicuo indice presuntivo del fatto che una modifica dell’atto costitutivo sia intervenuta medio tempore e che, conseguentemente, la società consortile abbia in qualche modo proseguito le proprie attività. Si osserva infine che, in sede amministrativa, l’ART aveva rilevato come « dalla lettura delle Note al bilancio d’esercizio 2021, depositato il 26 aprile 2022, [fosse] emerso che i soci hanno espresso la volontà di proseguire le attività procedendo, in data 2 febbraio 2022, tramite delibera assembleare con la modifica dell’oggetto sociale allo scopo di estendere l’ambito territoriale di operatività a livello nazionale » (doc. 5 di parte resistente).

In definitiva, la ricorrente non ha fornito prova del fatto che One s.c.ar.l. fosse inattiva negli anni 2022 e 2023 e il compendio documentale acquisito in fase amministrativa e giudiziale fornisce una prova (presuntiva) del contrario.

6.2 - Poste tali premesse, l’onere di provare il mancato svolgimento del servizio di trasporto per le annualità 2022 e 2023 ricadeva sulla società ricorrente e su One s.c.ar.l.

La scansione procedimentale di esazione del contributo ART, avente carattere dialogico-collaborativo, prevede che l’operatore economico avente un fatturato superiore a € 5.000.000,00 renda noti all’Autorità i propri dati economici mediante la dichiarazione di cui all’art. 3 delle Delibere n. 181/2021 e n. 242/2022, da presentarsi prima o comunque contestualmente al versamento della prima trance del contributo (art. 4, co. 1 delle Delibere). Obblighi dichiarativi e contributivi si sovrappongono anche sul piano temporale, secondo un meccanismo assimilabile a quello di autoliquidazione delle imposte che connota il sistema tributario italiano (sulla natura tributaria del contributo ART, cfr. ex plurimis

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