TAR Napoli, sez. II, sentenza 2020-09-28, n. 202004072

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2020-09-28, n. 202004072
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202004072
Data del deposito : 28 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/09/2020

N. 04072/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01887/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1887 del 2013, proposto da
C A, C T e M A, rappresentati e difesi dall'avvocato D V, domiciliato presso la T.A.R. Campania - Napoli Segreteria in Napoli, piazza Municipio, 64;

contro

Comune di Acerra in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;

per l'annullamento

delle note prot. n. 4028 e 4032 del 25.01.2013, con le quali il Dirigente della direzione VI - Gestione del Territorio - Ufficio antiabusivismo edilizio del Comune di Acerra - ha comunicato ai ricorrenti il verbale prot. 708/II/17/97 del 22.07.2009 di accertamento di inadempienza all'ordine di demolizione di lavori edilizi abusivi e del verbale stesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 settembre 2020 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con il ricorso in oggetto sono state impugnate le note del 25 gennaio del 2013 prot. 4028 e 4032 con le quali il Comune ha notificato il verbale di inottemperanza alla precedente ordinanza di demolizione n. 34 dell’8 aprile 2009. Dalla relazione tecnica di parte allegata al ricorso emerge che l’ordinanza di demolizione – atto impositivo dell’obbligo di ripristino rimasto inadempiuto- riguardava le unità abitative ed altre opere insistenti sul fabbricato di proprietà dei ricorrenti (per le prime, in particolare, gli stessi avevano presentato istanza di accertamento di conformità prot. 22014 del 16 maggio 2011, del cui esito però non si dà conto nel ricorso in esame).

Con gli atti oggetto di impugnazione, il Comune si limita a comunicare il verbale di sopralluogo, svoltosi alla presenza anche di uno dei ricorrenti, circa tre anni prima, in data 22 luglio 2009.

2. Le censure spiegate da parte ricorrente riguardano sia vizi procedimentali dei medesimi atti impugnati (per la omessa comunicazione ex art. 7 legge 241/90) sia di illegittimità sostanziale dell’ordinanza di demolizione che non risulta essere stata impugnata.

3. All’udienza di smaltimento del 22 settembre 2020, il Collegio ha rilevato ex art. 73 comma 3 c.p.a. l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, avendo esso ad oggetto atti endoprocedimentale, di natura meramente comunicativa, rispetto ad un procedimento sanzionatorio che è già stato definito con l’ordinanza di demolizione n. 34/2009 e che è rimasta inoppugnata.

4. Il ricorso è inammissibile, come già prospettato in udienza.

5. Come è noto “ il verbale di accertamento d'inottemperanza all'ordine di demolizione ha valore di atto endo-procedimentale, strumentale alle successive determinazioni dell'ente comunale, privo di carattere lesivo. Lo stesso ha quindi funzione meramente ricognitiva del decorso del tempo e della mancata spontanea esecuzione del provvedimento ed ha efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dalla Polizia Municipale, alla quale non è attribuita la competenza all'adozione di atti di amministrazione attiva, all'uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa faccia proprio l'esito delle predette operazioni attraverso un formale atto di accertamento.In quanto tale, detto verbale non assume quella portata lesiva che sia in grado di attualizzare l'interesse alla tutela giurisdizionale, portata lesiva invece ravvisabile soltanto nell'atto formale di accertamento, ai sensi dell'art. 31, comma 4, d.p.r. 380/2001, con cui l'autorità amministrativa recepisce gli esiti dei sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale e forma il titolo ricognitivo idoneo all'acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale (cfr. T.A.R. Napoli, sez. III, 3 settembre 2019, n.4438 Cons. Stato, Sez. V, 17 giugno 2014 n. 3097).

6. Trattandosi di principi consolidati dai quali non vi è motivo di discostarsi, deve pertanto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

7. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in mancanza di costituzione della controparte.

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